Una società committente si opponeva a un decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori di ristrutturazione, contestando l'esistenza di lavori extracontrattuali. L'impresa appaltatrice, tramite domanda riconvenzionale, chiedeva il pagamento di un importo maggiore per le opere aggiuntive. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso della committente, stabilendo che le prove, incluse le perizie e le pratiche edilizie, dimostravano una modifica sostanziale del progetto originario, legittimando la rideterminazione dell'intero compenso. Il caso evidenzia i limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
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