Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5135 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5135 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
Oggetto: patrocinio
a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30716/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Milano, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso l ‘ordinanza n. 1142/2020 del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, pubblicata in data 19.10.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con ordinanza n. 1142/2020, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia ha respinto l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, rilevando che la richiesta non era rispettosa RAGIONE_SOCIALEe
modalità di certificazione dei limiti di reddito e che l’ RAGIONE_SOCIALE aveva inviato per posta la richiesta senza corredarla con il documento di identità del legale rappresentante, reputando irrilevante l’autentica RAGIONE_SOCIALEa firma da parte del difensore ed osservando che non era stata evasa la richiesta, da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione, di provvedere al deposito RAGIONE_SOCIALEa copia del documento d’identità.
Per la cassazione di questa ordinanza l’ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato ad un unico motivo; il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 29164/2024 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe SU riguardo al mezzo esperibile avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio in materia tributaria.
Con pronuncia n. 20929/2025 le Su hanno affermato che in tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, dev’essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 e non già col ricorso di cui all’artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna RAGIONE_SOCIALEe disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato T.U..
Ne consegue l’ammissibilità del presente ricorso, proposto avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’o riginario decreto direttamente ricorribile in cassazione.
Sebbene l’opposizione non sia stata proposta al giudice civile, come statuito dalle SU, il difetto di giurisdizione del giudice tributario non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito, in mancanza di specifica censura, sicché la questione è preclusa.
L’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘originaria opposizione, con conseguente definitività del decreto di diniego, in quanto proposta dal difensore e non dalla parte è infondata, poiché era stata l’RAGIONE_SOCIALE ad introdurre il procedimento dinanzi al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria, come si evince dal provvedimento impugnato, non direttamente l’AVV_NOTAIO.
L’unico motivo di doglianza la violazione degli artt. 112, 113 c.p.c., 46 DPR 445/2020, per non aver l ‘ ordinanza annullato il provvedimento impugnato benché viziato dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per aver statuito su altra impugnazione, nonché per aver ritenuto necessario l’invio del documento d’identità a corredo RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al gratuito patrocinio ed rilevante l’autentica di firma apposta in calce all’istanza da parte del difensore.
Il motivo è infondato.
L’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 recita testualmente: ‘1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445′.
Questa Corte ha già stabilito che l ‘avverbio ‘ovvero’ da contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cit., mediante spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione. In tal senso, l’art. 38 del DPR n. 445 al 3° comma statuisce: ‘3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi RAGIONE_SOCIALEa amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. (La copia RAGIONE_SOCIALE‘istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del) documento di identità possono essere inviate per via telematica’.
Per giunta , l’art. 46 RAGIONE_SOCIALEo stesso Testo Unico in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti – fra cui, al punto o), la situazione reddituale o economica anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali -per i quali l’interessato può allegare, al posto RAGIONE_SOCIALEe normali certificazioni rilasciate dalla P.A., la sua autodichiarazione anche contestuale all’istanza, sottoscritta e prodotta in sostituzione, senza però derogare alla procedura di presentazione, che resta quella prevista dal precedente art. 38 (cfr. in tal senso: Cass. 11572/2024; Cass. 11570/2024; Cass. 11563/2024).
Il ricorso è respinto, con aggravio RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate in €. 1000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, in data 13.1.2026.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME