Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28823 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
Oggetto: Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23460/2023 R.G. proposto da
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO, sono domiciliati per legge.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 13383/2023 resa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò il decreto del 12/09/2022, emesso dalla Commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione al procedimento RG 3466/2020 in quanto non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifico riguardo alla mancata indicazione degli eventuali redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare.
In giudizio non si costituirono né il RAGIONE_SOCIALE, né il RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 13383/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, sul presupposto che l’istante si fosse limitato ad autodichiarare un reddito nei limiti di legge (€ 11.493,82), senza però indicare quale fosse il reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione propria e degli altri componenti del nucleo familiare e senza specificare se avesse o no considerato eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici rigettato il ricorso valorizzando la genericità RAGIONE_SOCIALEa
dichiarazione resa, nonché la mancata specificazione del reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e la sussistenza o meno di eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Ad avviso del ricorrente, l’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, pur prevedendo l’allegazione di specifica dichiarazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante, in ordine al reddito proprio e dei familiari conviventi, non imponeva di precisare le varie componenti del reddito complessivo, ma soltanto la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del proprio reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, onde consentire gli eventuali controlli da parte degli uffici finanziari di competenza, così come l’art. 76, comma 3, non onerava l’istante RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa natura del reddito percepito, ma solo RAGIONE_SOCIALE‘indicazione del complessivo reddito percepito.
2. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta RAGIONE_SOCIALE‘uno o RAGIONE_SOCIALE‘altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva RAGIONE_SOCIALE‘organo decidente.
Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2024.