Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 28019  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2464/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE),  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  FIRENZE  n.  2115/2020 depositata il 17/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nel  2000  il  Tribunale  di  Livorno  dichiarò  risolto  il concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE e dispose l’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare.
1.1. -Con  atto di citazione notificato il 17.11.2000  il RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) promosse azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento di € 1.336.695,82  (allora  £  2.558.204.000)  effettuato  dai  Liquidatori giudiziali  del  concordato  preventivo  al  RAGIONE_SOCIALE (di seguito MEF) a titolo di condono IVA (in 11 rate bimestrali), per violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine dei privilegi legali.
1.2. -Nel  2006  il  Tribunale  di  Livorno,  dopo  aver  esperito c.t.u. diretta  ad  accertare  l’esistenza  di  crediti  di  grado  poziore rispetto a quello pagato al MEF, rigettò la domanda per difetto di prova RAGIONE_SOCIALEa lamentata  lesione,  che  si  sarebbe  potuta  accertare  in concreto solo all’esito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione fallimentare.
1.3. -Il  RAGIONE_SOCIALE  propose  appello,  reiterando  la  domanda originaria  ex  art.  44  l.fall.  e  proponendo  domanda  subordinata  di condanna alla restituzione «condizionata al verificarsi RAGIONE_SOCIALEa concreta  lesione  RAGIONE_SOCIALEa  par  condicio  creditorum,  al  termine  RAGIONE_SOCIALEe operazioni di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘attivo».
1.4. -La Corte di appello di Firenze accolse l’impugnazione con sentenza n. 1066/2012, così argomentando: i) al concordato preventivo seguito da fallimento si applica il principio, dettato nel concordato fallimentare dall’art. 140 l.fall. , di stabilità dei pagamenti effettuati nel corso RAGIONE_SOCIALEa procedura minore purché non recanti pregiudizio alla par condicio creditorum ; ii) è onere RAGIONE_SOCIALEa curatela fallimentare dimostrare la lesione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum ; iii) la prova di tale lesione non è subordinata all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare; iv) è sufficiente l’accertamento, riscontrato dal c.t.u., RAGIONE_SOCIALEa sussistenza nel passivo fallimentare di crediti di grado poziore rispetto al credito soddisfatto « che non erano stati già pagati o non lo sono stati contestualmente nell’ambito di un meccanismo di pagamento rispettoso del loro prevalente diritto ».
1.5. -Con ordinanza n. 15495/2018 questa Corte, accogliendo il ricorso del MEF, ha cassato con rinvio la predetta sentenza. Pur riconoscendo la sostanziale correttezza RAGIONE_SOCIALEe premesse giuridiche -e cioè l’applicabilità analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 140, comma 3, l.fall. (” I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso “) e la non necessità di attendere l’esito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione fallimentare per accertare la violazione in concreto RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe cause legittime di prelazione, da verificare sulla base RAGIONE_SOCIALEe regole fissate nel decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi non disciplinati, di quelle relative all’ordine RAGIONE_SOCIALEe cause legittime di prelazione (tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALE‘emersione di ulteriori crediti poziori in sede fallimentare, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al riparto dei creditori tardivi), e riscontrabile quando manchi la « certezza di potersi comunque provvedere con la liquidità esistente (o con risorse prontamente liquidabili) anche al pagamento dei crediti di pari grado, o addirittura di grado poziore, rimasti insoddisfatti » -ha osservato che il giudice di appello «non ha poi effettuato in concreto un’analisi esaustiva RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum secondo i parametri sopra indicati, limitandosi sostanzialmente a rilevare che ‘ il RAGIONE_SOCIALE aveva una massa di crediti potiori per un valore complessivo di oltre C 3.000.000,00 ‘», lasciando invece «appena abbozzata ed alquanto equivoca l’osservazione sugli ulteriori accertamenti del c.t.u. (‘ Comunque è appena il caso di significare come egli al momento RAGIONE_SOCIALEa verifica accerti che a tale momento non vi è attivo liquido per pagare anche i creditori potiori accertati ‘)».
1.6. -Nel giudizio di rinvio il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di poter produrre due documenti (copia RAGIONE_SOCIALEa relazione redatta da liquidatori del concordato preventivo e relativi allegati; prospetto RAGIONE_SOCIALEa liquidità  disponibile) -volti  a  dimostrare  che  « già  all’esito  RAGIONE_SOCIALEa quarta  relazione  del  commissario  giudiziale  il  concordato  RAGIONE_SOCIALE non disponeva di liquidità sufficiente per pagare tutti i creditori, e soprattutto quelli muniti di privilegio ».
1.7. -La Corte di appello, in sede di rinvio, ritenendo che la cassazione fosse dipesa da un « difetto di motivazione », poiché non erano stati « neppure menzionati i crediti poziori e prevalenti rispetto a quello privilegiato del RAGIONE_SOCIALE », ha dichiarato inutilizzabile la documentazione prodotta dalla curatela, perché nuova e comunque « del tutto ininfluente a seguito del principio di diritto enunciato dalla Cassazione », reputando a tal fine « del tutto irrilevante » la capienza RAGIONE_SOCIALE‘attivo concordatario e necessario, invece, solo « verificare “in concreto” quali fossero i crediti poziori (…) pretermessi », accertando poi, in base allo stato passivo, « che esistevano crediti assistiti da eguale privilegio generale sui mobili che avevano senz’altro diritto a soddisfarsi con anteriorità rispetto al RAGIONE_SOCIALE », il cui pagamento, sebbene autorizzato dal giudice delegato, non poteva perciò beneficiare RAGIONE_SOCIALEa stabilità di cui all’art. 140, comma 3 l.fall.; di qui l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda e la declaratoria di inefficacia del pagamento in questione.
1.8. -Avverso detta decisione il MEF torna a proporre ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorrente lamenta « Violazione e/o falsa applicazione (…) RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, co. 2, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 140, co. 3 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L fall.), in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, n. 3), с.p.c. », per avere il giudice del rinvio applicato erroneamente il principio di diritto stabilito con l’ordinanza n. 15495/2018, ritenendo impropriamente « che l’accertamento “in concreto” RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe cause legittime di prelazione – assente nella ricorsa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Firenze – onerasse il Giudice del rinvio RAGIONE_SOCIALEa sola specificazione dei crediti che avrebbero avuto diritto di soddisfarsi in via preferenziale rispetto a quello vantato dall’Amministrazione finanziaria », senza alcun riferimento « alla effettiva liquidità a disposizione degli organi del concordato per procedere al pagamento dei crediti di pari grado e di grado poziore rispetto a quello del MEF », ma « limitandosi a una mera elencazione dei crediti da soddisfare in via preferenziale ».
3. -Il motivo è fondato e va accolto.
-Non sussistono i profili di inammissibilità segnalati dal controricorrente, poiché, al di là RAGIONE_SOCIALEa rubrica, a essere denunciato è il mancato uniformarsi del giudice di rinvio a quanto statuito dalla Corte di cassazione, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c. (cfr. Cass. 28734/2022, per cui «Il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa»).
-Nel caso in esame, la cassazione era stata disposta con rinvio per l’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALEa lesione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum secondo i parametri indicati, poiché la corte d’appello si era limitata a riscontrare genericamente l’esistenza di « una massa di crediti potiori per un valore complessivo di oltre € 3.000.000,00 » aggiungendo che, secondo il c.t.u., al momento RAGIONE_SOCIALEa verifica non vi era « attivo liquido per pagare anche i creditori potiori accertati ».
In particolare, con l’ ordinanza n. 15495 del 2018 questa Corte aveva affermato che il criterio in base al quale valutare la suddetta lesione «non va ancorata alle prospettive RAGIONE_SOCIALEa liquidazione fallimentare, né tantomeno deve attenderne l’esito (..) ma va invece parametrata ai canoni di soddisfacimento concordatario», avuto riguardo innanzitutto alle regole fissate nel decreto di omologazione, e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prima fra tutte il rispetto RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe cause legittime di prelazione, chiarendo però la relativa violazione sussiste tutte le volte in cui le eventuali disparità di trattamento «non siano accompagnate dalla certezza di potersi comunque provvedere con la liquidità esistente (o con risorse prontamente liquidabili) anche al pagamento dei crediti di pari grado, o addirittura di grado poziore, rimasti insoddisfatti».
5.1. -I giudici del rinvio hanno invece travisato la pronuncia, pensando di doversi limitare ad individuare in modo più specifico i crediti  poziori  rispetto  a  quello  soddisfatto  del  MEF,  e  ritenendo espressamente irrilevante l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa  capienza  RAGIONE_SOCIALE‘attivo -tanto  da  ritenere  irrilevanti  i  documenti  a  tal  fine  prodotti  dal
fallimento -che  invece  rappresentava  l’elemento decisivo  da accertare.  In  altri  termini,  hanno  valorizzato  in  via  esclusiva  il criterio RAGIONE_SOCIALEa priorità, tralasciando quello RAGIONE_SOCIALEa capienza.
5.2. -Come noto, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, con la conseguenza che non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva ndo d’altro canto il potere-dovere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. 3150/2024).
-Deve infine escludersi che nel penultimo capoverso di pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sia individuabile una seconda ratio decidendi che, ad avviso del controricorrente, non sarebbe stata impugnata, poiché lì la corte d’appello non fa che ribadire l’esistenza , già nella fase concordataria, di crediti di grado poziore «che avrebbero dovuto soddisfarsi con priorità», senza alcuna attenzione al profilo RAGIONE_SOCIALEa eventuale capienza, come visto descritta nell’ordinanza n. 15945 del 2018 come «certezza di potersi comunque provvedere con la liquidità esistente (o con risorse prontamente liquidabili) anche al pagamento dei crediti di pari grado, o addirittura di grado poziore, rimasti insoddisfatti».
Va  da  sé  che  le  valutazioni  del  materiale  istruttorio  auspicate  a pag.  11  e  ss.  del  controricorso  non  possono  trovare  ingresso  in questa sede.
-Segue  di  nuovo  la  cassazione  con  rinvio,  anche  per  la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia alla  Corte  di  appello  di  Firenze,  in  diversa  composizione,  cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME