Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1284/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALEp.a.
, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 7353/2019 del Giudice di Pace di Milano pubblicata il 15.7.2019;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.3.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Contratto di trasporto -Consegna della merce al destinatario -Obbligo di pagamento al vettore
ad. 17.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 15.7.2019 il Giudice di Pace di Milano revocava il decreto ingiuntivo emesso il 2.8.2018, con il quale era stato ordinato a RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti indicata come RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 933,30 in favore di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti indicata come RAGIONE_SOCIALE) , a titolo di corrispettivo del servizio di autotrasporto documentato dalla bolla di consegna n. 2510005151 del 29.3.2018 emessa da RAGIONE_SOCIALE
Osservò il Giudice di Pace, avendo eccepito l’opponente il proprio difetto di legittimazione passiva per aver stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto di logistica ed essersi impegnata a ricevere la merce, per poi consegnarla presso i magazzini di proprietà di quest’ultima, che l’azione diretta del vettore nei confronti di tutti i soggetti della filiera del trasporto, disciplinata dall’art. 7 ter D.Lgs. 127/2010, può essere esercitata nei confronti di quanti hanno ordinato il trasporto. Nella specie, RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto rapporti solo con RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva affidato la gestione del trasporto all’opposta, tant’è che nel documento di trasporto la prima era indicata come ‘cessionante’ e XPO figurava come ‘luogo di destinazione’. RAGIONE_SOCIALE non aveva ordinato alcun trasporto, ma si era limitata a mettere a disposizione il proprio deposito in base ad un contratto di logistica, sì che non era tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto ordinato da Centrale RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza pubblicata l’11.11.2020 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto da COGNOME ai sensi dell’art. 348 -bis cod. proc. civ.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace n. 7353/2019 ricorre COGNOME, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso XPO.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1689 e 1692 cod. civ.
La ricorrente si duole per la ritenuta negazione dell’obbligo di pagamento del corrispettivo del trasporto da parte della destinataria RAGIONE_SOCIALE, la quale, pacificamente, aveva ricevuto la merce spedita da Unilever s.p.a. Tale statuizione contrasta con l’art. 1689 , comma secondo, cod. civ., in base al quale il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non solo nei diritti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ma anche nei relativi obblighi, compreso il pagamento del corrispettivo. Una volta effettuata la consegna della merce alla destinataria RAGIONE_SOCIALE, questa era tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto, mentre era irrilevante, e comunque non opponibile al vettore, il contratto di logistica intercorso con RAGIONE_SOCIALE, dalla quale l’opponente avrebbe potuto chiedere di essere manlevata.
Il motivo è fondato e non si presta al rilievo di inammissibilità prospettato dalla controricorrente, posto che in esso è contenuta una critica pertinente rispetto alla decisione impugnata.
È stato costantemente sostenuto da questa Corte che il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate -integrando un’applicazione particolare del principio di autotutela di cui all’art. 1460 cod. civ. -costituisce condizione per l’esercizio dell’azione tendente all ‘ adempimento del contratto, cioè allo svincolo e alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti e azioni che ab origine spettavano al mittente, ivi compresa l’azione risarcitoria per perdita o avaria della merce che, ai sensi dell’art. 1689 comma primo, cod. civ., al momento della riconsegna della merce, si trasferiscono al destinatario senza riserve (v. Cass., sez. III, 26 marzo 1981, n. 1775; Cass., sez. III, 22 maggio 1978, n. 2554; Cass., sez. III, 22 ottobre 1963, n. 2814).
Tale principio di diritto in seguito è stato ripreso, consentendo di differenziare i diritti condizionati al pagamento del corrispettivo dagli altri diritti che si trasferiscono al destinatario, indipendentemente dalla predetta condizione, dopo la consegna o la richiesta di consegna della merce: “In tema di contratto di trasporto di cose – che si configura come contratto a favore di terzi -il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto” (v., Cass., sez. I, 18 aprile 1994, n. 3692; sez. III, 11 maggio 1999, n. 4650; 15 luglio 2008, n. 19451; 28 novembre 2019, n. 31067; 22 settembre 2023, n. 27116).
È stato, altresì, affermato da questa Corte, e questo rileva con riferimento allo specifico argomento alla base del motivo in esame, che ‘seppure il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, concreta una stipulazione (tra mittente e vettore) a favore di terzi (destinatario), tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e 1510 cod. civ., applicabile anche nel caso in cui il trasporto di merce non è gravato da assegno, il destinatario è tenuto a pagare al vettore il compenso per il trasporto, anche se la richiesta gli perviene direttamente da quest’ultimo ‘ (v. Cass, sez. III, 4 marzo 1986 , n. 1355); se il destinatario accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con lui ‘ (v. Cass., sez. III, 21 gennaio 1998, n. 495; 20 settembre 1979, n. 4822 ); ‘ il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto ‘ (v. Cass., sez. III, 11 maggio 1999, n. 4650).
Ancora, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, è stato sostenuto da questa Corte , sempre nell’ambito della affermata natura di contratto a favore di terzo, conformemente a quanto si
legge nella Relazione ministeriale al codice civile (par. 709), ‘ il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei “diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art. 1689 comma 2, c.c. , nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell’esercizio di quei diritti.” (v., Cass., sez. III, 1° dicembre 2003, n. 18300; 20 agosto 2013, n. 19225, non massimata, ma espressamente in motivazione; 15 maggio 2018, n. 11744; 15 settembre 2020, n. 19185, non massimata, ma espressamente in motivazione).
4. In particolare, Cass. 19185/2020, cit. ha fatto presente che, per quanto persista un contrasto in dottrina sul punto, ‘ la struttura dello schema del contratto di trasporto in prevalenza riconducibile a quella del contratto a favore di terzo, si diversifica da questa nella parte in cui: a) perfeziona l’attribuzione dei diritti che nascono dal contratto in capo al destinatario, anziché dal momento della stipulazione (art. 1411 comma 2, c.c.), dal momento in cui le cose arrivano a destinazione (in cui il vettore le mette a disposizione del destinatario: art. 1687 comma 1, c.c.), o, scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne reclama la riconsegna (art. 1689 comma 1, c.c.); b) condiziona l’esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna al pagamento del corrispettivo (“dei crediti derivanti dal trasporto”) al vettore, e degli “assegni” da cui le cose sono gravate in favore del mittente, come – ad esempio – nella vendita con spedizione ex art. 1510 c.c., con “clausola porto assegno” (art. 1689 comma 2, c.c.); c) consente al vettore, arrivate le cose a destinazione, di agire direttamente nei confronti del terzo – che abbia accettato la riconsegna o, scaduto il termine previsto per l’arrivo, abbia richiesto la riconsegna della merce – per la riscossione dei propri crediti (id est del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato con il mittente) ‘.
Da qui il richiamo di Cass. 495/1998 e Cass. 18300/2003, che hanno conciliato l’assunzione della posizione passiva, rispetto all’obbligo di pagamento del corrispettivo, da parte del terzo favorito, pure estraneo al contratto stipulato dal mittente con il vettore, alla stregua dell’inserimento nella fattispecie negoziale di una delegatio solvendi disposta dal mittente nei confronti del destinatario ex art. 1269 comma primo, cod. civ. Quest’ultimo è libero di rifiutare la prestazione ex art. 1411, comma terzo, cod. civ., ma se invece intende ricevere le cose trasportate (e l’accettazione della merce o la richiesta di consegna, in tal caso viene ad integrare la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto), è tenuto ad adempiere all’onere di assumere verso il vettore il debito avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo.
Assunzione dell’obbligo che, il combinato disposto degli artt. 1689 comma 2, c.c. e 1692 c.c. (che impone al vettore di richiedere il pagamento al destinatario, se non intende perdere le azioni contro il mittente), ricollega come effetto legale del ritiro della merce arrivata a destinazione. Ne segue che “se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare; ed anzi, con l’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario ha luogo, ex lege , anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al destinatario (“salva l’azione verso il destinatario” ex art. 1692 c.c.)…..” (v. Cass. 495/1988 cit., in motivazione).
Deve essere, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: “Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì, ex art. 1689, comma secondo, cod. civ., nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e
quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell’esercizio di quei diritti”.
Da quanto riportato nella sentenza impugnata risulta che la merce di cui alla bolla di consegna n.2510005151 del 29.3.20018 è stata consegnata a RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, quest’ultima era tenuta a corrispondere il compenso di trasporto al vettore. Il Giudice di Pace ha disatteso il su indicato principio di diritto. La sentenza impugnata è errata e, pertanto, deve essere cassata.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti:
con il secondo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. (La ricorrente si duole per aver ritenuto il Giudice di Pace d’ufficio, senza stimolare il contraddittorio sul punto, che nel contratto di trasporto figurava quale mittente RAGIONE_SOCIALE senza che nessuna delle parti in causa avesse eccepito la circostanza);
con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 (La ricorrente censura la sentenza del Giudice di Pace, là dove ha escluso che RAGIONE_SOCIALE ricevendo la merce, pur figurando quale soggetto della filiera del trasporto, non fosse tenuta al pagamento del corrispettivo del trasporto. L’art. 2, comma primo, D.Lgs. 286/2005 indica come soggetti della filiera di trasporto: il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario della merce e il sub vettore. RAGIONE_SOCIALE aveva ammesso di aver assunto sia il ruolo di vettore sia di caricatore della merce nell’ambito del contratto di logistica e, in quanto tale, sebbene anche sul punto non fosse stato stimolato il contraddittorio tra le parti, erroneamente è stata negata la possibilità di esercizio dell’azione diretta ex art. 7 ter D.Lgs. 286/2005).
Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7353/2019 deve essere disposta la cassazione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo,
cod. proc. civ., non dovendo procedersi a ulteriori accertamenti di fatto, condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE di euro 933,30 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Pone a carico di RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di merito, liquidate quanto al giudizio di primo grado in euro 21,50 per esborsi ed euro 330 per competenze professionali, e quanto al giudizio di secondo grado in euro 1.020 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7353/2019 e, decidendo nel merito, condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE di euro 933,30 oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna la controricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida quanto al giudizio di primo grado in euro 21,50 per esborsi ed euro 330 per competenze professionali, quanto al giudizio di secondo grado in euro 1.020 per competenze professionali, quanto al giudizio di legittimità in euro 200,00 per esborsi ed euro 920 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 17 marzo 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME