Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6071/2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-intimato – avverso il decreto n. 28836/2024 della Corte Suprema di Cassazione pubblicato l’8 novembre 2024 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione (n. 6071/2024 r.g.) contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 47/2024.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
In seguito a proposta di definizione accelerata, non seguita da istanza di definizione in udienza, è stato emesso decreto di estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., con condanna del Ministero ricorrente a rifondere le spese in favore del controricorrente.
Con provvedimento del Presidente coordinatore dell’area lavoro pubblico contrattualizzato è stata attivata d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale presente nel decreto n. 28836/2024 e concernente la condanna del Ministero della Giustizia a rifondere le spese di lite in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato anziché in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002.
Il difensore del controricorrente, inoltre, ha presentato istanza di liquidazione dei compensi, rilevando che il suo assistito era stato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato.
Il lavoratore ha pure depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura del decreto che ha definito la controversia emerge che il Ministero ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente il quale, però, risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La giurisprudenza ha chiarito che, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non potendo riferirsi a tale situazione l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa
al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass., Sez. 1, n. 18162 del 26 giugno 2023; Cass., Sez. 6-2, n. 30876 del 29 novembre 2018).
Risulta, quindi, la sussistenza di errori materiali nella motivazione e nel dispositivo, con la conseguenza che occorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. e 391 bis c.p.c., alla loro correzione.
Inoltre, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione delle spese presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presente procedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432 del 14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013).
P.Q.M.
La Corte,
dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel decreto n. 28836/2024 dell’8 novembre 2024 della Quarta Sezione civile della Corte di cassazione, nel senso che:
nella pagina 2, dal rigo 3 al rigo 5, ove è scritto ‘Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;’, debba leggersi ed intendersi ‘Rilevato che non vi è luogo alla regolazione delle spese di lite, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ex art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e, più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata’;
nella pagina 2, nel dispositivo, ove è scritto ‘Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge’, debba leggersi ed intendersi ‘Dichiara estinto il giudizio di Cassazione’;
-dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionata sentenza a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV sezione civile della Corte