Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8038 Anno 2019
2018
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Civile Sent. Sez. 2   Num. 8038  Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 20251-2014 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende; da : E RAGIONE_SOCIALEE VIA DEI RAGIONE_SOCIALEO
– ricorrenti –
contro
COGNOME  NOME, COGNOME,
FOGUUING  COGNOME MARCONI COGNOME
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente avverso la sentenza n. 905/2014 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/03/2014;
–
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal Consigliere NOME COGNOME pubblica COGNOME
NOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per / annullamento con rinvio; per udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, con delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME, difensore dei resistenti che ha chiesto l’inammissibilità in sub rigetto del ricorso. AVV_NOTAIO che ha ricorso_
RG NUMERO_DOCUMENTO
FATTI DI CAUSA
1. Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello contro l’ordinanza del Tribunale di Bologna che ha rigettato l’opposizione dai medesimi proposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 d.p.r. 115/2002, contro il decreto di liquidazione dei compensi al difensore, NOME COGNOME, di NOME COGNOME, ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato. I Ministeri hanno chiesto la riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, lamentando violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 (per mancanza di idonea autodichiarazione e comunque certificazione sui redditi), RAGIONE_SOCIALE‘art. 119 (trattandosi di straniero n regolarmente soggiornante in Italia), RAGIONE_SOCIALE‘art. 74/136, comma 2, perché le ragioni erano risultate manifestamente infondate, avendo lo straniero nuovamente adito il Tribunale di Bologna quando il Tribunale aveva già dichiarato la propria incompetenza.
La Corte di Bologna, con la sentenza n. 905/2014, ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto – come già affermato dal Tribunale – l’opposizione di cui all’art. 170 d.p.r. 115/2002 è rimedio riferito al decreto di pagamento e non all’ammissione al patrocinio, come è d’altro canto confermato dal rinvio al procedimento previsto per gli onorari di AVV_NOTAIO; trova quindi applicazione al caso in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di contestazione dei presupposti del diritto al compenso è utilizzabile solo il ricorso per cassazione ex art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
2.  I Ministeri soccombenti propongono contro la sentenza ricorso per cassazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, chiedendo a questa Corte di dichiarare l’inammissibilità o comunque di rigettare il ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 323 c.p.c., 170 TU 115/2002, 30 legge 794/1942 e 111 Cost.: a differenza di quanto affermato dalla Corte d’appello, il rinvio operato dal menzionato art. 170 al “processo speciale previsto per gli onorari di AVV_NOTAIO” e quindi all’art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 794/1942 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) comporta l’applicazione di un rimedio, l’opposizione, che la giurisprudenza “consolidata” di questa Corte ritiene possa investire “non solo aspetti liquidatori ma anche lo stesso diritto al compenso”, così che ove siano controverse ragioni di merito e non solo il quantum dei compensi, la pronuncia finale (definita dal legislatore “ordinanza non impugnabile”) avrebbe natura di sentenza contro la quale il rimedio esperibile è l’appello.
2.  Preliminare all’esame del motivo di ricorso è il rilievo, sollecitato dal pubblico ministero, del difetto del contraddittorio.
Il procedimento azionato dai ricorrenti è l’opposizione di cui all’art. 170 d.p.r. 115/2002. Tale procedimento – secondo quanto hanno dichiarato le sezioni unite nel 2012 – presenta “carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata RAGIONE_SOCIALEa consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, così che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare carico RAGIONE_SOCIALE‘ , anche quest’ultimo, identificato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, è parte necessaria” (Cass., sez. un., 8516/2012; per una recente riaffermazione del principio cfr. Cass. 24423/2017).
3.  Alla luce del rilievo dei controricorrenti, nella memoria depositata e nella discussione all’udienza, RAGIONE_SOCIALE‘inutilità del rinvio al
giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione considerata l’inammissibilità, nel caso in esame, del procedimento di cui al citato art. 170, si impone la seguente precisazione. Il Collegio, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘esistenza, tra i precedenti di questa Corte, di un orientamento che legge in modo restrittivo l’opposizione di cui al citato art. 170 d.p.r. 115/2002 limitata alle contestazioni del quantum RAGIONE_SOCIALEa liquidazione (cfr. ad esempio Cass. 3004/2014), preferisce invece l’orientamento che costruisce l’istituto quale rimedio generale. Si consideri la pronuncia di questa Corte n. 13807/2011, secondo la quale “il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALEa ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in sede civile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 136 del d.p.r. 115/2002, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.p.r. – in ta senso invece Cass. 26966/2011 – ma nell’art. 170 del medesimo decreto, (..) configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (in termini analoghi cfr. Cass. 8616/2015 e i precedenti ivi richiamati). Tale orientamento trova una conferma – al contrario di quanto afferma la Corte d’appello – nel richiamo, contenuto nel secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 170, al procedimento previsto per gli onorari di AVV_NOTAIO di cui all’art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 794/1942. Le sezioni unite, con ragionamento esteso alla disciplina precedente la vigenza del d.lgs. 150/2001, hanno infatti affermato che la domanda inerente alla liquidazione cui allude l’art. 28 “non ha un oggetto limitato alla richiesta di liquidazione del dovuto nel presupposto RAGIONE_SOCIALE‘allegazione che la conclusione e lo svolgimento del rapporto siano incontestati e il bisogno di tutela giurisdizionale affermato con essa debba essere solo quello RAGIONE_SOCIALEa determinazione del quantum dovuto. Al contrario, detto oggetto si deve identificare Corte di Cassazione – copia non ufficiale
nella proposizione di una domanda di pagamento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa prestazione giudiziale senza quella limitazione e dunque anche in presenza di contestazione del rapporto e RAGIONE_SOCIALE‘an debeatur” (Cass., sez. un., n. 4485/2018).
4. Il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio comport la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 383, comma 3 c.p.c., il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudice, il Tribunale di Bologna, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE giustizia e decida il giudizio d opposizione; il giudice di rinvio provvederà anche circa le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rilevato il difetto del contraddittorio nei confronti de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda Sezione Civile, H 12 giugno 2018.
COGNOME Presidente Il
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
COGNOME efano RAGIONE_SOCIALE
Fill
2 1 MAR. 2019
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,