Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3636 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3636 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24763/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (domicilio telematico EMAIL), che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege presso l’RAGIONE_SOCIALE, con sede a Roma in INDIRIZZO (domicilio telematico EMAIL), che lo rappresenta e difende ope legis controricorrente
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI TRAPANI n. 871/2024, pubblicata il 15.10.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 871/2024 del Tribunale di Trapani.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
È stata emessa proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso avverso pronuncia di rigetto dell’opposizione a revoca dell’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011.
A seguito di tempestiva richiesta del ricorrente è stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380 -bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 76, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 380 c.p.c. ( recte ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Il Tribunale ha ritenuto di non poter avere contezza di quanto affermato nell’opposizione, che cioè la figlia dell’istante, NOME, non vivesse più con il padre già dal 2018, come dalla stessa affermato nel corso di dichiarazioni rese a S.I.T. dalla medesima nell’ambito del procedimento n. 3690/21 R.G.N.R. e n. 517/2022 R.G. TRIB.; che, inoltre, dovesse ritenersi il carattere confessorio RAGIONE_SOCIALE dichiarazione contenuta nell’istanza di ammissione al beneficio, secondo cui i figli NOME e NOME erano conviventi con il padre; che, peraltro, la coabitazione RAGIONE_SOCIALE figlia sarebbe cessata il 27.9.2020, in base al certificato di residenza in atti, sicché il reddito
RAGIONE_SOCIALE stessa dovesse essere computato ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione dei redditi del 2019 (rilevante, rispetto alla soglia di legge, in quanto l’ultima dichiarazione dei redditi prodotta in allegato all’istanza attiene appunto all’anno fiscale 2019).
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la disposizione, che – prevedendo ‘se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente RAGIONE_SOCIALE famiglia, compreso l’istante’ – conferisce rilievo alla situazione di convivenza di fatto con altro familiare al momento RAGIONE_SOCIALE domanda, sicché non assume rilievo a tal fine il dato formale risultante dalla residenza anagrafica o coincidente con il domicilio fiscale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per contrasto con le risultanze probatorie, e quindi per violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale valorizzato un mero refuso riguardante l’indicazione nell’autodichiarazione RAGIONE_SOCIALE figlia NOME tra i familiari conviventi, in contrasto con l’orientamento consolidato ‘secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà … non può costituire prova RAGIONE_SOCIALE verità del suo contenuto, essendo semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti’.
Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., avendo il Tribunale ritenuto che il reddito RAGIONE_SOCIALE figlia NOME andasse computato tra quelli rilevanti ai fini dell’istanza nonostante dalle risultanze istruttorie risultasse che nel 2019 la figlia NOME fosse solo formalmente convivente con il padre.
Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Essi sono manifestamente infondati.
Il ricorrente difatti – dietro lo schermo RAGIONE_SOCIALE violazione di legge contesta la valorizzazione, operata dal Tribunale, delle emergenze formali rilevanti ai sensi dell’art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, assumendo che si sarebbe dovuto procedere all’accertamento RAGIONE_SOCIALE situazione concreta sussistente al momento RAGIONE_SOCIALE domanda.
In effetti, il Tribunale ha ritenuto decisive – sulla base di un apprezzamento di fatto insindacabile dal giudice di legittimità – le risultanze del certificato di residenza RAGIONE_SOCIALE figlia del ricorrente, NOME COGNOME, dal quale risulta che ‘fino al 27.9.2020, vi era stata coabitazione con la ragazza’.
Il ricorrente lamenta anche che il Tribunale abbia omesso di considerare che la figlia NOME, nei fatti, non fosse più con lui convivente alla data dell’istanza di ammissione, nonostante le risultanze RAGIONE_SOCIALE certificazione di residenza depongano in senso contrario.
Anche in questo caso il motivo consiste, in effetti, in una critica delle risultanze istruttorie, dalle quali -si sostiene – emergerebbe l’avvenuta interruzione RAGIONE_SOCIALE convivenza, al momento dell’istanza: sono quindi censurate le valutazioni del giudice di merito sulle risultanze istruttorie ed è sollecitato un diverso apprezzamento delle prove.
Il complesso censorio è integralmente destituito di fondamento, in quanto questa Corte di legittimità non può emettere una nuova pronuncia sul fatto (Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790 -01) né può procedere ad una rivalutazione delle prove, il cui esame è prerogativa del giudice di merito, che può porre a fondamento del proprio convincimento anche solo alcune delle risultanze istruttorie, con esclusione delle altre, con il solo obbligo di esporre le ragioni del proprio convincimento (si veda, tra
le tante pronunce, Cass., Sez. 6, ordinanza n. 16467 del 4 luglio 2017, Rv. 644812).
In questo caso, inoltre, la motivazione non è meramente apparente né illogica, ma pienamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dare atto delle ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione. Si deve rammentare difatti che nel sistema attuale (e cioè dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) il vizio di omessa motivazione ‘presuppone che un esame RAGIONE_SOCIALE questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ (Cass., Sez. 5, n. 27551 del 23/10/2024, Rv. 672731 -01). Sicché la riformulazione normativa del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione (come affermato dalle note pronunce Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), la cui anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. S.U. n. 16599 del 2016); resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione (Cass., Sez. 1, n. 7090 del 3/3/2022, Rv. 664120 -01). In particolare, si ha omessa o apparente motivazione quando il giudice del merito ‘ometta… di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105
del 2017)’ (Cass., Sez. L, n. 12096 del 17/5/2018, Rv. 648978 -01).
Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., sia in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che non poteva avere contezza delle dichiarazioni rese a S.I.T. dalla figlia NOME nell’ambito del procedimento n. 3690/2021 R.G.N.R. -n. 517/2022 R.G. Trib., dalle quali sarebbe stato possibile evincere la fine RAGIONE_SOCIALE convivenza, sia in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito valore confessorio all’indicazione RAGIONE_SOCIALE figlia come familiare convivente contenuta nell’autodichiarazione allegata alla domanda di ammissione al beneficio.
Il primo profilo è carente di specificità, in quanto il ricorrente non indica né la fase del giudizio di merito nella quale le dichiarazioni rese a S.I.T. sarebbero transitate negli atti di causa né lo strumento processuale utilizzato per introdurre tale elemento nel processo (cfr., sul punto, Cass., Sez. 6, ordinanza n. 18679 del 27/07/2017; Cass., Sez. 5, sentenza n. 14784 del 15/07/2025; Cass., Sez. L, sentenza n. 4980 del 04/03/2014; Cass., Sez. 3, sentenza n. 8569 del 09/04/2013).
Quanto al secondo profilo, la prova RAGIONE_SOCIALE convivenza, che è una situazione di fatto, può scaturire da ogni emergenza che dia conto RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un rapporto tra le parti (cf. Cass. pen. Sez. 4, n. 19349 del 17/2/2005, Capri, Rv. 231357) e la revoca del beneficio può essere disposta quando risulti superato il limite di reddito previsto dalla legge anche in base ad elementi presuntivi, attesa la mancanza di una gerarchia prestabilita tra le fonti di convincimento del giudice. Il Tribunale, difatti, si è limitato ad interpretare le emergenze istruttorie in termini coerenti, sottolineando tra l’altro
che l’indicazione RAGIONE_SOCIALE figlia NOME come familiare convivente non è stata smentita, ma ascritta dall’opponente a mero errore, così avvalorando l’elemento di prova liberamente apprezzato dal giudice di merito.
A ciò può aggiungersi che in tal modo il Tribunale ha evidentemente ritenuto che la parte, in base al principio di autoresponsabilità, debba valutare adeguatamente la portata delle proprie dichiarazioni (cf., sulla portata delle dichiarazioni rese in giudizio: Cass., Sez. U, sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 -01, sulla dichiarazione relativa alla data di notificazione del provvedimento impugnato, ai fini del controllo di tempestività del ricorso per cassazione, ha affermato che ‘tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un «fatto processuale» -l’avvenuta notificazione del decreto -idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione RAGIONE_SOCIALE «autoresponsabilità» RAGIONE_SOCIALE parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art.369, comma 2, n. 2, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia RAGIONE_SOCIALE sentenza munita RAGIONE_SOCIALE relata di notifica ( ex plurimis , Cass. n. 15832 del 2021). Non vale quindi obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore’.
Al complessivo rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controparte e RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).
Poiché inoltre il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.100,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.100,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME