Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26763 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5607/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME AVV_NOTAIO MARCELLO, difeso da sé stesso e dall’AVV_NOTAIO presso cui è elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, ,
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 57552/2018 depositata il 10.8.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto n.13762/2018, con cui gli era stato ingiunto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE i l pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe somme dovutegli per l’attività professionale svolta in tre distinti giudizi, di separazione, di esecuzione forzata e di opposizione agli atti esecutivi.
Con ordinanza n. 11325/2020, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale, seguendo, a seguito del mutamento di rito disposto in prima udienza, il rito speciale previsto per i compensi RAGIONE_SOCIALE avvocati nelle cause civili (art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011), revocava parzialmente il decreto opposto, ritenendo che nulla fosse dovuto al professionista in ordine ai primi due procedimenti; per converso, riconosceva al COGNOME i compensi relativi al terzo di essi, poiché la delibera di ammissione del COGNOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ivi depositata afferiva al solo ‘processo esecutivo’ e, pertanto, non poteva considerarsi automaticamente estesa al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, introdotto sia pure nell’ambito di tale processo, per cui l’AVV_NOTAIO aveva diritto al compenso, sia pure per la sola fase di studio per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Liquidava l’importo di e. 810,00 oltre accessori
Avverso tale pronuncia il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due censure, e l’AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il controricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente -con riferimento all’evento segnalato in memoria -la morte RAGIONE_SOCIALEa parte non rileva in sede di legittimità (tra
le tante, v. Cass. sez. lav. ord. 23.12.2024 n.34066; Cass. ord. 30.4.2024 n. 11663; Cass. 15.5.2020 n. 8973; Cass. sez. un. 22.6.1990 n. 6311).
Sempre preliminarmente, va rilevata l’infondatezza del l’eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso notificato in copia semplice scansionata priva di attestazione di conformità all’originale cartaceo. Si tratta infatti di una mera irregolarità, che non ha impedito al controricorrente di esercitare compiutamente il diritto di difesa ed al ricorso notificato di raggiungere il suo scopo, né del resto é stata contestata la conformità RAGIONE_SOCIALEa copia notificata all’originale, regolarmente depositato nel fascicolo da parte ricorrente in sede di costituzione, per cui l’eccezione é infondata (vedi in tal senso Cass. 18.12.2020 n. 29092).
Passando ai motivi, col primo di essi , articolato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2697 cod. civ. e 75 del D.P.R. n. 115/2002. Il Giudice adito avrebbe erroneamente ritenuto improduttiva di effetti la prodotta delibera di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato del RAGIONE_SOCIALE, omettendo di rilevare che il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., pur presentando alcune RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche tipiche del processo di cognizione, costituiva pur sempre una fase del processo esecutivo, in quanto destinato a produrre effetti all’interno RAGIONE_SOCIALEo stesso tramite l’eventuale paralisi RAGIONE_SOCIALE‘azione creditoria.
Attraverso la seconda censura il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di esaminare alcuni documenti, tra cui l’atto di conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura speciale all’AVV_NOTAIO ai fini del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e la successiva revoca del mandato, dai quali si
evincerebbe che il professionista era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ammissione del COGNOME al beneficio del patrocinio erariale anche in relazione a tale ultimo giudizio.
Il primo motivo é infondato, in quanto l’impugnata ordinanza ha correttamente imputato a COGNOME NOME il mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. del fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo personale di pagamento del compenso professionale dovuto all’AVV_NOTAIO per la sola fase di studio del giudizio di opposizione agli atti esecutivi n. 54342/NUMERO_DOCUMENTO RG del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, asseritamente costituito dalla sua ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per quel giudizio di cognizione, risultando prodotta solo la delibera di ammissione al beneficio del COGNOME per il processo esecutivo n.61/2011 RG del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, non riferibile a quella parentesi di cognizione ordinaria che é rappresentata dal giudizio di opposizione agli atti esecutivi, posto che tra l’altro, come indicato a pagina 6 capoverso RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al RAGIONE_SOCIALE, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione aveva già sospeso il processo esecutivo n. 61/2011 RG a seguito RAGIONE_SOCIALE‘atto di opposizione ed era stata introdotta la fase di merito del giudizio.
Neppure é ravvisabile la lamentata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 del D.P.R. n.115/2002, secondo il quale l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato é valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, e la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha spiegato che per il giudizio esecutivo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sul patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, che presuppone una valutazione preventiva, da parte del RAGIONE_SOCIALE competente, di non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione ex art. 126 del D.P.R.
n.115/2002, non é automatica e riferibile alla sola pendenza a carico RAGIONE_SOCIALE‘esecutato RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, che é un fatto neutro insuscettibile di tale valutazione, ma alla proposizione da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso di istanze al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, od opposizioni, e del resto nel processo esecutivo le spese processuali, in base all’art. 95 c.p.c., sono a carico RAGIONE_SOCIALE‘esecutato e non trova applicazione il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., valevole per i soli processi di cognizione (vedi in tal senso Cass. 5.10.2018 n. 24571).
Del resto l’art. 122 del D.P.R. n. 115/2002, inserito nel capo 3^, Istanza di ammissione al patrocinio, del Titolo 4^, Disposizioni particolari sul patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, così recita: ” L’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe prove di cui si intende chiedere l’ammissione “.
Mentre per il creditore procedente l’intrapresa, col patrocinio RAGIONE_SOCIALEo Stato, RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, richiede, oltre alle condizioni reddituali, l’allegazione del titolo esecutivo e la dimostrazione che il titolo vantato rientri tra quelli esecutivi (vedi Cass. 22.12.2015 n. 25791), per il debitore esecutato, che si trova in una condizione di assoggettamento rispetto alla procedura, una valutazione di prove da utilizzare e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale manifesta infondatezza può ipotizzarsi solo per istanze ed opposizioni che siano volte a bloccare l’esecuzione.
Ciò non consente, però, di superare nella specie il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato prodotta, riferita espressamente, come rilevato dall’impugnata ordinanza, al solo processo esecutivo, per rapportarla invece a quella parentesi di cognizione che é rappresentata dall’opposizione agli atti esecutivi.
Il secondo motivo é inammissibile, in quanto il ricorrente pur invocando il vizio RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non ha individuato i fatti storici principali, o secondari decisivi, che non sarebbero stati considerati dall’impugnata ordinanza (vedi Cass. n. 12990/2009), essendosi limitata a lamentare la mancata valorizzazione di alcuni documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti quindi compresi nel fascicolo del giudizio di opposizione, che avrebbero attestato che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME sarebbe stato a conoscenza che NOME NOME era stato ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato anche per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 54342/2015 RG (atto di conferimento di procura speciale del 29.5.2017 e revoca del mandato del 15.11.2017, dai quali emergevano le dichiarazioni del NOME di volersi avvalere del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato a seguito RAGIONE_SOCIALEa preventiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; verbale di udienza del 28.4.2016 del suddetto giudizio di opposizione agli atti esecutivi, dal quale risultava che il precedente legale del COGNOME, AVV_NOTAIO, aveva depositato l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al gratuito patrocinio).
Varrà in proposito rammentare che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (vedi in tal senso ex multis Cass. ord. 17.9.2025 n. 25482), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 7.4.2014 nn. 8053 e 8054). Nella specie l’ordinanza impugnata, alle pagine 5 e 6, ha ampiamente motivato in ordine alle circostanze fattuali ed alle considerazioni giuridiche che hanno indotto il Tribunale in composizione collegiale ad escludere che l’AVV_NOTAIO fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ammissione del COGNOME al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per l’opposizione agli atti esecutivi del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 54342/2015 RG, e la scelta RAGIONE_SOCIALEe prove, anche documentali, alle quali attribuire maggior peso, compete al giudice di merito nell’ambito del suo convincimento, e non può essere messa in discussione in sede di legittimità da parte del ricorrente attraverso una diversa ricostruzione in fatto, fondata sulla valorizzazione di prove diverse (vedi Cass. ord. 8.9.2023 n. 26145).
Pur non potendosi qualificare come temerario il ricorso, non connotato da dolo o colpa grave, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALEa condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dal COGNOME, il ricorrente va condannato al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 23.9.2025 Il Presidente NOME COGNOME