Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30380 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30380 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5124-2022 proposto da:
DRYNKO PETRO CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 04/01/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie del ricorrente principale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME, cittadino ucraino, nel corso di un procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Pescara, chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo stata rigettata la relativa istanza da parte del COA competente.
Il Tribunale disattendeva la richiesta, rilevando che non era stata prodotta la certificazione consolare dei redditi del richiedente nel proprio paese d’origine.
La richiesta era poi reiterata, facendo rilevare che la sollecitazione avanzata all’autorità consolare non era stata evasa e che in sostituzione RAGIONE_SOCIALE stessa era stata prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi percetti.
Il Tribunale respingeva anche questa seconda richiesta ed avverso tale provvedimento era proposta opposizione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Pescara con ordinanza del 26 gennaio 2022 accoglieva l’opposizione, ed ammetteva l’opponente al patrocinio a spese dello Stato; condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del NOME del 50% dele spese del giudizio
di opposizione, che liquidava in € 800,00 per compensi, oltre € 125,00 per esborsi, compensando la residua parte.
L’ordinanza rilevava che la documentazione prodotta era satisfattiva degli oneri formali imposti dalla norma, attesa la mancata collaborazione da parte dell’autorità consolare, dovendosi al contempo escludere la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata nel giudizio presupposto, che si era risolto con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda dell’opponente, sia pure per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto.
La parte andava quindi ammessa al beneficio richiesto a far data dal 14/12/2020.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso NOME sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa fase.
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, co. 1 e 92 co. 2 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., quanto alla decisione del Tribunale di compensare parzialmente le spese di lite, pur in presenza di una soccombenza totale degli opposti. Si deduce altresì che la decisione de qua sarebbe del tutto immotivata.
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 91 co. 1 c.p.c., nonché degli artt. 5, co. 5, e 6 del DM n. 55/2014 e dell’allegata tabella 2, stante l’erronea applicazione
RAGIONE_SOCIALE tariffe professionali con la conseguente erronea quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Si deduce che l’oggetto del giudizio di opposizione, consistente nella pretesa all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, era di carattere indeterminabile, così che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite doveva avvenire sulla base dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00.
Il Tribunale, previa compensazione al 50%, ha liquidato i compensi nell’importo di € 800,00, che, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE riduzione del 50%, risulta significativamente inferiore ai minimi tariffari.
Il motivo di ricorso incidentale denuncia a sua volta la violazione degli artt. 91, co.1, 92, co. 2, c.p.c. nonché degli artt. 84 e 170 del DR n. 115/2002 e dell’art. 24 Cost.
Si deduce che il Tribunale ha condannato al parziale rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite l’RAGIONE_SOCIALE, sebbene sia un soggetto che non possa reputarsi soccombente nel giudizio di opposizione. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la legittimazione passiva nelle controversie in tema di ammissione o mancata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato spetta al RAGIONE_SOCIALE, pur essendo possibile evocare anche l’RAGIONE_SOCIALE, ma solo in quanto soggetto detentore RAGIONE_SOCIALE informazioni reddituali utili ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’ammissione al beneficio.
Ne consegue che alla ricorrente incidentale non poteva essere attribuita la qualità di soggetto soccombente, rivelandosi anche erronea la condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
L’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni impone la previa disamina del motivo di ricorso incidentale, che si rivela fondato, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte da pare ricorrente.
A tal fine rileva però la circostanza che il mezzo di impugnazione, sia pure con il richiamo alla pretesa estraneità dell’RAGIONE_SOCIALE al rapporto scaturente dall’opposizione ed alla possibilità di individuare nella stessa la qualità di parte soccombente, mette però in discussione in via più generale la stessa legittimità RAGIONE_SOCIALE condanna alle spese, e sollecita quindi la Corte a dover verificare se effettivamente, anche in considerazione del peculiare procedimento oggetto di causa, se possa ravvisarsi nelle opposizioni volte a sollecitare l’adozione del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ovvero a contestare l legittimità RAGIONE_SOCIALE revoca una situazione in cui sia possibile pervenire ad una condanna RAGIONE_SOCIALE parti soccombenti ove le opposizioni si concludano favorevolmente per il privato opponente.
Occorre a tal fine prendere le mosse dal principio di recente affermato secondo cui l’ammissione RAGIONE_SOCIALE parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest’ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale (Cass. n. 35691/2022), che è ben suscettibile di
estensione anche al caso qui in esame in cui l’opposizione non sia rivolta contro il provvedimento di revoca ma contro quel diverso provvedimento che a monte abbia proprio negato l’ammissione, di cui invece se ne ravvisino i presupposti giustificativi ab origine.
Ai sensi dell’art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), ‘l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse’. La piana esegesi di tale norma impone di affermare che l’ammissione riguarda non solo il ‘processo’ per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere strumentale che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il ‘processo’ e le ‘procedure’), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di dover riproporre, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome richieste di ammissione. Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell’art. 136, terzo comma, stesso D.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica RAGIONE_SOCIALE condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17).
Infatti, l’efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per l’attività difensiva pregressa, mentre l’effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la
condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.). Del resto, se la revoca dell’ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un’apposita (ri)ammissione, la seconda parte del primo comma dell’art. 75 D.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa.
3.1 Tale conclusione trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte Suprema -sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito -secondo la quale ‘(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell’ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l’altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione (corsivo nostro)’ (Cass. penale, Sez. 4, Sentenza n. 29990 del 27/06/2007 cc. dep. 24/07/2007). Ed ancora: ‘(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all’attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE
domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell’ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l’altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell’ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di ammissione (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l’opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)’ (Cass. penale, Sez. 3, Sentenza n. 22757 del 04/04/2018 cc. dep. 22/05/2018). Così, in motivazione, Cass. S.U. penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sente nza Clementi, le ‘eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)’ devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l’interesse del patrocinato ed integranti l’ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l’inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanz a di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell’istanza ed
all’interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell’ambito di applicabilità dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato».
I suddetti precedenti, dunque, applicano l’art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio, come nella vicenda in esame.
3.2 Una volta che sia stata quindi accolta l’opposizione dell’aspirante al beneficio, e decorrendo i suoi effetti si n dalla iniziale richiesta (Cass. n. 20710/2017; Cass. n. 4695/2020), la legge impone che al difensore RAGIONE_SOCIALE parte opponente sia liquidato il compenso (dovendosi invece regolare le spese, in applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., soltanto in esito all’opposizione ex art. 170 D.P.R. cit. che il difensore stesso, e non già la parte ammessa, proponga avverso il decreto che liquida il compenso a questi spettante).
L’effetto dell’applicazione, una volta accolta l’opposizione, di tutte le regole in materia di patrocinio, comporta che il giudice non possa condannare lo Stato, ovvero come nella specie l’RAGIONE_SOCIALE, legittimata nel procedimento di opposizione al diniego di ammissione (Cass. n. 5806/2022), a pagare le spese del procedimento in virtù del principio di soccombenza, come se si
trattasse di una normale causa di cognizione. Depongono in tal senso le considerazioni in ordine alla portata dell’art. 75 citato, nei termini chiariti dai precedenti penali di questa Corte, non potendosi quindi invocare la circostanza che per effetto del diniego dell’ammissione ovvero RAGIONE_SOCIALE sua revoca il provvedimento di ammissione aveva perso la propria efficacia, in quanto, accolta l’opposizione , la richiesta di ammissione ovvero il provvedimento revocato tornano a produrre sin dall’origine i relativi effetti, tra cui anche quelli RAGIONE_SOCIALE necessità di dover liquidare il compenso per l’attività prestata dal difensore RAGIONE_SOCIALE parte aspirante al beneficio, anche nel giudizio di opposizione, mettendo quindi fuori gioco per tale giudizio le norme degli artt. 91 e 92 c.p.c. (invece suscettibili di piena applicazione nel procedimento di cui all’art. 82 e alla relativa opposizione, in cui si dibatta del credito dello stesso difensore per la prestazione professionale svolta).
Pertanto il difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio, che abbia svolto la propria attività difensiva in detta procedura di opposizione (o subprocedimento, se si preferisce) a carattere incidentale, non perde il diritto alla propria remunerazione, ma può conseguirla in base alle previsioni di cui agli artt. 75, primo comma, e 82 D.P.R. cit., attraverso la liquidazione cui provvede il giudice adito, sottraendosi quindi al rischio RAGIONE_SOCIALE possibile compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, ma restando pur sempre sottoposta alle regole, anche in tema di riduzione dei compensi che sia in materia civile che penale la legge prevede per i difensori RAGIONE_SOCIALE pari ammesse al beneficio del patrocinio.
Pertanto, poiché, in presenza di ammissione -sebbene derivante dall’accoglimento dell’opposizione avverso il provvedimento originario di diniego -non vi può essere né condanna alle spese né compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell’ammissione si discute, e dovendosi liquidare ogni compenso dell’avvocato nelle forme e nei modi dell’art. 82 D.P.R. n. 115/02, il motivo deve essere accolto.
3.3 L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in parte qua, e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve escludersi dalla stessa la statuizione in punto di spese di lite.
Le ragioni che hanno determinato l’accoglimento del ricorso incidentale denotano con immediatezza, altresì, l’infondatezza del ricorso principale, stante l’impossibilità di adottare in sede di opposizione risultata vittoriosa per la parte aspirante al beneficio, una statuizione sulle spese di lite.
Quanto alle spese del presente giudizio, attesa l’esistenza di numerosi precedenti che invece hanno ritenuto ammissibile la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese anche all’esito di giudizi di opposizione, quale quello oggetto del presente procedimento, e tenuto conto che le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE decisione sono state oggetto di puntualizzazione solo nella più recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE sezioni civili di questa Corte, si ritiene che ricorrano i presupposti per la loro integrale compensazione.
Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione e, rigettato il ricorso principale, cassa l’ordinanza impugnata e decidendo nel merito esclude ogni statuizione quanto alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di opposizione;
compensa le spese del giudizio di legittimità;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda