Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8038 Anno 2019
2018
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8038 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 20251-2014 proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; da : E INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
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rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente avverso la sentenza n. 905/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/03/2014;
–
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOMECOGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COGNOME che ha concluso per / annullamento con rinvio; per udito l’Avvocato COGNOME LuciaCOGNOME con delega dell’Avvocato COGNOME NOMECOGNOME difensore dei resistenti che ha chiesto l’inammissibilità in sub rigetto del ricorso. Avvocato che ha
RG 20251-2014
FATTI DI CAUSA
1. Il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno proposto appello contro l’ordinanza del Tribunale di Bologna che ha rigettato l’opposizione dai medesimi proposta, ai sensi dell’art. 170 d.p.r. 115/2002, contro il decreto di liquidazione dei compensi al difensore, NOME COGNOME di NOME COGNOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. I Ministeri hanno chiesto la riforma dell’ordinanza, lamentando violazione dell’art. 79 (per mancanza di idonea autodichiarazione e comunque certificazione sui redditi), dell’art. 119 (trattandosi di straniero n regolarmente soggiornante in Italia), dell’art. 74/136, comma 2, perché le ragioni erano risultate manifestamente infondate, avendo lo straniero nuovamente adito il Tribunale di Bologna quando il Tribunale aveva già dichiarato la propria incompetenza.
La Corte di Bologna, con la sentenza n. 905/2014, ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto – come già affermato dal Tribunale – l’opposizione di cui all’art. 170 d.p.r. 115/2002 è rimedio riferito al decreto di pagamento e non all’ammissione al patrocinio, come è d’altro canto confermato dal rinvio al procedimento previsto per gli onorari di avvocato; trova quindi applicazione al caso in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di contestazione dei presupposti del diritto al compenso è utilizzabile solo il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
2. I Ministeri soccombenti propongono contro la sentenza ricorso per cassazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, chiedendo a questa Corte di dichiarare l’inammissibilità o comunque di rigettare il ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 323 c.p.c., 170 TU 115/2002, 30 legge 794/1942 e 111 Cost.: a differenza di quanto affermato dalla Corte d’appello, il rinvio operato dal menzionato art. 170 al “processo speciale previsto per gli onorari di avvocato” e quindi all’art. 30 della legge 794/1942 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) comporta l’applicazione di un rimedio, l’opposizione, che la giurisprudenza “consolidata” di questa Corte ritiene possa investire “non solo aspetti liquidatori ma anche lo stesso diritto al compenso”, così che ove siano controverse ragioni di merito e non solo il quantum dei compensi, la pronuncia finale (definita dal legislatore “ordinanza non impugnabile”) avrebbe natura di sentenza contro la quale il rimedio esperibile è l’appello.
2. Preliminare all’esame del motivo di ricorso è il rilievo, sollecitato dal pubblico ministero, del difetto del contraddittorio.
Il procedimento azionato dai ricorrenti è l’opposizione di cui all’art. 170 d.p.r. 115/2002. Tale procedimento – secondo quanto hanno dichiarato le sezioni unite nel 2012 – presenta “carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, così che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare carico dell’ , anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria” (Cass., sez. un., 8516/2012; per una recente riaffermazione del principio cfr. Cass. 24423/2017).
3. Alla luce del rilievo dei controricorrenti, nella memoria depositata e nella discussione all’udienza, dell’inutilità del rinvio al
giudice dell’opposizione considerata l’inammissibilità, nel caso in esame, del procedimento di cui al citato art. 170, si impone la seguente precisazione. Il Collegio, consapevole dell’esistenza, tra i precedenti di questa Corte, di un orientamento che legge in modo restrittivo l’opposizione di cui al citato art. 170 d.p.r. 115/2002 limitata alle contestazioni del quantum della liquidazione (cfr. ad esempio Cass. 3004/2014), preferisce invece l’orientamento che costruisce l’istituto quale rimedio generale. Si consideri la pronuncia di questa Corte n. 13807/2011, secondo la quale “il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell’art. 136 del d.p.r. 115/2002, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.p.r. – in ta senso invece Cass. 26966/2011 – ma nell’art. 170 del medesimo decreto, (..) configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (in termini analoghi cfr. Cass. 8616/2015 e i precedenti ivi richiamati). Tale orientamento trova una conferma – al contrario di quanto afferma la Corte d’appello – nel richiamo, contenuto nel secondo comma dell’art. 170, al procedimento previsto per gli onorari di avvocato di cui all’art. 28 della legge 794/1942. Le sezioni unite, con ragionamento esteso alla disciplina precedente la vigenza del d.lgs. 150/2001, hanno infatti affermato che la domanda inerente alla liquidazione cui allude l’art. 28 “non ha un oggetto limitato alla richiesta di liquidazione del dovuto nel presupposto dell’allegazione che la conclusione e lo svolgimento del rapporto siano incontestati e il bisogno di tutela giurisdizionale affermato con essa debba essere solo quello della determinazione del quantum dovuto. Al contrario, detto oggetto si deve identificare Corte di Cassazione – copia non ufficiale
nella proposizione di una domanda di pagamento del corrispettivo della prestazione giudiziale senza quella limitazione e dunque anche in presenza di contestazione del rapporto e dell’an debeatur” (Cass., sez. un., n. 4485/2018).
4. Il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio comport la cassazione della sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 383, comma 3 c.p.c., il rinvio della causa al primo giudice, il Tribunale di Bologna, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia e decida il giudizio d opposizione; il giudice di rinvio provvederà anche circa le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rilevato il difetto del contraddittorio nei confronti de Ministero della giustizia, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, H 12 giugno 2018.
COGNOME Presidente Il
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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