La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28924/2025, ha chiarito che la destinazione di un'area privata a parcheggio pubblico costituisce un vincolo espropriativo, e non conformativo, quando incide su un singolo bene in una zona già edificata. Tale vincolo svuota di contenuto il diritto di proprietà e, se reiterato, dà diritto a un indennizzo, anche se è prevista la possibilità teorica di una gestione privata tramite convenzione. La Corte ha cassato la decisione di merito che negava l'indennizzo, rinviando per un nuovo esame.
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