Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
Su istanza iscritta d’ufficio al n. 19426/2023 R.G. proposta da: per la correzione di errore materiale del decreto di estinzione del giudizio emesso dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE recante il numero di raccolta generale 9908/2024 pubblicato in data 11 aprile 2024 reso nel giudizio r.g. n. 19426/2023 su ricorso proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato in Catania, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO NOME RAGIONE_SOCIALE E NOME COGNOME QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO, elettivamente domiciliato in
COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con l’istanza sopra indicata la difesa d el Fallimento della NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME quale socio accomandatario in persona dell’avv.to NOME COGNOME ammesso al patrocinio a spese dello stato evidenzia che con il decreto indicato in epigrafe recante il numero di raccolta generale 9908/2024 pubblicato in data 11 aprile 2024 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione n. 19426/2023 R.G e condannato la parte ricorrente al pagamento alla parte controricorrente delle spese liquidate in € 2000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Il fallimento, come si è detto, in relazione al suddetto procedimento, era stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato giusto provvedimento del 4 ottobre 2023 del giudice delegato al fallimento dottoressa NOME COGNOME.
Sulla base di tali fatti l’istante chiede la correzione dell’errore presente nel decreto poiché la condanna a carico del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate a favore della parte controricorrente, andava pronunciata a favore dello Stato. In particolare, il dispositivo nella parte in cui si legge “condanna il ricorrente al pagamento alla parte controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 2000,00, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Presidente titolare della Seconda Sezione Civile, con provvedimento del 21 novembre 2024, ha rilevato la necessità di ‘ valutare la sollecita correzione d’ufficio dell’errore materiale ipotizzato contenuto nel suddetto provvedimento ‘;
La fissazione dell’adunanza in camera di consiglio è stata ritualmente comunicata dalla Cancelleria
RITENUTO CHE
L’istanza offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali. Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), infatti, l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»;
la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell’art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio.
Nel decreto di estinzione n. 9908/2024 Racc. Gen. di questa Corte, per una mera svista, è stata invece disposta la liquidazione delle spese direttamente in favore della parte controricorrente.
Di conseguenza l’istanza va accolta, e il dispositivo del decreto di estinzione di questa Corte recante il numero di raccolta generale 9908/2024 pubblicato in data 11 aprile 2024 nel procedimento n. 19426/2023 deve essere corretto mediante la sostituzione, rispettivamente, delle parole ‘in favore del la parte controricorrente’ con le parole «in favore dello Stato».
Per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Corte recante il numero di raccolta generale 9908/2024 pubblicato in data 11 aprile 2024 nel procedimento n. 19426/2023 deve essere corretto mediante la sostituzione, rispettivamente, delle parole ‘ in favore della parte controricorrente ‘ con le parole ‘ con pagamento in favore dell’Erario, essendo stato il Fallimento controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato ‘ .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione