Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1180 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3652/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE GROSSETO n. 1525/2020 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso la liquidazione del compenso spettante al difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale riteneva, in particolare, dovuto il compenso per le sole fasi di studio e
introduttiva, avendo il difensore successivamente rinunciato all’incarico, e pa rametrava il compenso tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ‘modestia delle questioni trattate’.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto attività difensiva.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.: ‘PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Grosseto rigettava l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso la liquidazione del compenso spettante al difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale riteneva, in particolare, dovuto il compenso per le sole fasi di studio e introduttiva, avendo il difensore successivamente rinunciato all’incarico, e parametrava il compenso tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ‘modestia delle questioni trattate’.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE complessit à dell’opera svolta prima dell’interruzione del rapporto professionale.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari.
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.
Il Tribunale ha ritenuto, all’esit o di giudizio di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, che le questioni trattate
dal difensore nello svolgimento dell’incarico fossero particolarmente modeste. La ricorrente contesta tale affermazione, senza tuttavia allegare alcun elemento che il giudice di merito avrebbe trascurato, idoneo a dimostrare che, al contrario, l’attività svolta era stata di particolare complessità e rilievo. La prima censura, di conseguenza, si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La seconda censura, invece, difetta di specificità, poiché la doglianza RAGIONE_SOCIALE ricorrente -secondo cui sarebbero stati violati i minimi di tariffa -non si accompagna alla indicazione di quale sarebbe, in concreto, il pregiudizio economico conseguente al vizio denunciato. In proposito, va data continuità all’orientamento secondo cui, qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione RAGIONE_SOCIALE stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l’onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 64617), di indicare il valore RAGIONE_SOCIALE controversia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare che l’attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato’.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
La memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Sesta