Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29726 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18512/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -controricorrente-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NUORO n. 66/2022 depositata il 04/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, Società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, era stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, da NOME COGNOME, affinchè fosse riconosciuta l’inesistenza del credito di euro 82,54, richiestogli a titolo di conguagli per le c.d. ‘partite pregresse’, relative al periodo 2005-2011.
Costituitasi, la COGNOME, in via pregiudiziale, rilevava che la controversia non riguardava il calcolo RAGIONE_SOCIALE tariffa del servizio idrico integrato e conseguentemente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, atteso che la controversia verteva sull’esercizio dei poteri discrezionali conferiti all’amministrazione e concretatisi nell’emanazione RAGIONE_SOCIALE Delibera n. 18 del 26 giugno 2014.
Il Giudice di Pace di Nuoro con sentenza n. 99/2020 accoglieva le domande del COGNOME ritenendo non dovute le somme richieste da RAGIONE_SOCIALE a titolo di conguaglio delle partite pregresse 2005-2011.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 66/2022 del 4 febbraio 2022, confermava la decisione di primo grado
3 . RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, sulla base di due motivi illustrati d a memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 Dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/r/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,; Regolamento Del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (par. b.16). pag. 8
Secondo COGNOME la sentenza impugnata sarebbe viziata da una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE normativa e degli atti regolatori di riferimento.
La definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti Autorità amministrative (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di RAGIONE_SOCIALE ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. ‘Codice dell’ambiente’).
Secondo la società ricorrente, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari -sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, come componenti RAGIONE_SOCIALE tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del ‘full cost recovery’ (art. 9 Dir. 2000/60/CE)
Le determinazioni tariffarie, perciò, entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c. Il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle Autorità amministrative di settore rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale.
NOME, nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si sarebbe limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 D.L. 70/2011 conv. con modificazione dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012; Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’RAGIONE_SOCIALE; regolamento del servizio idrico integrato (par. b.16). pag. 24
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, illegittima nella parte in cui il Tribunale, al pari del Giudice di Pace, ha rigettato il motivo di appello relativo alla prescrizione dei conguagli regolatori.
L’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento emerge tenuto conto che il diritto alla riscossione dei conguagli regolatori e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione, devono essere necessariamente collocati nel momento in cui NOME è stata autorizzata a fatturare i relativi importi a seguito RAGIONE_SOCIALE loro effettiva quantificazione (i.e., 26 giugno 2014, data RAGIONE_SOCIALE delibera n. 18 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Ambito).
In applicazione dell’art. 2935 c.c., il Gestore ha potuto procedere alla fatturazione delle partite pregresse soltanto a seguito dell’adozione dei provvedimenti resi in materia dall’RAGIONE_SOCIALE (oggi, RAGIONE_SOCIALE) e dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, sul punto si sono già espresse numerose pronunce di questa sezione cui si intende dare continuità (cfr. Cass. Cass. 6453/2023; Cass. 4456/2023; Cass. 5127/2023; Cass. 4457/2023).
La società ricorrente è nel vero quando sostiene che il gestore del servizio idrico deve essere messo in condizione di recuperare i costi straordinari provocati da situazioni anomale ed imprevedibili, in
virtù del principio del full recovery cost (meglio: di economicità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Erra, invece, quando mostra di ritenere che qualunque costo sopravvenuto, da qualunque causa determinato, consente al gestore di pretenderne la rifusione da parte degli utenti senza alcuna ulteriore dimostrazione.
Questa conclusione discende dall’unica interpretazione che questa Corte ritiene possibile RAGIONE_SOCIALE normativa comunitaria e di quella nazionale in tema di remunerazione del servizio di somministrazione dell’acqua.
Pertanto, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio. Deve, invece, escludersi la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una RAGIONE_SOCIALE efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n. 3484; Cons. Stato 29/12/2020, n. 8502).
In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all’utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti “ora per allora” solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una RAGIONE_SOCIALE efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull’utenza errori di RAGIONE_SOCIALE o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla “ratio” che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall’aderenza delle tariffe praticate ai costi
effettivamente sostenuti dall’impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica.
6.1. Anche il secondo motivo è fondato.
La questione è stata affrontata nonché risolta dalle Sezioni unite con la decisione n. 29593/2022, citata, nei termini che si riportano: “la nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, “implica in sé l’applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il che comporta che, prima RAGIONE_SOCIALE determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art. 2935 cod.civ.; d’altronde, ammettere l’assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l’incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero”; il motivo, pertanto, è fondato e merita accoglimento; Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espresse con numerose sentenze.
In tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull’ente gestore del servizio idrico l’onere di provare l’imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa (tra le tante, Cass. Sez. 3. del 17 febbraio 2023, n. 5127; Cass. Sez. 3. del 22 febbraio 2023, n. 5492; Cass. Sez. Un. del 11 ottobre 2022, n. 29593; Cass. Sez. 3. del 17 aprile 2023, n. 10204; Cass. Sez. 3. del 17 febbraio 2023, n. 5127; Cass. Sez. 3. del 3 febbraio 2023, n. 3453; Cass. Sez. 3. del 3 febbraio 2023, n. 3449; Cass. Sez. 3. del 1 febbraio 2023, n. 3065; Cass. Sez. 3. del 1 febbraio 2023, n.
2967; Cass. Sez. 3. del 11 settembre 2023, n. 26281; Cass. Sez. 3. del 6 settembre 2023, n. 26227.
La Corte accoglie i due motivi di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Nuoro in diversa composizione personale.
P.Q.M.
la Corte accoglie i due motivi di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Nuoro in diversa composizione personale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza