Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11027 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
Oggetto: Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25031/2022 R.G. proposto da
COGNOME AVV_NOTAIO, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata.
-controricorrente – avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 10/3/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
AVV_NOTAIO propose opposizione avverso il decreto del 28/04/2021, col quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione rigettò l’istanza da questi presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del
2002 al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati per avere assistito il cliente esecutato, ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con delibera del locale RAGIONE_SOCIALE dal 20/10/2016, nell’ambito del procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al numero di RGE 1497/2016; l’istanza di liquidazione venne rigettata per prescrizione ex art. 2956, secondo comma, cod. civ. rilevata d’ufficio.
Il giudice designato del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, decidendo sull’opposizione, ritenne inapplicabile alle obbligazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato o c.d. pubbliche l’istituto RAGIONE_SOCIALEa presunzione presuntiva, come nella specie, revocò il decreto di rigetto e liquidò a favore RAGIONE_SOCIALE‘istante l’importo di € 600,00, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa media, riAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALEa metà, e le spese generali al 7,5 %, compensando le spese del giudizio.
Contro la predetta ordinanza, l’AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale condizionato.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 10, legge n. 247 del 2012, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, D.M. n. 55 del 2014, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 82 e 103 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., o, in subordine, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito errato nell’applicare le spese generali ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014 nella misura del 7,5 %, anziché del 15%, senza peraltro motivare, in quanto la riduzione RAGIONE_SOCIALEa metà del compenso non comportava la correlativa dimidiazione RAGIONE_SOCIALEa percentuale di spese generali, essendo queste
già dimezzate siccome calcolate in percentuale sul compenso riAVV_NOTAIOo in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002.
Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ovvero la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente e/o illogica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito compensato le spese del giudizio in assenza di valida motivazione e/o ragione, non essendovi i presupposti RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza e dei casi eccezionali previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. (Novità RAGIONE_SOCIALEa questione o mutamento di giurisprudenza).
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendosi i l difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per essere legittimato passivo il solo RAGIONE_SOCIALE Giustizia, quale titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento.
Il ricorso incidentale, da trattare per primo in ragione RAGIONE_SOCIALEa priorità logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa questione con esso proposta, è fondato.
Il Collegio rileva che, nel giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Il medesimo difetto nell’instaurazione del contraddittorio è riscontrabile nel giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in fase di ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, così come nel presente giudizio di legittimità.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 155 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad
oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata RAGIONE_SOCIALEa consistenza di diritto soggettivo patrimoniale; ne deriva che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico RAGIONE_SOCIALE‘«erario», anche quest’ultimo è litisconsorte necessario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818-01, conf. da Cass., Sez. 2, 12/12/2023, n. 34668; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022, Rv. 663969- 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989- 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24423 del 17/10/2017, Rv. 646753- 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016, Rv. 639215 – 01).
In tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in particolare, il procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, che è il solo titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (per tutte, Cass., Sez. 2, 21/5/2020, n. 9384; Cass. n. 34668/2023; Cass. 17/10/2017, n. 24423; Cass. 04/03/2016, n. 4266; Sez. U 29/05/2012, n. 8516).
Per quanto detto, l’ordinanza va cassata per essersi discostata dai citati principi.
L’accoglimento del ricorso incidentale comporta logicamente l’assorbimento del ricorso principale.
Il giudice di rinvio (che si individua nel Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato), si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito quello principale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.