ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00002782 2025 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 19 01 2026
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
riunito nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2025 nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nel procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., iscritto in data 20.06.2025 al n. 2782NUMERO_DOCUMENTO di Ruolo Generale, promosso
d a
in persona dell’amministratore in carica pro tempore Amministrazione Stabili rappresentato dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con procc. e domm. gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Trieste;
RECLAMANTE (già ricorrente)
c o n t r o
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, , con sede in San Salvo (INDIRIZZO), INDIRIZZO, con proc. e dom. l’AVV_NOTAIO del foro di Pescara. P.
RECLAMATO ( già resistente)
OGGETTO: reclamo avverso l’ordinanza cautelare pronunciata fuori udienza in data 5.6.2025 dal Tribunale di Trieste in composizione monocratica – AVV_NOTAIO nel procedimento possessorio sub R.G. n. 4179/2024, comunicata dal Tribunale in data 6.6.2025 a mezzo PEC.
La vicenda processuale
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. il reclamante deduceva di essere stato spogliato del varco costituito da un portoncino posto sul muro confinario verso lo stabilimento balneare ‘RAGIONE_SOCIALE‘, assumendo che, mediante chiusura con lucchetto e sottrazione della chiave, la società resistente avrebbe impedito il transito ai condomini, ritenuto necessario anche per ragioni di sicurezza e soccorso.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice designato constatava l’impossibilità di giungere a un componimento bonario della lite e procedeva pertanto con l’assunzione di sommarie informazioni all’udienza del 4 giugno 2025.
Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Giudice designato rigettava il ricorso, ritenendo che la controversia involgesse, nella sostanza, la pretesa di esercizio di un passaggio su
area nella disponibilità della resistente e che, in concreto, il transito fosse stato consentito ai condomini per mera tolleranza, con conseguente insussistenza dello spoglio. 4. Con atto di reclamo il ha chiesto la riforma dell’ordinanza, deducendo in sintesi: (i) erroneità dell’inquadramento in termini di servitù/passaggio, dovendosi invece tutelare il possesso del portoncino in quanto parte del muro condominiale; (ii) valore indiziario della porta e della consegna della chiave ai fini dell’esistenza di servitù; (iii) malgoverno delle risultanze istruttorie e travisamento delle dichiarazioni rese dagli informatori; (iv) sussistenza del periculum .
La società reclamata si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e sostenendo la piena correttezza dell’ordinanza impugnata, con particolare richiamo agli indici fattuali di chiusura storica, ostacoli materiali e accessi concessi per cortesia/organizzazione del gestore.
La decisione
Il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. ha natura devolutiva: il Collegio è chiamato a verificare la tenuta dell’ordinanza impugnata alla luce delle censure specificamente dedotte, senza che la fase di reclamo possa risolversi in una rinnovazione indistinta del giudizio di prime cure.
In materia possessoria, l’indagine resta centrata sul fatto possessorio e sull’eventuale spoglio/turbativa; le questioni di titolo (proprietà del muro e del portoncino; demanialità o meno di aree limitrofe; confini in senso petitorio) restano, per loro natura, recessive e possono assumere rilievo soltanto nella misura in cui chiariscano il contenuto e le modalità del potere di fatto allegato, senza trasfigurare il possessorio in petitorio.
Il primo giudice ha correttamente individuato il fulcro della domanda: a prescindere dalle contrapposte allegazioni delle parti circa la titolarità del muro di confine e del portoncino che vi si apre (profilo che la reclamata, in parte, contesta, peraltro con riferimento a un tratto di muro che, nel punto in cui si apre il portoncino, risulta strutturalmente esposto su entrambe le facce), la tutela richiesta non mira ad assicurare la mera disponibilità materiale del manufatto, bensì – in modo non equivoco già dalla narrazione attorea – a ripristinare un passaggio dall’area interna del verso la zona esterna, attraversando una porzione nella disponibilità del ristorante gestito dalla resistente.
Ciò basta a ricondurre il thema decidendum alla verifica, sul piano possessorio, della sussistenza di un esercizio uti servitutis (possesso di servitù di passaggio: stabile, non equivoco, non dipendente dal consenso del titolare del fondo servente) ovvero, al contrario, della riconducibilità degli accessi a un uso occasionale e tollerato, in quanto consentito di volta in volta dal gestore dell’area attraversata.
Le censure del reclamante, che tendono a ‘rimettere al centro’ la porta come bene in sé, non incidono su questo rilievo decisivo: la porta non è oggetto autonomo della tutela richiesta, ma strumento del preteso passaggio; ed è sul passaggio (e sulla sua qualificazione) che si misura la fondatezza della domanda possessorio-cautelare.
Ciò chiarito, il reclamo si duole di un presunto travisamento delle dichiarazioni rese dagli informatori e sostiene la inconfigurabilità della tolleranza. La censura non è fondata.
Il verbale del 4.6.2025 restituisce un quadro complessivo connotato da: (i) chiusure ricorrenti o storiche del varco; (ii) ostacoli materiali sul lato ‘RAGIONE_SOCIALE‘/ristorante; (iii) accesso consentito in più occasioni come scelta di cortesia o modalità organizzativa del gestore (chiave ‘a disposizione’/’appesa’, accesso su richiesta, chiusure notturne o stagionali).
13. In particolare:
l’informatore ha riferito la chiusura storica del varco, la presenza nel tempo di un capanno in prossimità della porta e la prassi di collocare un tavolo davanti al portoncino, precisando che non vi era un passaggio costante e libero e che, per recarsi dal ristorante alla spiaggia, ‘si faceva il giro’ sugli scogli;
l’informatore ha riferito di aver potuto passare ‘su richiesta’ e come ‘cortesia’, aggiungendo che la porta era ‘di regola’ tenuta chiusa; ha inoltre ricostruito la gestione della chiave (lasciata a disposizione e poi scomparsa);
l’informatore ha ricostruito, su un arco temporale ampio, la frequente chiusura del varco, gli ostacoli materiali (tavolo davanti, catenina/catena; capanno), e ha collegato il periodo di accesso più agevole del 2023 a una concessione ‘per cortesia’, poi revocata nel 2024 per deterioramento dei rapporti;
l’informatore ha confermato, per la stagione 2024, la porta chiusa con lucchetto e la chiave lasciata in prossimità e poi scomparsa, collocando tali modalità nel contesto organizzativo dell’esercizio;
l’informatore ha sì riferito di non aver chiesto permesso durante la gestione ma ha anche narrato un episodio di porta chiusa a chiave (con apertura
solo all’andata) e ha confermato la chiusura nel 2024 con necessità di passare dagli scogli;
l’informatore ha premesso una posizione personale peculiare (socio della società proprietaria dell’immobile locato al ristorante e collaboratore del gestore), idonea a spiegare una prassi di accesso non sovrapponibile a quella della generalità dei condomini; anche in tale dichiarazione, peraltro, ricorre il tema dell’accordo sulla chiave ‘a disposizione’ e della sua successiva scomparsa;
l’informatore , con frequentazione limitata a pochi giorni per stagione, ha ricordato l’apertura in passato e la chiusura nel 2024, senza elementi idonei a dimostrare continuità e non equivocità di un esercizio uti servitutis .
Tali risultanze – considerate nel loro complesso e nella loro reciproca coerenza – non consentono di ritenere provato un possesso di servitù di passaggio connotato da continuità e non equivocità; rendono invece plausibile e corretta la qualificazione del transito come uso consentito, almeno in significativi periodi, per ragioni di cortesia e compatibilità gestionale.
Le censure del reclamante, nel valorizzare singoli segmenti dichiarativi (‘non ho mai chiesto permesso’, ‘porta spesso accostata’), propongono una lettura alternativa delle emergenze, ma non dimostrano un travisamento decisivo.
Il primo giudice ha fondato la decisione su un apparato motivazionale coerente: (i) l’area attraversata è organizzata come pertinenza di un pubblico esercizio su area privata, circostanza che – sul piano fattuale – rende meno credibile un transito indiscriminato vantato come diritto reale; (ii) difettano condotte tipiche di un esercizio
uti servitutis (delimitazione del percorso, contestazione degli ostacoli e della collocazione di arredi immediatamente a ridosso della porta); (iii) le dichiarazioni di e descrivono esplicitamente il passaggio come concesso ‘per cortesia’.
È dunque corretta la conclusione secondo cui, nella concreta realtà storica ricostruita in istruttoria sommaria, il passaggio non risultava esercitato come pretesa ‘necessaria e indisponibile’ nei confronti del fondo servente, ma in forme condizionate e revocabili, inidonee a integrare possesso di servitù.
Il reclamante insiste sul valore indiziario della porta e sulla consegna della chiave come ‘tacito riconoscimento’ della servitù.
Tali elementi, nel caso concreto, non sono dirimenti. La porta rappresenta un mezzo di accesso; ma non prova, di per sé, l’esercizio uti servitutis del passaggio su area nella disponibilità del ristorante. Quanto alla chiave, il fatto che essa fosse lasciata ‘a disposizione’ (anche appesa nelle vicinanze) e poi ‘sparita’ si presta, sul piano fattuale, a una lettura coerente con la tesi dell’uso tollerato e regolato dal gestore, non già con quella dell’esercizio non condizionato di un diritto reale.
Ne discende che il fumus della pretesa possessoria (in termini di possesso di servitù) non è ravvisabile; e, conseguentemente, la chiusura del varco non integra spoglio ai sensi dell’art. 1168 c.c., quando intervenga su un passaggio non dimostrato come esercitato uti servitutis .
Le ulteriori istanze istruttorie formulate dal reclamante non sono accoglibili: il punto decisivo risulta già adeguatamente illuminato dalle sommarie informazioni assunte in
prime cure (ben otto informatori); l’ulteriore istruttoria avrebbe carattere sostanzialmente reiterativo, in un procedimento a cognizione sommaria.
22. La carenza del fumus è assorbente.
23. Ad ogni buon conto, le deduzioni in punto urgenza (sicurezza e soccorso; difficoltà del transito sugli scogli) non risultano sorrette da elementi oggettivi tali da dimostrare l’indispensabilità del varco quale unica via effettiva e attuale; né possono sopperire al difetto di prova del possesso di servitù, a fronte di una misura richiesta in prime cure con modalità attuative invasive.
Per quanto precede, il reclamo va rigettato e l’ordinanza impugnata va integralmente confermata, risultando corretta nell’individuazione del thema decidendum e nel governo delle risultanze istruttorie.
25. Le spese del reclamo seguono la soccombenza e sono tassate a carico del soccombente come da liquidazione in dispositivo (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa; valori medi per le fasi di studio e introduttiva; minimi per la fase istruttoria/trattazione e la fase decisionale).
1) rigetta il reclamo proposto dal confermando per l’effetto in ogni statuizione l’ordinanza reclamata;
condanna il RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla società le spese relative alla presente fase di reclamo, che liquida in complessivi euro 3.620,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.05.2002, n. 115, onde il RAGIONE_SOCIALE reclamante è tenuto al versamento di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello dallo stesso dovuto per il proposto reclamo
Si comunichi alle parti costituite.
Trieste, il 31 dicembre 2025
Il Giudice est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME