Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5730 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5730 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17341/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, che li rappresenta e difende insieme agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; -controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2391/2020, depositata il 18/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Con la sentenza n. 2391/2020 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto dal Comune di San Nicandro Garganico e gli appelli incidentali di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE agli usi RAGIONE_SOCIALE per la Regione Puglia n. 1/2018. Il RAGIONE_SOCIALE agli usi RAGIONE_SOCIALE, in sede di riassunzione, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE San Nicandro Garganico che nel 1919 aveva chiesto di accertare che, ‘abolita la feudalità’ ai sensi del comb. disp. degli artt. 7 e 8 della legge 2 agosto 1806, le acque della laguna di RAGIONE_SOCIALE, divenute pubbliche a norma della legge 20 dicembre 1914, dovevano essere restituite agli usi comuni della popolazione di San Nicandro e che, abolito conseguentemente il diritto di pesca, tutto il territorio compreso fra la località Spina Santa e il fiume Api faceva parte dell’agro e del demanio comunale di San Nicandro. Nel giudizio davanti al RAGIONE_SOCIALE erano intervenuti con atto del 18/9/2015 NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali coeredi di NOME COGNOME,
che era rimasto contumace nelle precedenti fasi del processo e che era deceduto nel luglio del 1993. Gli intervenienti hanno chiesto al RAGIONE_SOCIALE di accertare e dichiarare ‘la natura non demaniale civica dei terreni in oggetto e precisamente dei terreni intestati catastalmente a nome degli intervenienti, ubicati in agro di RAGIONE_SOCIALE, località Bosco Isola, INDIRIZZO, e per l’effetto dichiarare la natura privata esclusiva dei detti terreni’ in capo agli intervenienti.
Il RAGIONE_SOCIALE, senza pronunciarsi sull’ammissibilità dell’intervento, ha affermato che ‘tutti i diritti di proprietà eventualmente vantati (che nel caso di specie non risultano adeguatamente documentati) non possono inficiare o invalidare l’esistenza dei diritti RAGIONE_SOCIALE accertati’. Ad avviso della Corte d’appello, l’intervento dei COGNOME era sicuramente ammissibile, quali aventi causa di un soggetto già convenuto in giudizio e rimasto contumace, ma gli intervenuti erano subentrati al loro dante causa nella stessa posizione processuale, così che deve ritenersi nuova e inammissibile la domanda tardivamente formulata soltanto con l’atto di intervento del 2015, dopo che il loro dante causa non si era costituito nel giudizio e persino dopo che, esaurita l’attività istruttoria, la causa era già stata rinviata per le conclusioni. La Corte d’appello ha poi rigettato l’appello incidentale del Comune di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo corretta la compensazione delle spese disposta dal RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione in INDIRIZZO principale NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso e fa valere ricorso incidentale il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con distinti atti di controricorso, avverso il ricorso principale e avverso il ricorso incidentale, il Comune di San Nicandro Garganico.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno proposto difese.
Memoria è stata depositata dai ricorrenti principali, dal ricorrente incidentale e dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale è articolato in tre motivi tra loro strettamente connessi:
il primo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 293 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’; la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’intervento dei germani COGNOME è ammissibile, ha poi ritenuto che fosse loro preclusa la proposizione di qualsiasi domanda o richiesta, quando invece i ricorrenti non avevano svolto domande nuove, ma mere difese a sostegno della natura privata dei terreni in questione, in contrapposizione alla domanda principale svolta dal Comune circa la pretesa natura demaniale civica dei terreni;
il secondo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 2, 31, comma 1 della legge 1766/1927, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, in quanto l’art. 31 comma 1 della legge 1776/1927 dispone che ‘i Commissari nei loro procedimento sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però prima di provvedere dovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze’; il processo commissariale è pertanto un processo speciale svincolato dalle norme procedurali ordinarie così che la parte contumace può costituirsi in ogni suo momento e fase, svolgendo tutte le difese senza incorrere in alcuna preclusione;
il terzo motivo fa valere ‘nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ per avere la Corte d’appello rigettato il loro reclamo d’appello senza esaminarne il contenuto, avendo erroneamente assunto che la domanda dei ricorrenti fosse nuova e inammissibile.
Il ricorso incidentale lamenta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.’: la Corte d’appello ha erroneamente confermato il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio formulato dal RAGIONE_SOCIALE e ha erroneamente compensato le spese del giudizio d’appello.
Il Collegio ritiene che la questione posta dal ricorso principale, ossia la possibilità per la parte che sia rimasta contumace in un processo che si è svolto in primo grado davanti al RAGIONE_SOCIALE di proporre una propria domanda costituendosi nel 2015 in sede di riassunzione di una causa che ha avuto inizio nel 1919 e in relazione alla quale era stato integrato il contraddittorio nei confronti del dante causa nel 1940 (v. pag. 8 del ricorso), sia questione di diritto della quale sia pertanto opportuna la trattazione in pubblica udienza. Si tratta infatti di stabilire quali siano le facoltà concesse alla parte contumace nel processo che si svolge davanti al RAGIONE_SOCIALE, processo in relazione al quale il citato art. 31 della legge 1776/1927 dispone che i commissari ‘sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria’, disposizione dalla quale secondo i ricorrenti si ricaverebbe appunto la possibilità per la parte contumace che si costituisca nel processo di proporre domande nuove sino al momento della decisione della causa.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione