Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5555/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA (RG 670/2018, Rep. n. 4/2020), depositata il 07/01/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 9/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
AVV_NOTAIO svolse attività difensiva in favore di NOME COGNOME, ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, avente a oggetto opposizione a reintegra del lavoratore a seguito di licenziamento.
All’esito del giudizio il suddetto difensore presentò istanza di liquidazione dei propri compensi, rigettata dal Tribunale.
Proposto reclamo ex art. 170 d.P.R. 115/02, il Tribunale rigettò l’opposizione, aderendo al ragionamento svolto dal provvedimento opposto.
3.1. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, per quel che qui possa rilevare:
la delibera di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato avrebbe dovuto essere portata a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria procedente prima o contestualmente alla definizione del giudizio: ciò era dato trarre dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE artt. 126 e 133 del d.P.R. 115/2002;
in caso di mancata comunicazione del provvedimento di ammissione da parte <> , il giudice non poteva provvedere, a procedimento definito, alla liquidazione dei compensi del difensore.
AVV_NOTAIO propone ricorso fondato su un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. il Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia è rimasto intimato.
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 126 co. 2, 136 e 170 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ., poiché il Tribunale aveva rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi sulla base RAGIONE_SOCIALE‘erronea convinzione che la mancata comunicazione del provvedimento di ammissione emesso dal competente RAGIONE_SOCIALE‘Ordine RAGIONE_SOCIALE
Avvocati all’autorità giudiziaria avrebbe integrato <>.
Per contro:
-l’art. 126 , co. 2, d.P.R. n. 115/2002, evocato dal Tribunale, dispone che sia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ o rdine a trasmettere all’autorità giudiziaria copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, e non il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa;
il T.U. in materia di spese di giustizia non prevede alcun termine per la comunicazione del suddetto provvedimento, né annovera la mancata comunicazione tra le cause di inefficacia RAGIONE_SOCIALEo stesso;
-l’omessa comunicazione non può essere interpretata <> , a cui può rinunciare esclusivamente il beneficiario;
-l’art. 136 RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto T.U. prevede la sanzione RAGIONE_SOCIALEa revoca del beneficio esclusivamente nel caso in cui sopravvengano modifiche RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione;
-il Tribunale di Caltanissetta, in altro giudizio tra le medesime parti, aveva regolarmente liquidato i compensi spettanti al difensore sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘analoga produzione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al patrocinio.
Il motivo è manifestamente fondato.
Dispone l’art. 126 del corpo normativo citato, titolato ‘Ammissione anticipata da parte del RAGIONE_SOCIALE‘:
‘ 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il RAGIONE_SOCIALE, verificata l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia RAGIONE_SOCIALE‘atto con il quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato. 3. Se il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto ‘ .
Il successivo art. 136 (Revoca del provvedimento di ammissione), a sua volta, dispone:
‘ 1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal RAGIONE_SOCIALE, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEe modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva ‘ .
Ciò doverosamente premesso risulta per ‘tabulas’ l’errore in cui è incorso il Giudice del merito.
(a) La copia del provvedimento di provvisoria ammissione viene (deve essere) trasmessa dal competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al giudice che procede.
(b) Fra le ipotesi di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione non rientra in ogni caso la mancanza del provvedimento d’ammissione, alla quale il giudice non può che supplire d’ufficio, se del caso onerando RAGIONE_SOCIALEa produzione la stessa parte interessata, in possesso di una copia di esso provvedimento, per esserle stata comunicata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Quel che non gli è consentito di fare è la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione per il solo fatto di non avere rinvenuto fra le carte del fascicolo l’anzidetto provvedimento.
Accolto, pertanto il ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento del capo RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di RAGIONE_SOCIALE di giorno 8 luglio 2025.