La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2833/2024, ha rigettato il ricorso di un ente pubblico, confermando la nullità del licenziamento di un dirigente. Il recesso, formalmente motivato dal mancato superamento del periodo di prova e, in subordine, da una giusta causa, è stato ritenuto un licenziamento ritorsivo. La Corte ha stabilito che la finalità ritorsiva, se provata come motivo unico e determinante, invalida il licenziamento anche durante il patto di prova, basandosi su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti come la mancata assegnazione di mansioni specifiche.
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