Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5742 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5742 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13956/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME – domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE,
-resistente- avverso l’ordinanza del Presidente f.f. RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di l’Aquila pronunciata nel procedimento RG n. 1232/2021 depositata il 14/12/2022 rep. n.1696/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME era stato ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per una causa di scioglimento di comunione ereditaria che aveva introdotto nei confronti del fratello, NOME COGNOME: il beneficio concesso all’attore era stato revocato con la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva definito in primo grado il giudizio di divisione (giudizio che aveva riguardato non solo la divisione dei beni in comunione ereditaria, con i relativi conguagli, ma anche domande di rimborsi e di restituzione utilmente proposte dall’attore nei confronti del fratello e di altro condividente). Era stata proposta opposizione nell’interesse di NOME COGNOME contro la revoca di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per il primo grado di giudizio, con esito positivo.
NOME COGNOME aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Lanciano. NOME COGNOME si era costituito difendendosi rispetto all’appello principale e proponendo due motivi di appello incidentale che la Corte d’Appello di L’Aquila, respingendo l’appello principale, aveva pure ritenuto infondati: conseguentemente la Corte di merito, in sentenza, aveva ritenuto ricorrere i presupposti per la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘appellato appellante in via incidentale.
Proposta opposizione dal difensore di NOME COGNOME, il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato il provvedimento di revoca per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, perché <>, sottolineando, in particolare, che la motivazione di revoca doveva essere integrata con quanto argomentato nel corpo RAGIONE_SOCIALE sentenza, <> per genericità, senza indicazione né di criteri alternativi, né dei motivi di
erroneità dei criteri seguiti dal Tecnico d’Ufficio, e nella parte in cui il secondo motivo era stato ritenuto chiaramente infondato quanto all’inserimento nel progetto di stima di una superficie di mq 39 del capannone adibita a magazzino (già oggetto del secondo motivo di appello principale, pure respinto).
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
Non è stato depositato controricorso nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE: l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente chiedendo di essere sentita in caso di discussione del ricorso in pubblica udienza (sull’istanza non è necessario esprimere valutazioni, non essendo stata fissata pubblica udienza per l’esame del ricorso).
Nel termine di legge il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza fissata per la discussione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in camera di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. perché il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di L’Aquila nulla avrebbe detto sulla sua doglianza secondo la quale, pur se era stato respinto l’appello incidentale, egli aveva dovuto difendersi dall’appello principale e lo aveva fatto utilmente, dato che all’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione la sentenza di primo grado era stata confermata.
Secondo il ricorrente ciò avrebbe dovuto comportare che non si sarebbero potuti ritenere mancanti i presupposti per l’ammissione al beneficio, poiché egli non avrebbe agito o resistito in giudizio con colpa grave. La valutazione di questo motivo di critica sarebbe stata pertanto completamente omessa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che sarebbero stati comunque violati gli art.122, 126 co 1 e 136 del DPR n.115/2002, perché
la Corte d’Appello di L’Aquila, ritenendo che per la valutazione ex art.136 c.p.c. potesse farsi riferimento al solo giudizio di impugnazione e non all’intero giudizio, avrebbe violato la ratio RAGIONE_SOCIALE norma; inoltre l’art.130 bis DPR cit. prevede, per l’ipotesi di inammissibilità di appello incidentale (e non sarebbe questo il caso) il diniego di liquidazione dei compensi solo per il grado, non la revoca del beneficio.
I due motivi di doglianza, che si esaminano unitariamente per ragioni di opportunità, sono fondati per quanto di ragione.
3.1. Considerato l’oggetto del giudizio in relazione al quale è richiesta la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, si impone una premessa.
Occorre tenere conto RAGIONE_SOCIALE particolarità dei giudizi di divisione giudiziale, nei quali <> -cfr., ancora di recente in tal senso, Cass. n.1635/2020; Cass. n.12068/2024; si richiamano altresì gli art.784 e s. c.p.c. dettati in materia di scioglimento RAGIONE_SOCIALE divisione-: ne consegue che, in assenza di un divieto espresso, l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE è in teoria possibile anche per il giudizio di divisione, ovviamente in presenza dei necessari presupposti reddituali previsti dalle norme che regolano il beneficio, ma può giustificare il riconoscimento di spese di difesa tecnica da imputare ai contraddittori secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, e quindi suscettibili di essere supportate attraverso l’intervento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE con denaro pubblico, solo in presenza di un contenzioso sul diritto a dividere, sulla formazione ed entità RAGIONE_SOCIALEe quote e/o su altre questioni controverse, da dirimere necessariamente in sede giudiziaria prima o in concomitanza con le
operazioni divisionali (le altre spese sono infatti da imputare alla massa e non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nemmeno considerando il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.134 DPR n.115/2002, che prevede il recupero RAGIONE_SOCIALEe spese da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ma sul presupposto vi sia stato un adeguato incremento nel patrimonio del beneficiato per la vittoria del giudizio o per la composizione RAGIONE_SOCIALE lite -quindi ex post rispetto al giudizio-).
3.2. Appare ancora opportuno precisare che nella identificazione RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale del soggetto richiedente l’ammissione al beneficio per il giudizio di divisione deve essere considerata, secondo il rilievo che le attribuiscono le disposizioni normative di riferimento -cfr. gli art. 76 e s. DPR n115/2002 e norme correlate: si ricorda che l’art.74 , co 2, DPR n.115/2002 assicura il patrocinio <>-, anche la quota di comproprietà a lui facente capo: si tratta infatti di un’entità economica già presente nel suo patrimonio, che attraverso lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE comunione si consolida come proprietà esclusiva su beni determinati (o sul loro controvalore economico, in caso di vendita e distribuzione del ricavato), con i conguagli in denaro eventualmente necessari. Il valore RAGIONE_SOCIALE quota non può essere pertanto escluso dal reddito rilevante ex art.76 cit., perché nel caso di divisione non vi è dubbio sul diritto pro quota del soggetto richiedente l’ammissione al beneficio sui beni costituiti in comproprietà che ne sono oggetto: si ribadisce che lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE comunione ha infatti la finalità di trasformare la quota di comproprietà in proprietà esclusiva su beni di valore ad essa corrispondente -quantomeno nei limiti RAGIONE_SOCIALE quota non contestata, ove vi siano conflitti anche sulla misura RAGIONE_SOCIALE partecipazione dei condividenti alla comunione, e salva l’esistenza di contestazioni radicali sulla qualità di condividente del soggetto richiedente l’ammissione al beneficio, che non ricorre in concreto -.
3.3. Nel caso di specie vi era effettivamente un articolato contenzioso tra le parti che aveva riguardato sia i beni da considerare in comunione ereditaria, sia il loro valore, sia altre poste derivanti da pretese di restituzioni e rimborsi correlate ai beni da dividere, come emerge dalle sentenze di primo e di secondo grado prodotte nelle quali, per questi profili, sono state compensate le spese di lite: ne consegue che, senza entrare nelle valutazioni sull’esistenza dei presupposti reddituali per l’ammissione al beneficio, che non sono note e non sono in discussione in questa sede perché non hanno formato oggetto del provvedimento impugnato -cfr. peraltro Cass. n.36347/2021 e Cass. n.21096/2023 sulla necessità che le condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE persistano al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione: cfr., del resto, l’art.127 co 4 DPR n.115/2002 -, ed eventualmente sull’attività svolta dal difensore ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del compenso dovuto secondo i criteri sopra esposti, vi è in linea teorica spazio per il possibile riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE pur nell’ambito del giudizio di divisione.
3.4. Il Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la revoca del beneficio a danno di NOME COGNOME solo in relazione alla ritenuta manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto.
Ora, in linea generale, l’art.136 DPR n.115/2002 prevede la revoca del beneficio sia nell’ipotesi del venir meno dei presupposti reddituali richiesti, sia nell’ipotesi in cui risulti che il beneficiato abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave (Art. del provvedimento di ammissione: <>); l’art.130 -bis del DPR n.115/2002, che è stato introdotto con dl. n.113/2018, conv. in legge n.132/2018 e poi modificato nel testo attuale con il d.l. n.133/2023, conv. in l. n.176/2023, dispone invece -non la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al gratuito patrocinio, operante ab origine salvo che per le modificazioni successive del reddito, mal’esclusione RAGIONE_SOCIALE liquidazione dei compensi al difensore (e al consulente tecnico di parte) quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile; detta ultima norma appare in linea con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.120 DPR n.115/2002, il quale prevede che <> -e sottende, nello stesso tempo, il diritto RAGIONE_SOCIALE stessa parte, totalmente o parzialmente vittoriosa, a difendersi, usufruendo del patrocinio, nel caso in cui sia invece destinataria RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione -.
L’appello incidentale di NOME COGNOME non è stato dichiarato inammissibile ma è stato respinto per affermata palese infondatezza (la Corte di merito aveva revocato il beneficio al quale NOME COGNOME era stato ammesso anche per il primo grado di giudizio, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto, <>): non poteva pertanto trovare applicazione l’art.130 bis cit. che, escludendo il diritto alla liquidazione del compenso a carico RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in capo al difensore che pure ha in concreto svolto attività professionale a favore del cliente, è norma di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente ad altre ipotesi -cfr. gli art.12 e 14 prel.-.
Il provvedimento che definisce l’opposizione, oggetto del presente ricorso, ha ritenuto di valorizzare il fatto RAGIONE_SOCIALE affermata manifesta
infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, che di per sé non rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘art.130 bis cit. e non rientra in una ipotesi specifica tra quelle disciplinate dall’art.136 cit., senza svolgere alcun approfondimento in RAGIONE_SOCIALE ad una teorica mala fede o colpa grave del ricorrente -da valutare peraltro non solo in riferimento al proposto appello incidentale ma tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘intera difesa svolta, non avendo il ricorrente introdotto il giudizio di impugnazione ma avendo in primo luogo resistito all’appello principale di altro condividente-: solo attraverso il riscontro di una RAGIONE_SOCIALEe due situazioni soggettive indicate, che avrebbe dovuto caratterizzare l’iniziativa RAGIONE_SOCIALE parte, la revoca del beneficio -che se non concerne, come nel caso di specie, una intervenuta modifica RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale, è (si ripete) retroattiva, ex art.136 co 3 cit., con una valutazione idonea a travolgere l’ammissione al patrocinio per l’intero giudizio – per la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale avrebbe potuto avere il necessario supporto richiesto dall’art.136 cit.
Ne consegue che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla revoca del gratuito patrocinio è stato fondato su un argomento giuridico inappropriato, senza correttamente individuare le ipotesi di revoca del beneficio e/o di mancato diritto del difensore al compenso e senza considerare, altresì, la specificità del giudizio di divisione e i limiti in cui è possibile nel suo ambito riconoscere spese legali non imputabili alla massa -quanto alla necessità del rispetto dei limiti reddituali di ammissione al beneficio anche nel momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso cfr., tra le altre: Cass. n.21096/2023; Cass. n.40970/2021; Cass. n.36347/2021; Cass. n.15458/2020-.
In conclusione, i motivi di ricorso proposti sono fondati nei termini individuati sopra e il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversa persona, dovrà riesaminare l’opposizione proposta contro la revoca del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘ammissione di NOME COGNOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE,
tenendo conto che nelle cause di scioglimento RAGIONE_SOCIALE divisione l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE è possibile, ricorrendo le condizioni di reddito normativamente previste che debbono considerare anche il valore RAGIONE_SOCIALE quota di comproprietà (salvo contestazioni sulla sua misura, nel qual caso si terrà conto RAGIONE_SOCIALE sola parte non contestata), solo in relazione alle spese processuali di difesa che non sono da porre a carico RAGIONE_SOCIALE massa e che sono destinate ad essere regolate quindi in base al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza. La Corte di merito dovrà applicare i seguenti principi di diritto: l’esclusione del compenso per il difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art.130 bis DPR n.115/2002, è prevista per l’ipotesi in cui l’appello, principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile; -la possibilità di revoca del beneficio per l’ipotesi di appello principale o incidentale respinto trova la propria disciplina nell’art.136 co 2 DPR cit. e richiede quindi che ricorrano i presupposti previsti dalla norma comportanti la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di dolo o colpa grave del soggetto ammesso al beneficio che, per l’appellante incidentale, deve tenere conto non solo di quest’ultimo ma RAGIONE_SOCIALE‘intera difesa svolta; -nei casi disciplinati dall’art.136 co 2 DPR cit. la revoca del beneficio opera retroattivamente, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE stessa norma, che fa salve le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio solo nel caso di modifiche reddituali sopravvenute, in relazione al periodo ad esse precedente.
Il Giudice del rinvio provvederà pure sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie i motivi di ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME