Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 857 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20915 – 2023 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in Cirò Marina, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis ;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CROTONE, resa in data 15/9/2023 nel procedimento n. R.g. 32/2022,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2024 dal consigliere NOMECOGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art 702 bis del 5/1/22, NOME COGNOME ha proposto opposizione ex art 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione al patrocinio a carico dello Stato, motivato, ex art. 79 comma 3 del d.lgs. n. 115/2002, sulla mancata produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza, come richiesto dal Giudice .
Con decreto del 15/9/23, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Crotone ha rigettato l’opposizione, ritenendo, per quel che ancora qui rileva, da un canto che la formulazione letterale dell’art. 79 escluderebbe la sufficienza dell’autodichiarazione e, d’altro canto, che fosse «del tutto inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione prodotta solo in data 4.4.2023, ossia ben oltre la celebrazione della I udienza, nell’ambito di un giudizio a cognizione sommaria ».
Avverso questo decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
In data 23/2/24, il Consigliere delegato di questa Corte ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc. civ., per inammissibilità della censura (comunicata il 13/3/24)
In data 19/4/2024, la ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha prospettato la violazione degli art. 79 commi 1 lett. c) d.P.R. n.115/2002 e 3 e 24 Cost., sostenendo che il Tribunale di Crotone non avrebbe dovuto richiedere alcuna integrazione documentale a corredo della sua istanza
di liquidazione perché l’ autodichiarazione da lei resa sarebbe già stata sufficiente.
1.1. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 co. 5 del d.lgs. n. 150/2011 per avere il Tribunale ritenuto tardiva l’ integrazione documentale effettuata nel giudizio di opposizione, perché la produzione è avvenuta «ben oltre la celebrazione della prima udienza».
In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, questa Corte rileva che NOME COGNOME quale parte processuale ammessa in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine di Crotone al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, non era legittimata a proporre istanza di liquidazione dei compensi al suo difensore NOME COGNOME né era legittimata all’opposizione avverso il decreto di rigetto.
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato.
Pertanto, la parte ammessa non è legittimata a chiedere la liquidazione del compenso e, in ipotesi di rigetto o di accoglimento parziale, a proporre opposizione, mentre lo è il difensore quale esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita che non ha obbligo di pagare alcun compenso al difensore (Cass. Sez. 6 – 2, n. 1539 del 27/01/2015, con indicazione di numerosi precedenti rilevanti; Sez. 6 – 2, n. 15699 del 23/07/2020; Sez. 6 – 2, n. 15699 del 23/07/2020).
L’inammissibilità dell’istanza di liquidazione deve essere rilevata d’ufficio in questa sede di legittimità.
Il provvedimento impugnato deve perciò essere cassato, ex art. 382 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese per il giudizio di opposizione perché il Ministero non ha svolto difese in tale fase.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono invece poste a carico della ricorrente, per il principio di causalità, perché anche il giudizio di cassazione è stato illegittimamente proposto (Cass. n. 416 del 08/02/1968; Sez. 3, n. 14609 del 09/07/2020, in motivazione).
Non trova, invece, applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte , applicato l’art. 382 cod. proc. civ., cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione