Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6071/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-intimato – avverso il decreto n. 28836/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione pubblicato l’8 novembre 2024 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione (n. 6071/2024 r.g.) contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 47/2024.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
In seguito a proposta di definizione accelerata, non seguita da istanza di definizione in udienza, è stato emesso decreto di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., con condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente a rifondere le spese in favore del controricorrente.
Con provvedimento del Presidente coordinatore dell’area lavoro pubblico contrattualizzato è stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale presente nel decreto n. 28836/2024 e concernente la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anziché in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002.
Il difensore del controricorrente, inoltre, ha presentato istanza di liquidazione dei compensi, rilevando che il suo assistito era stato ammesso al patrocinio a Spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il lavoratore ha pure depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura del decreto che ha definito la controversia emerge che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente il quale, però, risultava ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La giurisprudenza ha chiarito che, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non potendo riferirsi a tale situazione l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALE parte soccombente non ammessa
al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. 1, n. 18162 del 26 giugno 2023; Cass., Sez. 6-2, n. 30876 del 29 novembre 2018).
Risulta, quindi, la sussistenza di errori materiali nella motivazione e nel dispositivo, con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. e 391 bis c.p.c., alla loro correzione.
Inoltre, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione delle spese presentata dal difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presente procedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio e in ragione dell’impulso officioso RAGIONE_SOCIALE stessa (Cass., SU, n. 29432 del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013).
P.Q.M.
La Corte,
dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel decreto n. 28836/2024 dell’8 novembre 2024 RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, nel senso che:
nella pagina 2, dal rigo 3 al rigo 5, ove è scritto ‘Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;’, debba leggersi ed intendersi ‘Rilevato che non vi è luogo alla regolazione delle spese di lite, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ex art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e, più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALE stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata’;
nella pagina 2, nel dispositivo, ove è scritto ‘Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge’, debba leggersi ed intendersi ‘Dichiara estinto il giudizio di Cassazione’;
-dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore RAGIONE_SOCIALE parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ordina l’annotazione RAGIONE_SOCIALE correzione sull’originale RAGIONE_SOCIALE menzionata sentenza a cura RAGIONE_SOCIALE Cancelleria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte