Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19999 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
1.NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Napoli esponendo di essere transitato, il 1° novembre 1993, dall’ex RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE (poi fusa per incorporazione alla RAGIONE_SOCIALE) ed immesso nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALE sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (divenuta definitiva) n. 445/2009. Aveva chiesto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7.8.1993, l’accertamento del proprio diritto ad un trattamento non inferiore a quello goduto in atto al momento del trasferimento con conseguente condanna del MISE al pagamento a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico.
Ha addotto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge n. 58/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del DPCM n. 325/1988 oltre che RAGIONE_SOCIALE‘indicato art. 7 del citato decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ha sostenuto che, nell’attesa del pronunciamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aveva proseguito il suo iter lavorativo con conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di RAGIONE_SOCIALEo e che di ciò il MISE avrebbe dovuto tener conto al momento del nuovo inquadramento economico, dovendo il riconoscimento giudiziale del suo diritto operare ‘ora per allora’ con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina giuridica ed economica all’epoca vigente (esclusa, pertanto, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, norma sopravvenuta).
Ha altresì sostenuto che non erano state erroneamente prese in considerazione talune voci fisse e continuative (compenso incentivante e premio industriale) collegate a particolari modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.
3 . La Corte territoriale, respinte le eccezioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante relative all’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prova documentale e al travisamento dei fatti oggetto di causa, ha ritenuto applicabili il d. lgs. n. 173/2003 e l’art. 30 e successive modifiche del d. lgs. n. 165/2001 ed ha rilevato che all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘assunzione del D i Feo presso il MISE, avvenuta nell’anno 2010, era già vigente tale normativa, mentre non poteva trovare applicazione l’art. 7 del decreto 7.8.1993.
Ha pertanto considerato irrilevante l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione, da parte del D i Feo, in epoca anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n. 246/2005 ed ha ritenuto applicabile solo la disciplina legislativa vigente presso il RAGIONE_SOCIALE di destinazione all’atto del completamento del passaggio ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondate le pretese relative al premio industriale e al compenso annuale di incentivazione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di violazione del giudicato quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. civ. e degli artt. 2909 e 1360, 1230 e 1406 cod. civ., in relazione agli artt. 4, comma 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 58/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 del DPCM n. 325/1988 (come interpretata anche con riferimento all’art. 7 del Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7.8.1993), RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 2 quinq uies, d. lgs. n. 165/2001 e degli artt. 112, 115 e 116 , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma, pr imo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia sull’eccezione di violazione del giudicato costituito dalla sentenza del RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE n. 445/2009, su cui il COGNOME aveva basato il principale motivo di gravame.
Evidenzia che si era verificata la condizione per l’operatività del diritto esercitato nel 1993.
Assume che tanto si evinceva dalla sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 445/2009, che aveva indicato quale condizione per l’operatività del passaggio dall’RAGIONE_SOCIALE all’Amministrazione pubblica la disponibilità dei posti, condizione che si era già verificata al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘opzione e pertanto l’assunzione non poteva che decorrere da tale data.
In ogni caso evidenzia che la prova del verificarsi di tale condizione non poteva ricadere sul lavoratore, già leso dall’inadempimento RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALEA.
Richiama il principio del tempus regit actum di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e sottolinea l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nell’avere ritenuto insussistente il passaggio da una Amministrazione pubblica ad un’altra e nell’avere escluso ogni anzianità medio tempore maturata.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia omesso esame dei decreti di liquidazione degli altri Ministeri in favore di altri dipendenti e RAGIONE_SOCIALEe buste paga di colleghi transitati presso altri Ministeri per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 445/2009 ai quali era stata riconosciuta l’anzianità medio tempore maturata , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Rileva che in sede di gravame era stato dedotto e provato che l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, avevano effettuato l’inquadramento economico del personale proveniente dalla soppressa RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione del complessivo trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento disposto in esito alla procedura di mobilità.
Evidenzia di avere allegato al ricorso in appello le buste paga di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (inquadrati presso il RAGIONE_SOCIALE in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 445/2009), NOME
COGNOME (inquadrato presso il RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME (inquadrato presso l’RAGIONE_SOCIALE), da cui risulta che dal 2010 che le rispettive RAGIONE_SOCIALE hanno riconosciuto la retribuzione individuale di anzianità tenuto conto degli anni di RAGIONE_SOCIALEo presso RAGIONE_SOCIALE.
Richiama la documentazione prodotta e lamenta la disparità di trattamento del COGNOME rispetto ai suddetti lavoratori, nonché la violazione del principio di disponibilità e valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, legge n. 58/1992 e 5, comma 2, del DPCM n. 325/1988 come interpretato anche con riferimento all’art. 7 del Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7.8.1993, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 legge n. 29/1970 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 873/1980,
Critica la sentenza impugnata per non avere riconosciuto al COGNOME il compenso annuale di incentivazione ed il premio industriale, che, per continuità di erogazione, sono parti integranti RAGIONE_SOCIALE retribuzione.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.
In ordine al cumulo RAGIONE_SOCIALEe censure, trova applicazione il principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e, successivamente, Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
Ciò premesso, va rilevato che nell’ambito del primo motivo la violazione del giudicato è stata correttamente denunciata anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Il giudicato è infatti rilevabile d’ufficio in quanto è assimilabile agli elementi normativi astratti, in quanto è destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa dunque RAGIONE_SOCIALE natura dei comandi giuridici (Cass. S.U. n. 13916/2006;
Cass. n. 12754/2022), sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘esegesi RAGIONE_SOCIALEe norme (Cass. n. 15339/2018 e Cass. n. 30838/2018); il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALEe parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde dunque ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione RAGIONE_SOCIALE‘incertezza RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche, attraverso la stabilità RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. n. 16847/2018).
Questa Corte ha in particolare chiarito che l’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso RAGIONE_SOCIALE, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. 6 giugno 2011, n. 12159; Cass. 37 luglio 2016, n. 15627).
Inoltre n el giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio (anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e, nel caso in cui consegua ad una sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo RAGIONE_SOCIALE ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del ‘ne bis in idem’, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione nomofilattica di cui all’art. 65 RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giudiziario (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30780; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740; Cass. 27 luglio 2017, n. 18634).
Nel caso di specie il giudicato è costituito da una sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (come tale rinvenibile nei siti istituzionali a prescindere dalla sua riproduzione nel ricorso) ed è in larga parte riprodotto dall’ordinanza di questa Corte n. 4536/2024, ed è pertanto conoscibile a prescindere dalla sua riproduzione nel ricorso.
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate, in conformità al suddetto precedente di questa Corte, da intendersi
qui richiamato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
6. Si è innanzitutto illustrato il quadro normativo all’interno del quale si colloca la peculiare vicenda per cui è causa.
L ‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 58/1992 ha previsto che i RAGIONE_SOCIALE di telecomunicazione, prima gestiti dall’RAGIONE_SOCIALE, fossero affidati ad un’RAGIONE_SOCIALE costituita dall’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.I. che, per la durata di un anno, sarebbe stata concessionaria esclusiva; tale RAGIONE_SOCIALE è stata l’RAGIONE_SOCIALE
Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e RAGIONE_SOCIALE‘apposita convenzione stipulata dal RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dall’01.11.1993 è stata soppressa l’RAGIONE_SOCIALE (art. 1 comma terzo legge cit.).
Riguardo al personale, l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE medesima legge n. 58/1992 cit. ha previsto l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE concessionaria. In particolare, la suddetta norma ha così statuito: « 1. Il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, applicato alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge presso l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, le segreterie del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, nonché presso la RAGIONE_SOCIALE e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE con le modalità stabilite dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 200 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche. 2. La Società, per la durata RAGIONE_SOCIALE concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, si avvale del personale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione RAGIONE_SOCIALE addetto alle attività concernenti i RAGIONE_SOCIALE trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEci alla data di entrata in
vigore RAGIONE_SOCIALE convenzione di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo RAGIONE_SOCIALE dalla Società stessa. 3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALE concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell’ambito del quale ha svolto il precedente RAGIONE_SOCIALEo. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALE concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1. 4. Entro e non oltre la data di scadenza RAGIONE_SOCIALE concessione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE Società stessa…».
La suindicata norma ha, dunque, previsto due diverse forme di mobilità a seconda degli uffici di provenienza: a) il trasferimento d’ufficio nelle
corrispondenti qualifiche RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con le modalità di cui all’art. 200, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale in RAGIONE_SOCIALEo in alcune peculiari strutture; b) l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale.
In particolare, la seconda tipologia (che qui rileva) è riconducibile alla mobilità volontaria e non al passaggio di competenze ed alla stessa si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
La suddetta facoltà di opzione non risponde ad una esigenza datoriale di perequazione del personale bensì a criteri di mera convenienza esclusiva per il lavoratore, il quale, nelle intenzioni del legislatore, è lasciato libero di mantenere uno status di pubblico dipendente, assistito, nella comune considerazione, da maggiori garanzie di stabilità, oppure di transitare alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe società concessionarie.
Tanto premesso in ordine al quadro normativo all’interno del quale si colloca la vicenda per cui è causa, è pacifico tra le parti che il COGNOME aveva presentato nel 1993, all’epoca RAGIONE_SOCIALE soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, regolare opzione per permanere nel pubblico impiego.
Su detta opzione non vi era stata tuttavia alcuna pronuncia da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione tanto che il dipendente, da un lato, aveva agito dinanzi al Giudice amministrativo (impugnando il silenzio serbato dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE sull’atto di diffida che aveva notificato affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre Pubbliche RAGIONE_SOCIALE in base all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 58/1992), e dall’altro si era visto costretto a passare all’RAGIONE_SOCIALE per non restare senza lavoro.
Con sentenza n. 445/2009 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha definitivamente affermato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di provvedere sulla diffida notificata dal Di COGNOME affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre Pubbliche RAGIONE_SOCIALE in base al citato art. 4.
È stato, quindi, adottato il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE che, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 445/2009 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE,
ha disposto l’assunzione in RAGIONE_SOCIALEo del Di COGNOME con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2010, inquadramento nell’area II fascia retributiva F3, profilo professionale assistente RAGIONE_SOCIALE.
A tale provvedimento ha fatto seguito il contratto individuale di lavoro.
8. Per quanto qui viene in rilievo, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha premesso che il rapporto fra il dipendente che ha esercitato l’opzione e l’Amministrazione si configura, in relazione alla compiuta attivazione RAGIONE_SOCIALEe procedure per la mobilità così come delineate dalla legge n. 58 del 1992 e dai successivi decreti attuativi, come rapporto paritetico, e che il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione che ometta di espletare la detta procedura va qualificato come inadempimento di una obbligazione di mezzi rispetto al quale va riconosciuto l’interesse del dipendente ad agire in giudizio per l’accertamento del diritto alla esatta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa che disciplina la mobilità fra le pubbliche amministrazioni.
Ha evidenziato che la stipulazione da parte del Di Feo di un contratto di diritto privato con l’RAGIONE_SOCIALE non poteva essere qualificata come rinuncia implicita al detto diritto, bensì come atto imposto dalla necessità, e comunque giuridicamente dovuto, atteso che, nella specie, non si era avuta una libera scelta da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato ma una scelta dovuta alla necessità di procurarsi medio tempore ed altrimenti una retribuzione indispensabile ad assicurare il sostentamento per sé e per gli eventuali familiari, comportamento necessitato e, quindi, incompatibile con la volontà di rinunziare alla posizione di pubblico impiegato.
È pur vero che la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 445/2009 (debitamente allegata al ricorso per cassazione) non ha statuito un diritto perfetto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego ma a veder completata la procedura amministrativa avviata con la sua istanza di passaggio verso i ruoli RAGIONE_SOCIALE pubblica RAGIONE_SOCIALE, tuttavia il medesimo Collegio amministrativo ha specificato in modo chiaro che ‘ occorreva verificare la diponibilità dei posti alla data in cui il dipartimento RAGIONE_SOCIALE funzione pubblica avrebbe dovuto espletare le procedure di mobilità a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esercitato diritto di opzione ‘ ed ha anche evidenziato che, sotto tale profilo, ‘ deve riconoscersi il diritto degli appellanti a
che l’Amministrazione espleti la procedura di mobilità d’ufficio su base regionale e/o nazionale prevista dall’art. 4, comma 6, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, salvo il limite RAGIONE_SOCIALE eventuale ed accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza anche in RAGIONE_SOCIALE di altro comparto e sull’intero territorio nazionale ‘.
Sul punto, ha ulteriormente precisato: ‘ appare opportuno … che in detta fase l’RAGIONE_SOCIALE dovrà tener conto RAGIONE_SOCIALEe numerose pronunzie intervenute sui decreti attuativi RAGIONE_SOCIALE disciplina in esame con le quali ne è stata dichiarata la illegittimità nella parte in cui non consentono la sistemazione del personale interessato nella provincia di RAGIONE_SOCIALEo; ciò perché gli stessi appaiono giustificati non da una comprovata e dichiarata indisponibilità di qualifiche funzionali adeguate nella provincia stessa ovvero, in subordine, in province limitrofe, bensì a seguito di una scelta di principio del RAGIONE_SOCIALE, rivolta, da un lato, a disattendere le vacanze segnalate (in quanto valutate dalle amministrazioni in relazione alle piante organiche e non ai carichi di lavoro) e dall’altro a perseguire l’intento di ricoprire le vacanze relative alle qualifiche inferiori ed alle regioni del nord (Cons. St. VI sez. n. 1793 del 28.03.2000; IV sez. n. 1931 del 3.04.2001, n. 659 del 6.02.2002). Solo nella eventuale accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza (da determinarsi secondo l’iter procedimentale appena precisato) potrà ritenersi legittima una eventuale definitiva determinazione RAGIONE_SOCIALE P.A. in senso non satisfattivo RAGIONE_SOCIALE‘in teresse del dipendente a conservare lo status giuridico ed economico di pubblico impiegato… ‘.
A seguito di tale pronuncia il COGNOME, immesso nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE con decorrenza giuridica ed economica dall’1/2/2010, ha agito deducendo il pregiudizio subito per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione, al momento RAGIONE_SOCIALE immissione in ruolo, RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo del trattamento da riconoscere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 58/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 del d.p.c.m. n. 325/1988 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7/8/1993.
Ha, al riguardo, anche precisato di aver presentato, nel 2010, istanza di adeguamento del trattamento economico ottenendo in riscontro la disponibilità
RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sola retribuzione individuale di anzianità già maturata presso l’RAGIONE_SOCIALE, cui la stessa Amministrazione aveva dato seguito con decreto direttoriale del 10 aprile 2010, autorizzando la corresponsione a quel titolo di un importo lordo di euro 46,38 in aggiunta al trattamento economico di cui al contratto individuale di lavoro.
È incontroverso che l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego era stata tempestivamente esercitata dal ricorrente nel 1993, al momento RAGIONE_SOCIALE soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Viene, quindi, in rilievo la pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 445/2009.
Orbene, non è in discussione l’applicabilità del giudicato amministrativo all’Amministrazione statale parte in causa che, peraltro, con il provvedimento ministeriale sopra ricordato (e debitamente richiamato dal ricorrente), ha espressamente dato esecuzione alla stessa (ed essendo irrilevante l’eventuale erronea identificazione RAGIONE_SOCIALE controparte pubblica e l’irrituale costituzione del rapporto giuridico proc essuale, oltre che precluso il suo rilievo d’ufficio, in mancanza di tempestiva eccezione in tal senso formulata dal RAGIONE_SOCIALE convenuto – v. Cass., Sez. Un., n. 30649 del 27 novembre 2018).
Del resto, l’effetto conformativo di coerenza o razionalità RAGIONE_SOCIALE complessiva azione amministrativa discendente dal giudicato si estende all’obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire, con la conseguenza che esso impedisce l’adozione di atti amministrativi che con esso confliggono, anche indipendentemente dalla azionabilità in ottemperanza RAGIONE_SOCIALEe statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza passata in cosa giudicata e RAGIONE_SOCIALE declaratoria di nullità degli atti adottati.
Inoltre, la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza e RAGIONE_SOCIALE parte motiva e così anche RAGIONE_SOCIALEe premesse necessarie o del fondamento logico giuridico RAGIONE_SOCIALE pronuncia (Cass. 3 agosto 2021, n. 22189; RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Sez. V, 12 luglio 2022, n. 5880).
Orbene, a fronte RAGIONE_SOCIALE indicata pronuncia passata in giudicato, non poteva la Corte territoriale pretermettere del tutto il complesso ragionamento espresso dal Giudice amministrativo ed affermare tout court che nel 2010, al momento
RAGIONE_SOCIALE‘assunzione del COGNOME presso il MISE, era vigente la normativa introdotta dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n. 246/2005.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva infatti precise indicazioni circa le modalità per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE disponibilità dei posti .
È pur vero che si trattava di un accertamento da svolgersi riguardo ad una situazione datata nel tempo, ma tutto questo non poteva esimere la Corte territoriale da una verifica fattuale con quei criteri indicati dal Giudice amministrativo.
Ed allora, in ipotesi di esito positivo RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE disponibilità di posti in organico, quella opzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE relativa normativa regolatrice e, quindi, del corretto trattamento economico da riconoscere, non avrebbe potuto che operare ora per allora, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina ratione temporis vigente nel 1993 e richiamata proprio dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 58/1992 (e non, invece, RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto solo successivamente intervenuto).
Ciò, se da un lato determinerebbe l’infondatezza di ogni pretesa riferita alle indennità aggiuntive previste presso il datore di lavoro privato, dall’altro imporrebbe l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2, del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 che, in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni, ha stabilito la conservazione, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ‘ad personam’ RAGIONE_SOCIALE differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento.
Il lavoratore non ha agito sul presupposto di essere stato dipendente pubblico nel periodo in contestazione (pacifico essendo che egli era medio tempore passato nel privato) e ciò, già nella prospettazione ed a prescindere dal riferimento alle spettanze retributive, non implicava alcuna richiesta di adempimento, ma, piuttosto, la domanda di una tutela, nella sostanza, risarcitoria, pur se parametrata alle differenze di retribuzione che avrebbero dovuto essere corrisRAGIONE_SOCIALE se la PRAGIONE_SOCIALE. avesse dato tempestivamente esecuzione all’opzione per la permanenza nel pubblico impiego esercitata dal ricorrente fin dal 1993.
La pretesa avanzata, allora, sintetizzata nella richiesta di pagamento di quanto a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico, va intesa come diretta a riparare il pregiudizio subìto con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE retribuzione come parametro di riferimento.
Per l’esattezza, ove accertata la disponibilità di posti già al momento RAGIONE_SOCIALE‘opzione (qualora tale disponibilità fosse risultata in fatto ovvero, egualmente, in caso di mancato adempimento, da parte RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘onere, sulla stessa gravante, di provare l’assenza di tali posti), impossibile essendo la costituzione di un rapporto in via retroattiva (anche perché neppure richiesta), il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai fini del ristoro preteso, RAGIONE_SOCIALE retribuzione che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente presso l’Amministrazione statale all’epoca in cui, se la P.A. non fosse rimasta inerte, si sarebbe dovuta concretizzare la permanenza del COGNOME nel pubblico impiego.
I danni in questione, una volta dimostratane l’esistenza, avrebbero dovuto essere calcolati dando rilievo alla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE, se non avesse agito con ritardo, avrebbe avuto l’obbligo di garantire al ricorrente, al tempo del passaggio, il medesimo trattamento retributivo goduto in precedenza, sempre che quest’ultimo avesse le caratteristiche di fissità e continuità. In buona sostanza, in base ai criteri sopra indicati, occorreva:
accertare la disponibilità di posti al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di opzione, nella qualifica di appartenenza, in RAGIONE_SOCIALE di tutti di Comparti e sull’intero territorio nazionale;
ritenere, in caso di esito positivo, il diritto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego;
determinare il trattamento, dotato RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche di fissità e continuità, del quale il lavoratore avrebbe dovuto godere all’epoca in cui tale permanenza avrebbe dovuto concretizzarsi, se la RAGIONE_SOCIALE avesse operato tempestivamente;
ricostruire tale trattamento fino all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘effettiva immissione in ruolo, con l’anzianità che sarebbe maturata se l’opzione fosse stata attuata senza ritardo dall’RAGIONE_SOCIALE, prescindendo dal passaggio – necessitato – nel privato, e cioè in I RITEL, da valutarsi, anche con riguardo all’anzianità ivi maturata, solo ed eventualmente in termini di aliunde perceptum .
Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito RAGIONE_SOCIALE controversia, a tutti i principi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
11 . Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE