Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4040 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19164/2022 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ALESSANDRIA n. 576/2022 depositata il 28/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-con sentenza n. 3135/2021, il Tribunale di Alessandria, respingendo l’appello proposto da NOME, ha dichiarato la legittimità del verbale con cui l’opponente era stato sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo fuori dagli appositi stalli, in violazione dell’art.157 C.d.S, comma 5;
-la cassazione della sentenza è chiesta da NOME con ricorso affidato ad un unico motivo;
-il Comune di Tortona resiste con controricorso;
-il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che:
-con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art.157 C.ds, comma 5, in quanto nello spazio in cui era stato parcheggiato il veicolo non vi sarebbero segnaletiche orizzontali, che sarebbero tracciate soltanto sul lato della piazzetta, sì da non costituire ostacolo per alcun genere di transito. La decisione del Tribunale sarebbe, pertanto, contraria al principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera al di fuori degli stalli;
-il motivo è infondato;
-come recentemente affermato da questa Corte (Cassazione civile sez. II, 08/03/2023, n.6930) -in un giudizio proposto dallo stesso difensore avverso provvedimento analogo del medesimo Tribunale l’art. 157, comma V del Codice della Strada dispone che, nelle aree di sosta all’uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l’art.351 ,
comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui (nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all’interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell’art.157, comma 5 del Cds).
-nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il furgone del ricorrente era stato parcheggiato al di fuori della segnaletica orizzontale ma nella stessa piazza ove erano presenti, in diversi punti, segnali orizzontali sicchè il parcheggio era avvenuto in prossimità degli stalli contrassegnati;
-la presenza degli stalli non consentiva, quindi, il posizionamento del veicolo all’interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e non irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell’art. 157 C.d.S, comma 5;
-il ricorso va pertanto rigettato.
-le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
-ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda