Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11365 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32274/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1195/2020 depositata il 29/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 19 ottobre 2020, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia respinse il ricorso di NOME COGNOME avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso il 9 settembre 2020 dalla Commissione presso la CTR Lombardia.
L’ordinanza ribadiva la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALEa certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALEa copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione, e nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.
Contro la predetta ordinanza ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, sulla scorta di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato rituale controricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000.
L’ordinanza presidenziale -a suo dire – avrebbe omesso di annullare il decreto RAGIONE_SOCIALEa commissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALEa certificazione dei limiti di reddito per la
mancata allegazione di un documento di identità, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza’ , nonché ‘per la ritenuta irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘autentica da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, soggetto terzo e non legittimato a tale autentica’, posto che l’autentica RAGIONE_SOCIALEa firma sull’istanza non potrebbe che essere effettuata dall’avvocato.
Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata (tra le varie, v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
L’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 recita testualmente: ‘ 1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’
‘. L’avverbio ‘ ovvero’ da contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cit., mediante spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione. In tal senso, l’art. 38 del DPR n. 445 al 3° comma statuisce: ‘
È dunque del tutto evidente che l’ordinanza impugnata, nel richiamare i suddetti principi, ha giudicato secundum legem , non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di norme.
D’altronde, l’art. 46 RAGIONE_SOCIALEo stesso Testo Unico in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti – fra cui, al punto
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
Sussistono le condizioni per dichiarare che il COGNOME è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-
quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500 (cinquecento) in favore del RAGIONE_SOCIALE .
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio