Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4880  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 820/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA n. 3730/2019 depositata il 03/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata in cui questa era stata convenuta dal marito, di modifica delle condizioni di divorzio (giudizio ‘iscritto al n.198/2018 RG’), ricorrono, con tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe. Lamentano, per un verso, che il giudice delegato, accolta correttamente la opposizione alla revoca dell’ammissione del COGNOME al patrocinio a spese dello Stato, abbia liquidato a favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME un compenso di soli 600 euro, unitariamente determinato senza specificazione degli importi relativi a ciascuna fase del giudizio, e, senza alcuna motivazione, al di sotto dei minimi previsti dall’art. 4 del d.m. 55/2014 in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE causa (tra 5201,00 e 26.000 euro) e, per altro verso, che il giudice delegato abbia ritenuto di compensare le spese del giudizio di opposizione alla revoca in ragione del fatto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era rimasto contumace e così non aveva contrastato l’opposizione e in ragione del fatto che la revoca era stata disposta ‘motu proprio’ dal Tribunale;
 il  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ha  depositato  un  mero  atto  di costituzione;
considerato che:
1.va  preliminarmente  dichiarato  il  difetto  di  legittimazione  RAGIONE_SOCIALE ricorrente NOME.
1.1.  Il  presente  procedimento  verte,  infatti,  unicamente  sulla liquidazione dei compensi richiesti dall’AVV_NOTAIO quale difensore dalla COGNOME, (ri)ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
1.2. E’ stato in più occasioni precisato dalla Corte che ‘in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l’opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un’autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell’esiguità RAGIONE_SOCIALE liquidazione’ (tra molte, Cass. 12320/2020). Il principio, logicamente, si applica anche al caso -come quello che ci occupa – di spese relative al ricorso contro una ordinanza di liquidazione in revoca RAGIONE_SOCIALE revoca all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per evidente identità di ratio;
con il primo motivo di ricorso si lamenta ‘violazione dell’art. 4, commi 5 e 1 seconda parte  del  dm  55/2014′  per  aver  il  giudice delegato  liquidato a favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME per l’attività difensiva svolta a favore di NOME COGNOME, riammessa al patrocinio  a  spese  dello  Stato  nel  procedimento  di  modifica  delle condizioni di divorzio proposto dal marito RAGIONE_SOCIALE COGNOME e chiusosi il 13.6.2018 con il rigetto del ricorso, il compenso di soli 600 euro, inferiore ai minimi tabellari;
3. il motivo è fondato.
3.1. Questa Corte ha già precisato che laddove, come anche nel caso di specie, si tratti di liquidare compensi per l’attività difensiva in base al nuovo testo dell’art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, non è più possibile al giudice procedere, come in base al testo originario, a (motivatamente) aumentare al di sopra dei massimi o a diminuire al di sotto dei minimi previsti per ogni fase gli importi da riconoscere al difensore, posto che, in base al nuovo disposto normativo, i limiti tabellari
hanno assunto carattere inderogabile (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.9815 del 13/04/2023). Il nuovo testo infatti dispone che, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. L’art. 13, comma sesto, L. 247/2012 rimette, com’è noto, ad un apposito decreto del RAGIONE_SOCIALE, l’aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d’intesa con in RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri ‘si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge’. La novellata previsione dell’art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. 3.2. Nell’ ordinanza è stato riconosciuto all’AVV_NOTAIO COGNOME, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE causa (‘nello scaglione compreso tra € . 5.200 ed € 26.000,00), la somma di € . 600,00, inferiore a quella -€ . 808,75 (per le tre fasi, di studio, introduttiva e decisionale, menzionate in ricorso) risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018 e tenuto conto dell’ulteriore riduzione di cui all’art. 130 del d.P.R. 115/2002 e con l’attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per
fasi  (Cass.  6518/2022;  Cass.  23873/2021;  Cass.  19482/2018; Cass. 6306/2016).
La violazione di legge è palese e il provvedimento va cassato in relazione a tale motivo;
 con  i  convergenti  motivi  di  ricorso  secondo  e  terzo,  viene lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice del  Tribunale  di  Torre  Annunziata  compensato,  in  assenza  dei presupposti di legge, le spese del giudizio promosso dalla COGNOME, di opposizione  alla  revoca  del  provvedimento  di  sua  provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
i motivi sono infondati, rilevandosi quanto segue.
6.1.  Nella  motivazione  dell’ordinanza  impugnata  è  scritto  che  le spese sostenute dai ricorrenti per instaurare il giudizio di opposizione  sono  compensate  per  ‘gravi  ed  eccezionali  ragioni’ ravvisate ‘in considerazione RAGIONE_SOCIALE contumacia del RAGIONE_SOCIALE resistente  che  non  si  è  opposto  in  alcun  modo  alla  richiesta  di liquidazione ‘ e in ciò che ‘la decisione  motu proprio adottata dal Tribunale’.
6.2. Nel dispositivo dell’ordinanza è scritto ‘ nulla spese ‘.
6.3. Sotteso sia alla motivazione dell’ordinanza sia ai due motivi di ricorso  è  l’erroneo  assunto  per  cui  gli  artt.  91  e  92  c.p.c.  sono applicabili anche nel giudizio di revoca RAGIONE_SOCIALE revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
6.4. L’assunto è erroneo perché in contrasto con il principio espresso da questa Corte con ordinanza n.30380 del 02/11/2023 secondo cui ‘Nell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l’originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell’ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell’AVV_NOTAIO nelle forme e nei modi di cui all’art. 82 del d.P.R. n.
115 del 2002′. Il principio è espresso in riferimento al procedimento  di  opposizione  a  diniego  ma  vale,  per  identità  di situazione,  anche  per  il  procedimento  di  opposizione  alla  revoca dell’originaria ammissione.
6.5.  La  motivazione  RAGIONE_SOCIALE  ordinanza  deve  essere  così  corretta  ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. e i due motivi di ricorso devono essere rigettati;
 in  conclusione,  l’ordinanza  impugnata  deve  essere  cassata unicamente  in  riferimento  al  primo  motivo  di  ricorso  (accolto)  e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile  decidere  la  causa  nel  merito  liquidando  all’AVV_NOTAIO, per l’assistenza prestata in favore di NOME COGNOME nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, il compenso di €. 808,75 oltre accessori come in dispositivo;
le spese del presente procedimento sono compensate  in considerazione dell’esito del giudizio;
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME;
accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO,  rigetta  il  secondo  e  il  terzo  motivo,  cassa  l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida al ricorrente difensore, per l’attività svolta nel procedimento di  modifica  delle  condizioni  di  divorzio,  il  compenso  di  €.  808,75, oltre  IVA,  CPA  e  rimborso  forfettario  delle  spese  generali  nella misura del 15%;
compensa le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà  atto  RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  ad opera RAGIONE_SOCIALE ricorrente NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma 6 dicembre 2023
Il Presidente
NOME COGNOME