Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11027 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25031/2022 R.G. proposto da
COGNOME avv. NOMECOGNOME difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale.
-ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE DI TARANTO, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata.
-controricorrente – avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto, pubblicata il 10/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’avvocato NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto del 28/04/2021, col quale il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza da questi presentata ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del
2002 al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati per avere assistito il cliente esecutato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati dal 20/10/2016, nell’ambito del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al numero di RGE 1497/2016; l’istanza di liquidazione venne rigettata per prescrizione ex art. 2956, secondo comma, cod. civ. rilevata d’ufficio.
Il giudice designato del Tribunale di Taranto, decidendo sull’opposizione, ritenne inapplicabile alle obbligazioni dello Stato o c.d. pubbliche l’istituto della presunzione presuntiva, come nella specie, revocò il decreto di rigetto e liquidò a favore dell’istante l’importo di € 600,00, in applicazione della tariffa media, ridotta della metà, e le spese generali al 7,5 %, compensando le spese del giudizio.
Contro la predetta ordinanza, l’avvocato COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate di Taranto resiste con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale condizionato.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 10, legge n. 247 del 2012, e dell’art. 2, D.M. n. 55 del 2014, nonché degli artt. 82 e 103 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., o, in subordine, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito errato nell’applicare le spese generali ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014 nella misura del 7,5 %, anziché del 15%, senza peraltro motivare, in quanto la riduzione della metà del compenso non comportava la correlativa dimidiazione della percentuale di spese generali, essendo queste
già dimezzate siccome calcolate in percentuale sul compenso ridotto in applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002.
Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ovvero la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o illogica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito compensato le spese del giudizio in assenza di valida motivazione e/o ragione, non essendovi i presupposti della reciproca soccombenza e dei casi eccezionali previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. (Novità della questione o mutamento di giurisprudenza).
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendosi i l difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, per essere legittimato passivo il solo Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento.
Il ricorso incidentale, da trattare per primo in ragione della priorità logico-giuridica della questione con esso proposta, è fondato.
Il Collegio rileva che, nel giudizio innanzi al Tribunale di Taranto, il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il medesimo difetto nell’instaurazione del contraddittorio è riscontrabile nel giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in fase di ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, così come nel presente giudizio di legittimità.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 155 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad
oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale; ne deriva che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico dell’«erario», anche quest’ultimo è litisconsorte necessario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818-01, conf. da Cass., Sez. 2, 12/12/2023, n. 34668; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022, Rv. 663969- 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989- 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24423 del 17/10/2017, Rv. 646753- 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016, Rv. 639215 – 01).
In tema di patrocinio a spese dello Stato, in particolare, il procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con il Ministero della Giustizia, che è il solo titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (per tutte, Cass., Sez. 2, 21/5/2020, n. 9384; Cass. n. 34668/2023; Cass. 17/10/2017, n. 24423; Cass. 04/03/2016, n. 4266; Sez. U 29/05/2012, n. 8516).
Per quanto detto, l’ordinanza va cassata per essersi discostata dai citati principi.
L’accoglimento del ricorso incidentale comporta logicamente l’assorbimento del ricorso principale.
Il giudice di rinvio (che si individua nel Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato), si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito quello principale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.