Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34668 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34668 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 373/2018 R.G. proposto da: NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
– resistente –
avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 2121/2017, depositata il 15/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
C hiamato a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato promossa dal Khan COGNOME, ex art. 126 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -per essere stato rifiutato, detto beneficio, dal RAGIONE_SOCIALE -il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘08.06.2017, ritenendola manifestamente infondata ex artt. 74 e 136 D.P.R. n. 115/2002. Lo stesso Tribunale -pur ritenendo in motivazione che non sussistessero le condizioni per nessuna RAGIONE_SOCIALEe tutele richieste ( status di rifugiato, protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, protezione umanitaria) – riconosceva all’istante, in dispositivo, la protezione umanitaria di cui all’art. 5 d.lgs. 12 giugno 1998, n. 289.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio presentava opposizione Khan COGNOME, ex artt. 99 D.P.R. n. 115/2002, 15 d.l.gs. 1 settembre 2011, n. 150 e 702bis cod. proc. civ. dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
2.1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona del giudice delegato dal Presidente, rigettava l’opposizione con l’ordinanza qui impugnata, affermando la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata. Osservava il giudice che:
a prescindere dalla decisione assunta dal giudice del primo procedimento (affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo) occorre verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 126 comma 1, D.P.R. n. 115/2002 compiendo una va lutazione ex ante di non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda;
-l’omesso deposito del provvedimento emesso dalla commissione territoriale e del verbale di audizione non consentono di compiere
alcuna prognosi relativa alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di concessione RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria;
la ricostruzione dei fatti svolta nel ricorso introduttivo per la concessione RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria induce ad escludere l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa tutela de qua .
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione Khan COGNOME affidandolo a due motivi.
Restava intimata l’RAGIONE_SOCIALE, che presentava atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Mancando l’evidenza decisoria che avrebbe dovuto consentire la decisione, il Collegio rimetteva la causa alla Pubblica Udienza.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Udienza, il ricorrente presentava memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta erronea o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto di cui agli artt. 74, 76, 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non tiene in considerazione il giudicato formale e sostanziale formatosi sul provvedimento reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘08.06.2017 (non impugnata dal Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno) con cui si conc edeva la protezione umanitaria Khan COGNOME. Il ricorrente contesta, altresì, l’assunto RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, laddove non ha ritenuto possibile procedere ad un giudizio prognostico di non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di
ammissione, in quanto l’opponente avrebbe omesso di depositare le opportune risultanze probatorie (il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa commissione territoriale e il verbale di audizione).
Con il secondo motivo si lamenta erronea o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto di cui agli artt. 74, 76, 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente censura l’errata valutazione di m anifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto viziata da erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 126 D.P.R. n. 115/2002. Lo stesso giudice che nel proprio provvedimento oggetto del gravame afferma doversi decidere sulla non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda con giudizio ex ante (quindi in un momento antecedente alla decisione nel merito) opera lo stesso giudizio ex post per rigettare il beneficio, peraltro sulla scorta di una valutazione errata, infondata e contra legem RAGIONE_SOCIALEa domanda nel merito.
Il Collegio rileva che nel giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adí to dall’odierno ricorrente con domanda di protezione internazionale, contestualmente chiamato a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ( ex art. 26, D.P.R. n. 115/2002), il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato nei soli confronti del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno . Il medesimo difetto nell’ instaurazione del contraddittorio è riscontrabile nel giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in fase di ricorso in opposizione ex art. 15, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, al quale rinvia l’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: nel provvedimento qui impugnato, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE si costituisce quale «parte necessaria». Orbene: questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 155 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto controversia di
natura civile incidente su situazione soggettiva dotata RAGIONE_SOCIALEa consistenza di diritto soggettivo patrimoniale; ne deriva che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico RAGIONE_SOCIALE‘«erario», anche quest’ultimo, identificato nel Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia nel caso di specie, è litisconsorte necessario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 -01, conf. da: Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022, Rv. 663969 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24423 del 17/10/2017, Rv. 646753 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016 (Rv. 639215 – 01).
3.1. Pertanto il Collegio, decidendo sul ricorso, rileva d’ufficio la carenza di contraddittorio, nel primo giudizio, e la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di opposizione, cassa l’ordinanza n. 2121/2017 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE perché emessa in difetto di contraddittorio con la parte necessaria e, per l’effetto, rinvia la causa al medesimo Tribunale, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda