Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto:
Correzione materiale
errore
ORDINANZA
iscritta al n. 5343/2023, con riferimento al l’ ordinanza n. 26347 del 26.04.2022, depositata in data 7.09.2022 nel giudizio proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME;
-resistente-
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
il sig. COGNOME con memoria del 4.9.2023 premetteva che;
-con provvedimento del 10.08.2023, la Corte Suprema di Cassazione aveva comunicato la fissazione per l’adunanza in camera
di consiglio del giorno 29.11.2023, invitando i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti a depositare in via telematica RAGIONE_SOCIALEe sintetiche memorie illustrative non oltre 10 giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza;
-che, invero, nessun ricorso avverso l’ordinanza n. 26347 del 26.04.2022, depositata in data 7.09.2022, è stato iscritto a ruolo al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. dal procuratore del AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
che, dunque, probabilmente per un mero errore, la cancelleria ha iscritto a ruolo il ricorso presentato dal AVV_NOTAIO COGNOME NOME e già definito con la citata ordinanza;
-chiedeva, pertanto di voler procedere alla cancellazione dal ruolo del predetto ricorso iscritto al n. 5343/2023 R.G.
La procura generale di RAGIONE_SOCIALE il 4.2.2023 ha segnalato, invece, che:
con ordinanza n. 26347, depositata il 7 settembre 2022, la prima sezione civile di questa Corte ha respinto il ricorso proposto da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2150/2019, condannando, tra l’altro, il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità;
la controricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in vista del giudizio di legittimità con delibera del RAGIONE_SOCIALE del 28 gennaio 2020;
la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con decreto trasmesso a questo Ufficio per il visto in data 2 febbraio 2023, ha liquidato le spese in favore del procuratore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente;
l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte avrebbe dovuto prevedere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese poste a carico del soccombente sia eseguito a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, e la relativa omissione integra un’ipotesi di errore materiale suscettibile di correzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391-bis c.p.c. (Cass. 9 marzo 2018, n. 5824).
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Considerato che il ricorso RAGIONE_SOCIALEa procura generale di RAGIONE_SOCIALE per correzione deve essere accolto, in quanto il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (art. 133 d.P.R. n. 115/2012) che il pagamento sia eseguito a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, e in tali casi l’omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391-bis c.p.c. (v. Cass., n. 11416/2012, Cass., n. 1639/2011; Cass., n.5824/2018; Cass., n. 15817/2019; Cass., n. 14688/2023). Nel procedimento di correzione RAGIONE_SOCIALE errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., n. 26566/2023; Cass., n. 12184/2020)).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dis positivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 26347/2022 sia corretto con l’aggiunta, dopo la locuzione ” di cui € 200 per spese”, RAGIONE_SOCIALEe seguenti parole: “Dispone che il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sia effettuato a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima