Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35143 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4261/2022 r.g., proposto da
Balsamo Rosa (c.f. CODICE_FISCALE), Balsamo Rosa (c.f. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME Vito Antonio , elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, presso avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Comune di Torre del Greco , in persona del Sindaco pro tempore , eletto dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
contro
ricorrenti
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 581/2021 pubblicata
OGGETTO:
passaggio di cantiere – art 6 CCNL FISE-RAGIONE_SOCIALE – accertamento dei requisiti – necessità
in data 23/08/2021, n.r.g. 326/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- Gli odierni ricorrenti erano stati dipendenti della RAGIONE_SOCIALE in virtù del ‘passaggio di cantiere’ del 27/01/2015, a seguito del subentro della predetta società alla precedente nella gestione dei servizi igienici urbani presso il Comune di Torre del Greco, fino al 13/10/2017 quando erano stati licenziati collettivamente ai sensi dell’art. 4 L. n. 223/1991.
Impugnavano il licenziamento dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, evocando in giudizio anche il Consorzio RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Torre del Greco, per ottenere ai sensi dell’art. 6 CCNL Fise -Assoambiente la costituzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio in quanto subentrato alla RAGIONE_SOCIALE nella gestione dei servizi igienici urbani presso il Comune di Torre del Greco, previo accertamento del loro ‘diritto al passaggio di cantiere’; in subordine la declaratoria di illegittimità del licenziamento per insussistenza delle ragioni addotte.
2.- Il Tribunale adìto dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quello di Nocera Inferiore.
3.- Riassunta tempestivamente la causa, disposto il mutamento del rito da quello previsto dalla legge n. 92/2012 a quello ordinario del lavoro, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava entrambe le domande.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai lavoratori nei confronti del Consorzio RAGIONE_SOCIALE e del Comune di Torre del Greco; lo accoglieva, invece, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento ma risolti i rapporti di lavoro alla data del recesso datoriale, nonché condannava la predetta società al pagamento dell’indennità risarcitoria liquidata in misura variabile in favore di ciascun appellante.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
al momento del subentro della RAGIONE_SOCIALE nell’appalto passarono alle sue dipendenze gli 80 dipendenti dell’impresa uscente, ma con delibera del Consiglio Comunale n. 197 del 08/04/2013, che approvò la proposta di variazione delle modalità esecutive del servizio, vennero assunte ulteriori n. 30 unità lavorative;
al momento del subentro del Consorzio RAGIONE_SOCIALE il capitolato speciale di appalto, all’art. 2, prevedeva il passaggio alle sue dipendenze di 108 unità secondo l’elenco trasmesso dalla RAGIONE_SOCIALE
nell’elenco, costituente allegato A), non figurano i nominativi degli appellanti, inclusi invece in un ulteriore, distinto e separato elenco di n. 11 unità lavorative aggiuntive, formato dalla società ai sensi dell’art. 18, co. 6, del predetto capitolato, adibiti al cantiere di Torre del Greco in aggiunta a quelli previsti per l’espletamento del servizio di igiene urbana;
con riguardo ad ancora ulteriore personale della RAGIONE_SOCIALE le rappresentanze sindacali dichiaravano che sul medesimo cantiere erano presenti, in via ordinaria, ulteriori 16 unità, pacificamente diverse dalle 11 di cui sopra; fra quelle 16 unità non figuravano gli odierni appellanti;
soltanto rispetto a queste ulteriori 16 unità aggiuntive le parti si posero il problema della loro stabilizzazione in conseguenza della loro presenza continuativa in cantiere negli ultimi anni e fu quindi formato un elenco con indicazione nominativa, allegato al verbale di cantiere prodotto in giudizio e non contestato; anche in tale ulteriore elenco non figurano i nominativi degli odierni appellanti;
nell’art. 13 del verbale di passaggio di cantiere il Consorzio RAGIONE_SOCIALE si obbligava all’assunzione di tali 16 unità ulteriori, ma con contratto part-time, in tal modo dando seguito alla previsione contenuta nel capitolato speciale di appalto, secondo cui nella vigenza del contratto potevano essere assunte ulteriori 11 unità da aggiungere alla consistenza delle 108 unità considerate nel capitolato medesimo;
anche nel piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Torre del Greco periodo 20162021 all’art. 33 è previsto che il numero indicato nel piano (108 unità lavorative) era
sufficiente per l’espletamento dei servizi e che il personale ulteriore sarebbe stato assunto dall’impresa in proprio ai sensi dell’art. 18, co. 6, del capitolato speciale in numero di 11, per un totale di 119 dipendenti;
anche l’art. 20 del capitolato speciale descrittivo del periodo 2016 -2021 distingue le 108 unità dalle 11 aggiuntive, facendo comprendere come queste ulteriori potevano essere scelte dall’appaltatrice, distinguendosi quindi la genesi di tali rapporti di lavoro da quelli provenienti dall’impresa uscente in virtù di passaggio di cantiere;
quindi gli appellanti rientravano fra quegli 11 lavoratori per i quali l’assunzione sarebbe potuta avvenire ai sensi dell’art. 18, co.6, del capitolato ma a spese e cura dell’impresa subentrante e non per passaggio di cantiere;
ne consegue che gli appellanti non avevano diritto ad essere assunti dal RAGIONE_SOCIALE;
in ogni caso per le due sigg.re COGNOME vi è altresì il dato fattuale che esse erano impiegate amministrative della RAGIONE_SOCIALE e quindi non direttamente né esclusivamente adibite al cantiere di Torre del Greco, come eccepito dalle parti appellate e non contestato ex adverso .
5.- Avverso tale sentenza COGNOME e gli altri quattro lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
6.- Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Torre del Greco hanno resistito con controricorso.
7.- La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata solo a fini di litis denuntiatio .
8.- Tutte le parti hanno poi depositato memoria.
9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
I ricorrenti premettono che il loro ricorso non è rivolto anche contro la RAGIONE_SOCIALE perché con tale società hanno concluso una conciliazione sindacale.
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamenta no la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte
territoriale omesso di pronunziare sulla domanda di assunzione fondata sull’art. 6 CCNL Fise -Assoambiente.
Il motivo è infondato.
Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la pronunzia vi è stata ed è stata basata sul rilievo secondo cui gli appellanti non rientravano fra i titolari del ‘diritto al passaggio di cantiere’ previsto dall’art. 6 CCNL cit., bensì fra quei lavoratori ulteriori che l’impresa subentrante avrebbe potuto assumere a sua cura e spese.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territoriale del tutto omesso la motivazione del rigetto delle loro domande, qualora fosse ravvisabile tale decisione.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente, ‘eccentrico’, contradditorio, perplesso.
I due motivi -da esaminare congiuntamente perché connessi -sono infondati.
Per quanto sopra visto la motivazione sussiste. In particolare sussiste per le due sigg.re COGNOME per le quali la Corte territoriale, con motivazione squisitamente ‘in fatto’, ha altresì affermato che fosse pacifico il fatto che esse non fossero esclusivamente adibite al cantiere di Torre del Greco.
Inammissibile, infine, è la censura di motivazione contraddittoria e perplessa, ormai priva di rilevanza ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c.
3.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamenta no ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 6 CCNL Fise-Assoambiente 06/12/2016.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L’art. 6, co. 2, CCNL cit. prevede: ‘ L’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto
di appalto, risulti in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione ‘.
Nella sentenza impugnata, dall’ultimo cpv. di pag. 9 in poi, la Corte territoriale ha affermato: ‘ Deve quindi concludersi … che, rispetto alle 108 unità incluse nel formale elenco dei dipendenti deputati al passaggio di cantiere, le 11 unità in più fossero state assunte (rectius trasferite) dalla società RAGIONE_SOCIALE al cantiere di Torre del Greco nell’ambito di una scelta discrezionale conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 18 del CSA a propria cura e spese per garantire l’espletamento del servizio in condizioni di efficienza, senza ulteriori costi aggiuntivi per l’impresa appaltatrice e per l’amministrazione comunale ‘.
Da questo passaggio motivazionale i ricorrenti pretendono trarre la conferma della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del loro diritto ad essere assunti dall’impresa subentrante ( id est RAGIONE_SOCIALE.
L’assunto è infondato.
In quel punto della motivazione la Corte territoriale ha solo dato atto che le 11 unità aggiuntive erano state discrezionalmente destinate dall’impresa uscente a quel cantiere, ma non ha accertato affatto che quella destinazione fosse avvenuta almeno 240 giorni prima dell’inizio della nuova gestione dell’appalto da parte del Consorzio RAGIONE_SOCIALE Anzi, stando anche al tenore delle difese delle controparti, come riportate dagli stessi ricorrenti (v. ricorso per cassazione, p. 31 ss.), quel trasferimento degli 11 dipendenti -fra i quali gli odierni ricorrenti -al cantiere di Torre del Greco avvenne solo per portare a termine l’appalto in essere, ormai ‘prossimo alla scadenza’.
Quindi da tali difese delle controparti non si evince affatto l’ammissione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 CCNL cit. (v. ricorso per cassazione, p. 31), perché nulla in quelle difese è detto circa il tempo di durata di quella nuova destinazione degli 11 dipendenti, già in forza da vari anni alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE e dedotti dalle controparti come trasferiti al cantiere di Torre del Greco solo nell’imminenza della scadenza dell’appalto.
È invece fondata la censura relativa al mancato accertamento di quel requisito, richiesto dall’art. 6 CCNL (v. ricorso per cassazione, p. 32).
La Corte territoriale, infatti, ha fondato il suo assunto soltanto sugli atti
relativi all’appalto e su documenti prodromici del Comune di Torre del Greco, senza considerare che si tratta di atti inopponibili ai dipendenti dell’impresa uscente (Cass. n. 36724/2021), per i quali la fonte del diritto a ll’assunzione è rappresentata unicamente dall’art. 6 CCNL cit. Dunque sarebbe stato necessario (e sufficiente) accertare se i lavoratori possedessero oppure no i predetti requisiti, ossia l’adibizione (ordinaria o prevalente) presso il cantiere di Torre del Greco per una durata di almeno 240 giorni calcolati a ritroso rispetto all’inizio della nuova gestione.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per tale accertamento, vieppiù necessario laddove il Comune, nel giudizio di merito, aveva eccepito che solo con nota del 06/09/2016 a meno di due mesi dalla scadenza dell’appalto, fissata per il 03/11/2016, le sigg.re COGNOME erano ‘ comparse ‘ fra il personale assunto ex art. 18, co. 6, del capitolato speciale di appalto (v. ricorso per cassazione, p. 38). Quindi sul piano processuale vi era la specifica contestazione anche dell’elemento costitutivo del 240 giorni di adibizione all’appalto, previsto dall’art. 6 CCNL cit. , il che imponeva il doveroso accertamento giudiziale, invece mancato.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamenta no la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto incontestato un fatto -ossia l’adibizione delle due sigg.re COGNOME a mansioni amministrative non direttamente ed esclusivamente connesse con il cantiere di Torre del Greco -invece da loro sempre contestato.
Il motivo è fondato.
A pagg. 34 ss. del ricorso per cassazione le ricorrenti riportano testualmente passi del loro ricorso introduttivo, delle note difensive autorizzate, dell’atto di appello, in cui avevano dedotto di essere state adibite in via esclusiva al cantiere di Torre del Greco sin dal 27/01/2015. Quegli stralci corrispondono effettivamente al contenuto degli atti riportati. Pertanto trova applicazione il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti già affermati o negati dall’attore non ribalta su quest’ultimo l’onere di contestare l’altrui contestazione, poiché ha già esposto la sua posizione al riguardo (Cass. ord. n. 15811/2020; Cass. n. 6183/2018).
Sul piano processuale l a conseguenza è che occorre l’accertamento in concreto degli elementi costitutivi del diritto al ‘passaggio di cantiere’ , come già visto nell’accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo . Dunque anche sotto questo profilo la sentenza impugnata va cassata con rinvio.
6.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamenta no ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 1362 ss. c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato le allegazioni relative all’adibizione delle sigg.re COGNOME al cantiere di Torre del Greco
Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa motivazione sul rigetto delle domande delle sigg.re COGNOME
I due motivi sono assorbiti.
7.Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91, 324, 329, 333, 336, 342, 434 e 436 c.p.c. nonché 2909 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, rigettando il loro appello nei confronti del Consorzio RAGIONE_SOCIALE e del Comune di Torre del Greco, li ha condannati al rimborso delle spese processuali anche relative al primo grado di giudizio, laddove il Tribunale le aveva compensate.
Il motivo è assorbito, visto che allo stato è ancora futuro ed incerto l’esito dell’accertamento in concreto che la Corte territoriale dovrà compiere e, quindi, è ancora incerto l’esito complessivo della controversia. Restia tuttavia fermo il principio di diritto, secondo cui in mancanza di appello incidentale del convenuto sulla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, che siano state in ipotesi compensate, il rigetto dell’appello principale dell’attore determina l’impossibilità per i giudici d’appello di regolare nuovamente le spese del primo grado di giudizio , pena la violazione del divieto di reformatio in peius vigente nel nostro ordinamento (Cass. ord. n. 27056/2021; Cass. n. 23877/2021; Cass. ord. n. 9064/2018; Cass. n. 11423/2016).
Il giudice del rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi, accoglie per quanto di ragione il quarto ed
il quinto, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, per la decisione in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in