Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11025 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20118/2022 R.G. proposto da
COGNOME avv. COGNOME difeso in proprio e domiciliato in Bologna, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato.
-resistente – avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Bologna emessa nell’ambito del procedimento R.G. 13645/2021, in data 1/4/2022, pubblicata il 6/4/2022 e mai notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con decreto reso il 20/11/2013 e comunicato il 26/01/2017, il Tribunale di Bologna accolse parzialmente l’istanza di liquidazione e
di spese e onorari presentata da ll’avvocato NOME COGNOME per l’attività difensiva svolta in favore di NOME COGNOME nel procedimento relativo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, iscritto al R.M.S.P. 2/2001, respingendo la richiesta di liquidazione di tutte le voci riguardanti le istanze di autorizzazione, il loro deposito e studio e i relativi decreti di autorizzazione, in quanto non documentate e non riconducibili ad attività difensiva qualificabile come tale.
Il giudizio di opposizione, instaurato dal professionista in data 30/01/2017, si concluse con ordinanza di rigetto del 26/06/2021.
Il giudizio di legittimità, instaurato contro il predetto provvedimento dal medesimo avvocato COGNOME sulla base di due motivi, si concluse con la sentenza n. 23133/21, con la quale questa Corte cassò il provvedimento, rinviando al Tribunale di Bologna perché si attenesse ai seguenti principi, come di seguito riportati nel provvedimento impugnato:
In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione “può” contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova;
l’argomento con cui il Tribunale ha ritenuto non riconducibili ad attività difensiva le richieste svolte dall’avv. COGNOME, potendo essere le stesse redatte e presentate direttamente da soggetto interessato, non è condivisibile dalla Corte, contrastando sia con il dato normativo, sia con i principi costituzionali, sia con la costante giurisprudenza di legittimità. Come risulta dall’art. 75, comma 2,
d.P.R. n. 115 del 2002, emerge l’intenzione del legislatore di estendere la disciplina del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti in cui l’assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria dalla legge, ma dipende esclusivamente dalla scelta dell’interessato che può comunque farsi assistere da un avvocato.
In seguito a riassunzione del giudizio, il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 4117/2022 del 06/04/2022, ha accolto l’opposizione al decreto di liquidazione del 20/11/2013, liquidando a favore dell’avv. NOME COGNOME la complessiva somma di € 2.294,00, oltre a interessi legali dovuti nella misura di legge dal 25/2/2012 al saldo, spese generali e accessori di legge.
Contro la predetta ordinanza, il COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.
Il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto di costituzione.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 preleggi, 106bis d.P.R. n. 115 del 2002 e, in particolare, dell’art. 1, comma 607, secondo periodo, legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il Tribunale di Bologna, in esito al giudizio di legittimità, aveva accolto l’opposizione del ricorrente, liquidandogli gli onorari nella misura richiesta di euro 3.441,00, che tuttavia aveva ridotto di 1/3, a euro 2.294,00, in applicazione dell’art. 106 -bis d.P.R. n. 115 del 2002, che però, in quanto introdotta dall’art. 1, comma 606, lett. b), legge 27 dicembre 2013, n. 147, non poteva trovare applicazione nella specie, essendosi il procedimento presupposto concluso con la sentenza di annullamento del provvedimento di sorveglianza speciale intervenuta il 11/12/2008
ed essendo stata l’istanza di liquidazione depositata il 3/11/2010, mentre la nuova normativa poteva trovare ingresso solo per le liquidazioni successive al 1 gennaio 2014 (art. 607, secondo periodo).
1.2 Il primo motivo è fondato.
Come già affermato da questa Corte, l’art. 106bis d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), legge n. 147 del 2013, il quale, con previsione applicabile sia al patrocinio a spese dello Stato, che alla difesa d’ufficio, dispone che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore (Cass., Sez. 6-2, 11/2/2021, n. 3534).
La richiamata pronuncia ha, sul punto, richiamato quando affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn., 13/2016 e 192/2015, allorché, nel formulare il suddetto principio, ha chiarito che detta disposizione, pur prevedendo che “la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai difensori si applica “alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge”, debba essere letta alla luce dei principi costituzionali e in “coerenza con il sistema e dunque in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un’analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale, come sottolineato anche dalla recente introduzione del nuovo comma 3bis dell’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la
relativa richiesta” (si veda anche Cass., Sez. 2, 24/5/2023, n. 14339).
La pronuncia impugnata, dunque, avendo applicato la suddetta riduzione nonostante il procedimento presupposto si fosse concluso il 11/12/2008, è incorsa nel lamentato errore di diritto, con conseguente fondatezza della censura. Si rende pertanto necessaria la cassazione in parte qua.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di merito aveva liquidato le spese del procedimento di opposizione instaurato dal ricorrente avverso il decreto di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese, dovute per la difesa di imputato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, determinandole nella misura richiesta di euro 1.620,00 per il primo grado, euro 1.785,00 per il secondo grado ed euro 1.620,00 per il grado di legittimità, ma provvedendo alla loro decurtazione della metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, senza avvedersi che tale norma, sia per il dettato letterale della stessa, sia per la sua collocazione, è finalizzata a regolare l’importo spettante al difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato quando il predetto agisca in tale qualità, ma non anche quando agisca per far valere un diritto proprio nei confronti dell’amministrazione convenuta.
2.2 Il secondo motivo è parimenti fondato.
Questa Corte ha recentemente affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l’opposizione proposta dall’avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002, in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del
contendere verte unicamente sulla misura del compenso (Cass., Sez. 2, 8/2/2024, n. 3606).
Con tale pronuncia è stato, infatti, ribadito che (Cass., Sez. 6-2, 22/1/2018, n. 1470) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – come già nella vigenza della legge n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, e che, a differenza dell’ipotesi in cui l’opposizione sia rivolta avverso il provvedimento con il quale sia stata rigettata la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio, ove si ritiene che il decreto di ammissione estenda i suoi effetti a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (Cass. pen., Sez. 3, 4/4/2018, n. 22757; Cass. Civ., Sez. 2, 2/11/2023, n. 30380), tale estensione non opera nel momento in cui, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere verta unicamente sulla misura del compenso. In tale ipotesi, le spese eventualmente sostenute per l’opposizione al decreto di liquidazione (che ben potrebbe essere patrocinato da difensore diverso da quello che ha presentato istanza di liquidazione) vanno, infatti, riconosciute, come detto, in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ai sensi dell’art. 130 citato.
Pertanto, il giudice di merito, avendo dimidiato il compenso liquidato al difensore nel diverso procedimento da questi intentato per far valere un diritto proprio, è incorso nella violazione censurata. Anche sotto tale profilo, si impone dunque la cassazione dell’ordinanza impugnata.
3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio può essere deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., disponendosi l’eliminazione sia della decurtazione di 1/3 operata dal Tribunale di Bologna in applicazione erronea dell’art. 106bis d.P.R. n. 115 del 2002, nella liquidazione degli onorari spettanti al professionista ricorrente per l’attività difensiva svolta in favore del proprio assistito nel procedimento relativo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, iscritto al R.M.S.P. 2/2001, sia l’eliminazione della dimidiazione, altrettanto erroneamente operata dal medesimo Tribunale ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, nella liquidazione delle spese del procedimento di opposizione, in quello di legittimità e in quello di rinvio. Resta ferma la liquidazione delle spese vive già liquidate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa parzialmente l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, elimina sia la decurtazione di 1/3 operata dal Tribunale di Bologna nella liquidazione degli onorari spettanti al ricorrente per l’attività difensiva svolta in favore dell’assistito nel procedimento di prevenzione , sia l’eliminazione della dimidiazione, operata nella liquidazione delle spese del procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quello di legittimità e in quello di rinvio, ferme le spese vive come già liquidate.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.