Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
Oggetto
Costituzione rapporto pubblico impiego
R.G.N. 3949/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 04/06/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 3949-2020 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE COGNOME -Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, già Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta; COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 2668/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 65/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
con sentenza 11/07/2019 la C orte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME la quale, nel convenire in giudizio il MIUR, aveva chiesto l’accertamento del suo diritto a essere immessa in ruolo sin dal 1° settembre 2008 nella classe di concorso A039 (Geografia), e ciò sul presupposto che, nell’anno scolastico 2007 -2008, tre dei cinque posti disponibili per le immissioni in ruolo in provincia di Caserta erano stati assegnati alla graduatoria ad esaurimento e solo due a quella dei concorsi ordinari, cui la Pica apparteneva, con la conseguenza che, nelle operazioni successive (a.s. 20082009), l’unità eccedente avrebbe dovuto essere assegnata, ex art. 399 comma 2 del d.lgs. n. 297/1994, alla graduatoria ‘ penalizzata ‘ nella precedente tornata di nomine;
la Corte distrettuale, come già il Tribunale, ha accertato che in realtà uno dei cinque posti disponibili era stato utilizzato nell’anno precedente per il ‘passaggio di cattedra’ (c.d. mobilità del personale già di ruolo) di altro docente (tale prof. COGNOME) e che, quindi, non si era verificata alcuna eccedenza di una graduatoria rispetto all’altra , tale da richiedere le invocate successive ‘compensazioni’ ;
contro
la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con quattro motivi, non resistiti dal l’ amministrazione che ha depositato solo l’atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia (art. 360 nn. 3-5 c.p.c.) violazione ed errata applicazione dell’art. 399 del d.lgs. n. 297/1994, del d.m. n. 56/2007, del d.m. n. 61/2008, nonché difetto di motivazione e violazione dell’art. 12 delle Preleggi;
il motivo si diffonde in argomentazioni, dal tenore sovente non perspicuo, volte a sostenere che il passaggio di cattedra equivale di per sé a una nuova assunzione, e r ichiama l’ordine del giorno della Camera dei deputati e le istruzioni operative allegate ai decreti ministeriali sopra citati;
con il secondo mezzo si denuncia (360 nn. 3-5 c.p.c.) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e contraddittorietà della motivazione in relazione all’interpretazione dei richiamati dd.mm. n. 56/2007 (art. 1) e n. 61/2008 (art. 2 co. 1); si sostiene in particolare che le assunzioni in ruolo vengono disposte solo dopo le operazioni di mobilità sicché non sarebbe legittimo dare seguito a procedure di mobilità durante la fase di assunzione in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie; si ribadisce il concetto che il passaggio di cattedra costituisce in realtà una nuova assunzione;
con il terzo motivo si deduce (360 n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 399-401 del d.lgs. n. 297/1994; si sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere irrilevante la circostanza in merito all ‘inesistenza di una domanda del prof. COGNOME e che da ciò si desume la non esatta comprensione, da parte del giudice d’appello , dello stesso meccanismo di funzionamento del sistema scolastico il quale, per le
operazioni di mobilità, richiede appunto l’espressa volontà del docente che qui aveva avuto inopinatamente accesso ai ruoli dell’amministrazione senza previa ‘domanda’;
con il quarto, ed ultimo, motivo si lamenta (art. 360 nn. 3-5 c.p.c.) violazione di legge, in relazione agli artt. 3 e 18 della legge n. 69/1999, nonché l’omesso esame di fatto decisivo; il giudice d’appello non aveva considerato un fatto assolutamente rilevante e cioè che l’immissione in ruolo del prof. COGNOME nelle operazioni svoltesi nel 2007, era «stata conteggiata nello scorrimento della graduatoria»;
i motivi, fra loro strettamente collegati, meritano trattazione congiunta; essi sono infondati;
5.1 in disparte i profili di inammissibilità legati al richiamo di numerosi decreti ministeriali senza assolvere a ll’onere di specificazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. e senza censurare al contempo la violazione dei criteri d’ermeneutica ex art. 1362 e ss. c.c., nonché per la presenza di una ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. che preclude la stessa prospettazione di un profilo di doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c., si rivela nel complesso manifestamente infondata la stessa impostazione del ricorso perché si fonda sul presupposto, assolutamente erroneo, della assimilazione del passaggio di cattedra alla nuova assunzione in ruolo;
per smentire tale assunto del ricorrente basterà richiamare gli artt. 470 e 471 del d.lgs. n. 297/1994 (recante ‘Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado’) che precisano chiaramente come la scansione cronologica sia nel senso di stabilire che le immissioni in ruolo operino solo dopo i ‘ passaggi di cattedra ‘ (questi ultimi, rispetto alle prime, mantenendosi nettamente differenziati);
5.2 l’art. 470 del T.U. della Scuola (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), recante ‘ Mobilità professionale ‘ , recita testualmente:
« 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell’anzianità.
Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione »;
a sua volta, il successivo art. 471, titolato ‘ Passaggi di cattedra e di presidenza ‘, prevede:
« 1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.
I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione »;
5.3 c om’è agevole constatare, le disposizioni richiamate distinguono chiaramente le procedure di mobilità degli assunti a tempo indeterminato (‘ I passaggi di cattedra …sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti’, art. 471 co. 1) dalle nuove immissioni in ruolo, le quali sono ‘effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità’ (art. 470 co. 1) , come peraltro ha correttamente ritenuto il giudice d’appello;
né vale richiamare, con argomentazioni che mirano ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda contestando inammissibilmente l’accertamento in fatto dei giudici d’appello , eventuali irregolarità compiute nella fase d’attribuzione delle cattedre dell’anno precedente (a.s. 2007/2008) : irregolarità che, ove mai esistenti, non potrebbero comunque supportare il diritto che la ricorrente fa valere, che va in questa sede accertato tenendo conto dell’esito finale d i quelle stesse operazioni, tanto più che esse non sono state espressamente impugnate;
tra l’altro, la ricorrente, laddove afferma ( con la seconda, terza e quarta censura) che l’irregolarità nell’attribuzione della cattedre riposerebbe essenzialmente nel fatto che il prof. COGNOME sarebbe stato chiamato all’assunzione in ruolo nella materia di ‘ geografia ‘ non
a seguito di presentazione di propria istanza di mobilità, non tiene conto dell’affermazione del giudice d’appello , ex se atta a sorreggere il decisum , secondo cui comunque tale «fatto sarebbe privo di supporto probatorio» (cfr. p. 5 sentenza);
5.4 il quarto motivo è, infine, inammissibile anche in riferimento alla dedotta violazione di legge perché non chiarisce in alcun modo le ragioni del vizio denunciato;
invero, la censura prevista dall’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, deve essere dedotta non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente, la censura è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte (Cass. n. 328/2007; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 20957/2014; Cass. n. 635/2015);
nella specie la ricorrente, nell’anteporre nella rubrica del motivo alcune disposizioni di legge, si guarda bene dallo specificare, in relazione a ciascuna, quale delle affermazioni contenute nella sentenza sarebbe con la stessa in contrasto, e pertanto la critica deve ritenersi formulata in modo non idoneo;
tanto basta per la reiezione del ricorso; nulla per le spese di legittimità essendo l’amministrazione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4/6/2025.