Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18234-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso l ‘ordinanza rep. 4520/2022 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 05/07/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 NOME proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Catania, con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento civile avente ad oggetto la fissazione del termine per accettare l’eredità. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’erroneità RAGIONE_SOCIALE revoca, disposta a cagione del fatto che la richiesta di fissazione del termine per l’accettazione dell’eredità costituiva attività che la parte avrebbe potuto svolgere personalmente, anche senza l’ausilio di un difensore.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania confermava la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché il NOME aveva depositato fuori termine la documentazione richiesta dal giudice dell’opposizione a conferma RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio invocato.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia NOME, affidandosi a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 79, 123 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 152 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la tardività RAGIONE_SOCIALE produzione documentale, eseguita dall’interessato oltre il termine di due mesi all’uopo assegnatogli.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole invece RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di remissione in termini formulata dall’interessato.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
Il Tribunale ha ritenuto che il NOME fosse decaduto dal diritto di depositare i documenti che gli erano stati richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, poiché vi aveva provveduto oltre il termine indicato dal giudice dell’opposizione. Quest’ultimo, tuttavia, è investito del potere-dovere di esercitare, anche d’ufficio, le attività di verifica necessarie al fine di appurare se, in concreto, la parte richiedente possa, o meno, giovarsi del patrocinio a spese dello Stato. Nella fattispecie, proprio nell’esercizio di tale prerogativa, il Tribunale aveva chiesto al COGNOME di produrre alcuna documentazione, e costui vi aveva ottemperato, sia pure fuori termine. Nessuna norma precludeva al giudice dell’opposizione di considerare anche la documentazione di cui anzidetto, poiché, anche nel caso in cui l’invito fosse stato disatteso dalla parte, il Tribunale avrebbe ben potuto acquisire direttamente, dagli uffici competenti, i documenti ritenuti necessari per la decisione, proprio esercitando i poteri officiosi di acquisizione e indagine che la legge gli attribuisce. Né sussisteva, sotto altro profilo, alcuna preclusione alla facoltà del Tribunale di concedere all’interessato un ulteriore termine per ottemperare alla produzione di cui si discute.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 136, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione sulla base di argomenti diversi da quelli indicati dal provvedimento impugnato, e contenuti nei motivi di opposizione proposti dall’interessato.
La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza, o meno, dei presupposti per l’ammissione RAGIONE_SOCIALE parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto anche dei documenti prodotti dal NOME fuori dal termine all’uopo assegnatogli.
In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo. La pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di Catania, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda