Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26419/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -intimato-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende -intimato- relativamente all’ORDINANZA di questa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32185/2022 depositata il 02/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con ricorso ex art. 287 c.p.c. del 15 novembre 2022 la Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 32185/2022, resa nel giudizio iscritto al n. 13420/2021 R.G. laddove il Collegio ha condannato la ricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ivi risultata soccombente, alla rifusione delle spese processuali in favore dei due controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nonostante fosse stata rappresentata e documentata l’ammissione di quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. TUSG), con la conseguenza che la condanna avrebbe dovuto disporsi a favore dello Stato, a norma dell’art. 133 TUSG; a corredo del ricorso sono stati prodotti l’ordinanza da correggere e il decreto del giudice delegato di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-con successiva istanza del 3 ottobre 2023 la stessa curatela fallimentare ha chiesto la trattazione del predetto ricorso all’udienza del 10.11.2023, fissata per la trattazione del ricorso per revocazione della medesima ordinanza n. 32185/2022;
-con decreto del 30 gennaio 2025 il Presidente ha fissato per la trattazione del ricorso per correzione di errore materiale l’adunanza in camera di consiglio del 13 giugno 2025, mandando alla cancelleria per la notificazione del decreto ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c.
Considerato che:
-il ricorso è ammissibile, poiché la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della decisione può
essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione (ed anche su richiesta della Procura generale presso di essa) mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. (Cass. 15817/2019, 4216/2020, 31033/2019; cfr. Cass. 14688/2023);
-il ricorso merita altresì di essere accolto;
5.1. -l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato», sicché il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass. 1639/2011, 2536/2014, 15817/2019);
5.2. -inoltre, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U, 16037/2010), è da considerare errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo, che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale e, in tali casi, la relativa correzione a mezzo della procedura prevista dall’art. 391bis c.p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 29078/2018, 15817/2019);
5.3. -il Fallimento odierno ricorrente risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con il decreto del giudice delegato ex art. 144 TUSG allegato al controricorso nel giudizio iscritto al n. 13420/2021 R.G. (e riprodotto in questa sede), ma ciò nonostante, per evidente errore materiale, il Collegio non ha disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 TUSG;
-nulla va disposto sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass. Sez. U, 9438/2002 e 5061/2017; Cass. 27196/2018, 15817/2019, 26566/2023).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 32185/2022, depositata il 2 novembre 2022, sia corretto nel senso che la frase «in favore della Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione» sia sostituita con la frase «a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115», fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, il 13/06/2025.