ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00000424 2026 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
Il Giudice
-letti gli atti e sciolta la riserva;
-rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c., il
, in persona dell’amministratore p.t.,
Rag.
, ha richiesto ordinarsi al Sig.
la consegna di tutta la documentazione amministrativa e contabile afferente il Condominio;
-rilevato che a fondamento del ricorso, il Condominio ricorrente ha evidenziato che il nuovo amministratore, Rag.
, era stato nominato nell’assemblea del 29 luglio 2025, e che, nonostante richieste in tal senso, non era stata consegnata dal precedente amministratore, odierno resistente, tutta la documentazione necessaria per la gestione condominiale;
-rilevato che, disposta la comparizione delle parti, si è costituito in giudizio l’Ing. , che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte e ha contestato la sussistenza dei presupposti giustificativi la misura cautelare richiesta, dando atto di aver già trasmesso documentazione al nuovo amministratore ed evidenziando che il passaggio di consegne era stato completato in data 22 gennaio 2026;
-rilevato che il resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.;
-ritenuto in primo luogo, in riferimento all’avanzata eccezione di difetto di legittimazione attiva, per come tempestivamente formulata, che dalla documentazione in atti emerge che nel corso dell’assemblea del 29 luglio 2025 veniva nominato
amministratore l’RAGIONE_SOCIALE e laddove venivano proposti come amministratore ‘ e ‘ quali ‘Associati’ e i voti espressi dai partecipanti alla seduta si riferivano proprio alla ;
-ritenuto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che lo RAGIONE_SOCIALE, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici (C.C. 2332/22) e che, come da giurisprudenza di merito, la previsione di cui all’art. 71 bis, terzo comma, disp. att. c.c., secondo cui possono svolgere l’incarico di amministratore anche le società di cui al titolo V del libro V del codice, ‘appare unicamente superare gli eventuali dubbi concernenti lo svolgimento dell’attività di amministratore condominiale da parte delle società, ma non può intendersi come idonea ad escludere tale possibilità in capo alle associazioni professionali’ (così App. Firenze, 12 maggio 2025);
-ritenuto che la medesima sentenza da ultimo citata rileva pertanto che, una volta preso atto che l’incarico di amministratore condominiale è stato conferito ad un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non vi è ‘alcuna necessità di procedere all’individuazione della persona fisica che, all’interno dello RAGIONE_SOCIALE, avrebbe avuto la specifica funzione di operare concretamente quale amministratore del Condominio in oggetto (in questo senso, App. Firenze, 12 maggio 2025);
-ritenuto pertanto, allo stato, che, sulla base dei citati principi giurisprudenziali, sia pure nei limiti che il presente rito impone,
la censura avanzata non deve essere condivisa, non apparendo rilevante che la procura alle liti sia stata conferita dal solo Rag. , laddove, come da verbale, la nomina dell’amministratore, per come dedotto da parte resistente, ha riguardato unicamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della quale, per come non contestato, il detto soggetto risulta parte;
-ritenuto pertanto che, sia pure allo stato, l’avanzata eccezione debba essere rigettata;
-ritenuto poi, in riferimento ai requisiti giustificativi la misura cautelare richiesta, che, ai fini dell’accoglimento di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. devono ritenersi sussistenti entrambi i presupposti del fumus del diritto vantato e del pregiudizio imminente e irreparabile all’attuazione dello stesso in via ordinaria;
-ritenuto sul punto, per come emergente dalla documentazione in atti, che, con delibera in data 29 luglio 2025, l’assemblea condominiale nominava, per come chiarito, nuovo amministratore l’COGNOME e
-ritenuto poi, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che l’amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l’obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell’incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, né può trattenerli finchè non rimborsato delle somme anticipate per conto del , non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi (C.C. 13504/99);
-ritenuto altresì, come evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione, che l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con
rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministrazione e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato, con la conseguenza che, a norma dell’art. 1713 c.c., alla scadenza l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del , vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (C.C. 10815/00);
-ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e dei principi della giurisprudenza citata, che appare allo stato sussistere il fumus della pretesa vantata, dovendo l’amministratore del , una volta terminato il suo mandato, restituire al stesso tutta la documentazione relativa alla gestione effettuata;
-ritenuto peraltro sul punto che non risulta contestato che parte resistente, come da documentazione in atti, abbia trasmesso documentazione riguardante il in data antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e che, in data 22 gennaio 2026, si sia proceduto, come da verbale, ad ulteriore passaggio di consegne;
-ritenuto sul punto che, nelle note depositate, parte ricorrente ha contestato la completezza della documentazione trasmessa, richiamando la mancanza, fra l’altro, di quella fiscale, oltre che dei rendiconti conformi delle gestioni 2024 e 2025;
-ritenuto poi, con riferimento al requisito del periculum, innanzi tutto, che la restituzione della completa documentazione da parte del precedente amministratore appare indispensabile ai fini della corretta gestione del Condominio da parte del successivo amministratore;
-ritenuto altresì che in considerazione della necessarietà, per il nuovo amministratore, di disporre immediatamente di tutta la documentazione afferente il condominio, proprio ai fini della regolare e corretta gestione della proprietà comune, appare sussistere, allo stato, il pregiudizio imminente e irreparabile alla realizzazione del diritto in via ordinaria;
-ritenuto pertanto che, in considerazione delle deduzioni svolte dalle parti e della documentazione in atti, al resistente debba essere ordinata la consegna della documentazione condominiale, qualora ancora eventualmente in suo possesso, e per come meglio specificata nelle note scritte di parte ricorrente depositate in data 10 febbraio 2026;
-ritenuto poi che le spese della presente fase debbano essere interamente compensate fra le parti, avuto riguardo alla già avvenuta trasmissione di documentazione da parte del resistente e all’ulteriore passaggio di consegne avvenuto in data 22 gennaio 2026;
-ritenuto infine che debba essere rigettata l’avanzata domanda ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi la sussistenza degli elementi giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo;
PQM
-Ordina al resistente la consegna in favore del ricorrente di tutta la documentazione condominiale, qualora ancora eventualmente in suo possesso, e per come meglio specificata nelle note di parte ricorrente depositate in data 10 febbraio 2026;
-Compensa interamente fra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Roma, 17 febbraio 2026
Il Giudice