La Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze del difetto di legittimazione ad impugnare. Un fornitore otteneva un decreto ingiuntivo contro un committente. In un separato giudizio, il contratto veniva risolto per inadempimento del fornitore. L'appello contro la risoluzione veniva proposto da una società diversa dalla ditta individuale originaria, senza provare la successione nel rapporto. La Cassazione, in un precedente giudizio, aveva dichiarato l'appello inammissibile. Nella sentenza attuale, la Corte conferma che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti della ditta individuale (che non aveva appellato) e che l'appello inammissibile della società non ha interrotto tale processo. Di conseguenza, gli eredi del fornitore sono stati condannati a restituire le somme incassate in forza del decreto ingiuntivo, ormai revocato.
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