Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5254 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5254 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10400/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato nel proprio studio in Cazzago di PianigaINDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici in INDIRIZZO, è ex lege domiciliato.
-controricorrente – avverso la sentenza n. 761/2024 emessa dal Tribunale di Venezia il 7/3/2024, pubblicata in pari data e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
AVV_NOTAIO propose opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi professionali spettantegli quale legale di NOME COGNOME, ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento esecutivo n. 2602/2018 r.g., lamentando l’erronea motivazione con cui il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto di non liquidare il compenso dovutogli per essersi la procedura esecutiva estinta in seguito a espressa rinuncia all’esecuzione, da parte della creditrice procedente, conseguente a intervenuto accordo col debitore esecutato e chiedendo, dunque, la revoca del decreto di rigetto e la liquidazione in su favore della somma di € 855,00.
Il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia non si costituì in giudizio.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, accolse il ricorso, revocando il provvedimento opposto e liquidando la somma di euro 149,00, con compensazione delle spese di lite.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e dell’articolo 130 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di tener conto dei valori espressi nel citato d.m. vigente all’epoca dei fatti, ossia nel 2018, posto che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00, incontroverso nella specie, il valore, pur al minimo, sarebbe stato per la fase di studio di euro 263,00 e per la fase introduttiva di euro 203,00, con un valore complessivo, applicata la riduzione di cui all’art. 130 del citato d.P.R., di euro 233,00 e non di euro 149,00 come applicato. Tra l’altro, il compenso spettante al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non deve superare il
valore medio della tariffa, né quello di partenza deve essere riAVV_NOTAIOo al di sotto del minimo.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché il giudice di merito aveva liquidato il compenso relativo al solo procedimento esecutivo R.G. 2602/2018, senza considerare che l’ammissione al Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato anche l’attività difensiva svolta nell’opposizione ex adverso opposta R.G. 2602/2018, sub 1, riunita alla precedente (ossia l’opposizione in processo di cognizione davanti al Tribunale per lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00), per la quale avrebbe dovuto liquidare la somma di euro 438,00 per lo studio e di euro 370,00 per la fase introduttiva, per un totale di euro 808,00, pari a euro 404,00 in seguito alla riduzione.
La prima e la seconda censura, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondate nei termini che seguono.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l’indicazione contenuta negli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la liquidazione non può superare la metà dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass., Sez. 6-2, 02/12/2019, n. 31404; Cass., Sez. 6 – 2, 12/12/2011, n. 26643), ovviamente al lordo della riduzione della metà sancita dall’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la dimidiazione in esso prevista è lasciata, nella materia in questione essendo il patrocinio a carico dell’erario un istituto di diritto processuale -, all’ampia discrezionalità del legislatore, senza che il criterio di determinazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa
allo stesso imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l’onorario a lui spettante e il relativo valore di mercato, trattandosi semplicemente di una modalità parzialmente diversa di determinazione del compenso medesimo (in questi termini Corte Cost., sentenza, 1/7/2022, n. 166).
In sostanza, il valore minimo inderogabile che il giudice non può valicare è solo quello previsto dalla tariffa professionale di cui al d.m. n. 55 del 2014 e non quello risultante dall’applicazione della decurtazione ammessa ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, giacché una diversa interpretazione equivarrebbe a svuotare di contenuto pratico l’abbattimento specificamente previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002 in funzione delle esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell’AVV_NOTAIO ad un compenso equo (per il diverso caso della riduzione di cui all’art. 106 -bis del d.P.R. n. 115 del 2002 per il difensore di ufficio di imputato dichiarato irreperibile, vedi Cass., Sez. 6-2, 14/2/2022, n. 4770, non massimata).
Ciò detto e venendo alla seconda censura, si osserva che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso
esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053).
Nella specie, la questione non è riconducibile all’omesso esame di un fatto storico, di cui non vi è del resto alcun richiamo nel provvedimento impugnato, quanto, piuttosto, l’omesso esame della stessa domanda di liquidazione del compenso spettante per il procedimento di cognizione riunito, sicché la censura può essere riqualificata nei predetti termini.
Ciò detto, si osserva preliminarmente che il d.m. 55/2014 disciplina i criteri di liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, attraverso l’unificazione di diritti e onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di ‘compenso’, che, ai fini della liquidazione, tiene conto degli elementi, di cui all’art. 4 del decreto stesso (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.), i quali – da valutarsi in relazione (non a singoli atti o a singole fasi, ma) alla prestazione professionale nella sua interezza – sono applicabili in via generale e sono «destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente» (così, testualmente, in motivazione la sentenza delle Sezioni Unite 12/10/2012, n. 17405). Ed è consolidato il principio (affermato ad es. da Cass., Sez. 2, 3/9/2021, n. 23873) per cui le spese processuali si liquidano alla luce delle tabelle vigenti al momento della conclusione dell’attività giudiziale, ragion per cui i nuovi parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che li prevede, e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, quantunque
questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (in questi termini Cass., Sez. 3, 17/05/2025, n. 13145).
Da ciò consegue che le spese del giudizio di esecuzione e di quello di cognizione instaurato nell’ambito del primo, in quanto liquidate con il provvedimento del 27/9/2023, andavano quantificate alla stregua del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018.
Orbene, applicando lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 e le tariffe relative al 2018, si ottiene che, per la procedura esecutiva mobiliare, sarebbe spettato al ricorrente, per le fasi di studio e introduttiva/trattazione del giudizio di esecuzione, l’importo di euro 466,00 (rispettivamente euro 263,00 ed euro 203,00) e, per le medesime voci nella fasi di cognizione nell’ambito del medesimo giudizio, la somma di euro 808,00 (rispettivamente euro 438,00 ed euro 370,00), entrambe al lordo della riduzione di cui all’art. 130 del citato d.P.R., applicando la quale gli importi da liquidare avrebbero dovuto essere rispettivamente di euro 219,00 e di euro 404,00.
E’ dunque evidente l’errore in cui è incorso il giudice di merito, allorché ha, invece, liquidato il solo importo di euro 149,00.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di merito compensato le spese del procedimento in ragione della natura giuridica delle questioni poste e in assenza di contestazioni, anziché applicare il principio della soccombenza, in assenza dei presupposti di legge per la compensazione (novità della questione e mutamento della giurisprudenza).
Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due, tenendo presente che le spese sostenute per l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R.
n. 155 del 2002, in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso (Cass., Sez. 2, 8/2/2024, n. 3606).
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME