Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1452 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1452 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29923-2021 proposto da:
PATRIZI NOME, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;
– intimati – avverso l’ordinanza n. RG 3382/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 17/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
È stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, da difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato contro provvedimento con il quale, in sede di opposizione, è stata confermato la revoca del beneficio.
Il provvedimento impugnato è fondato su una duplice ratio decidendi , entrambe autonomamente idonee a giustificare la decisione negativa: b) il difetto dei presupposti per la rimessione in termini per proporre l’opposizione e la conseguente tardività del rimedio; b) l’inammissibilità del ricorso in opposizione avverso un decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione.
La seconda ratio decidendi , oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso, è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte: come evidenziato nel provvedimento impugnato i rilievi, proposti dall’opponente per criticare tale orientamento e ancora reiterati in questa sede, riguardano il processo penale, mentre il giudizio in relazione al quale era stata disposta l’ammissione riguardava un giudizio civile per lo scioglimento del matrimonio.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (Cass. n. 21997/2018; n. 16424/2020).
È conseguentemente inammissibile anche il primo motivo, con il quale si censura il rigetto dell’istanza di rimessione in termini: vengono in considerazione i consolidati principi giurisprudenziali in materia di impugnazioni di provvedimenti fondati su autonome rationes decidendi (Cass. n. 11493/2018).
In conseguenza della manifesta inammissibilità del ricorso rimane superata, in applicazione di consolidati principi di giurisprudenza (cfr. Cass. n. 16141/2019), l ‘esigenza della rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia, in quanto effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale, invece che presso l’Avvocatura Generale (Cass. 11287/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda