Patrocinio a spese dello Stato: A Chi Vanno Realmente le Spese Legali?
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato è un pilastro del nostro ordinamento, garantendo a tutti l’accesso alla giustizia. Ma cosa accade quando la parte ammessa a questo beneficio vince la causa? A chi devono essere liquidate le spese legali? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, correggendo un errore materiale e ribadendo un principio fondamentale della procedura civile.
I Fatti di Causa: Un Errore da Correggere
Il caso trae origine da un precedente giudizio di legittimità in cui la Corte si era pronunciata con un’ordinanza. In tale decisione, la parte controricorrente, una curatela fallimentare, era risultata vittoriosa e, di conseguenza, la Corte aveva condannato la controparte al pagamento delle spese processuali in suo favore.
Tuttavia, era emerso un dettaglio cruciale: la curatela fallimentare era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con un decreto emesso diversi anni prima. Questo significava che lo Stato si era fatto carico delle sue spese legali. La precedente ordinanza, indicando la curatela come diretta beneficiaria delle somme, conteneva quindi un errore materiale che necessitava di una rettifica.
La Decisione della Corte e il Patrocinio a spese dello Stato
Sollecitata a intervenire, la Corte di Cassazione ha esercitato il proprio potere di correzione d’ufficio, previsto dall’art. 391 bis del codice di procedura civile. I giudici hanno rilevato che, effettivamente, la liquidazione delle spese processuali avrebbe dovuto essere disposta non a favore della parte vittoriosa, ma “in favore dello Stato”.
La Corte ha quindi emesso una nuova ordinanza per correggere la precedente. Ha stabilito che sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione originaria, l’indicazione del beneficiario del pagamento doveva essere rettificata. Il pagamento delle spese, quindi, deve essere effettuato direttamente allo Stato, che ha anticipato i costi per la difesa della parte ammessa al patrocinio.
Le Motivazioni della Correzione
La motivazione alla base della decisione è chiara e si fonda sulla logica stessa dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato. Quando un soggetto viene ammesso a tale beneficio, lo Stato si assume l’onere delle spese legali. Se questo soggetto risulta vittorioso e la parte soccombente viene condannata a rifondere le spese, il destinatario naturale di tale rimborso è proprio lo Stato, che ha anticipato le somme.
Indicare la parte stessa come beneficiaria, come avvenuto per errore nella prima ordinanza, sarebbe contrario alla ratio della norma. La correzione, pertanto, non modifica la sostanza della decisione (la condanna alle spese rimane), ma si limita a rettificare il soggetto creditore, allineando il provvedimento alla normativa vigente in materia di gratuito patrocinio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Provvedimento
Questa ordinanza, sebbene si occupi di un caso specifico di errore materiale, offre un importante promemoria sulle conseguenze pratiche del Patrocinio a spese dello Stato. Sottolinea che l’ammissione a tale beneficio innesca un meccanismo automatico di surroga dello Stato nei diritti della parte vittoriosa per quanto riguarda il recupero delle spese legali. Per gli avvocati e le parti in causa, è fondamentale tenere sempre presente questo aspetto nella fase di liquidazione delle spese, per evitare errori che potrebbero richiedere successive correzioni. La decisione riafferma la correttezza procedurale e garantisce che le risorse pubbliche, anticipate per garantire il diritto di difesa, vengano correttamente recuperate quando possibile.
A chi devono essere pagate le spese processuali se la parte vittoriosa è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato?
Le spese processuali devono essere pagate direttamente “in favore dello Stato” e non alla parte vittoriosa, in quanto è lo Stato ad aver anticipato i costi del procedimento.
Cosa si intende per “correzione di errore materiale” in una decisione giudiziaria?
Si tratta di una procedura che consente al giudice di correggere errori evidenti, come quelli di calcolo o di trascrizione, che non incidono sulla sostanza della decisione. Nel caso specifico, l’errore consisteva nell’aver indicato il beneficiario sbagliato per il pagamento delle spese.
Può la Corte correggere un proprio errore di sua iniziativa (d’ufficio)?
Sì, la Corte può esercitare il potere di correzione d’ufficio, cioè di propria iniziativa, per emendare un errore materiale contenuto in un suo precedente provvedimento, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28689 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n.12580/2019, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente
Tra
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALELE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
Contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALELE e FALLIMENTO PERSONALE DELLA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALELE NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
Nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALELE NOME in persona del Curatore pro tempore, COGNOME NOME;
-intimati-
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Presidente NOME COGNOME;
rilevato che è stata sollecitata la correzione di ufficio dell’errore materiale dell’ordinanza n. 12580/2019 di questa Corte, con riferimento all’indicazione, in dispositivo, della liquidazione delle spese processuali in favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALELE, quale controricorrente vittorioso, in luogo dello Stato;
ritenuto che l’istanza del ricorrente offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione dell’errore materiale, poiché, effettivamente, come emerge dagli atti, il RAGIONE_SOCIALE è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con decreto emanato in data 14.06.2015, per cui le spese processuali vanno liquidate ‘ in favore dello Stato ‘ e non ‘in favore del controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALELE, come erroneamente indicato nella parte motiva (v. pag. 5) e nel dispositivo (v. pagg 5 e 6);
Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata;
visto l’art. 391 bis c.p.c.
P.Q.M.
ordina correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 12580/2019 depositata il 10.05.2019 nel senso che in motivazione a pag. 5 e in dispositivo a pag. 5 e 6, il pagamento deve disporsi ‘ in favore dello Stato ‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, in data 29.10.2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME