Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8783 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 8783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso 32103-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME AUGUSTO;
– intimato – avverso la sentenza n. 87/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/04/2019 R.G.N. 214/2017;
Oggetto
FONDO DI GARANZIA
PAGAMENTO TFR
R.G.N. 32103/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2024
PU
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di prime cure che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare la differenza tra la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore verso il datore per TFR e le somme corrisposte, allo stesso titolo, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, con trattenuta per l’imposta.
La Corte territoriale, premesso che il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per un importo netto a titolo di TFR e che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cui il lavoratore si era rivolto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘infruttuoso recupero RAGIONE_SOCIALEe somme dal datore) aveva liquidato le spettanze considerando le somme di cui al decreto ingiuntivo come lorde, e quindi effettuando trattenuta fiscale sulle stesse, ha ritenuto che l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dovesse riguardare la somma come richiesta del lavoratore.
Ha chiesto la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi avverso il quale la parte privata non ha svolto attività difensiva.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2120 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5 e 7, RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 297 del 1982, degli artt. 633 e 474 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’obbligo del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riguardasse il TFR lordo ancorché richiesto in sede monitoria ed esecutiva (individuale) come netto.
Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 297 del 1982, RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.P.R. n. 600 del 73, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale trascurato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché sostituto di imposta, è obbligato alle ritenute erariali di Legge.
I motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
La particolarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, delineata nello storico di lite, è data dal fatto che la somma richiesta dal lavoratore al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a titolo di TFR, è al netto RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha considerato tale somma ed ha operato su di essa (nuovamente) le ritenute erariali.
Questa Corte si è già occupata, in più occasioni, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass. nn. 8406, 8517 del 2023; 23515 del 2024) e ha evidenziato come, fermi i principi di diritto elaborati in relazione all’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque, calibrarsi in ragione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità del caso concreto.
Si è rimarcata, pertanto, la natura previdenziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione a carico del RAGIONE_SOCIALE e la sua autonomia rispetto
al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosi anche che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di sostituto di imposta, deve operare tutte le trattenute di legge.
In riferimento a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e di Cass n. 25663 del 2017, si è affermato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull’importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pretendere che un lavoratore sia assoggetto, per due volte, alla medesima trattenuta di natura fiscale.
Rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la Corte ha precisato, nei recenti arresti citati, è che, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale, l’RAGIONE_SOCIALE deve fare sempre riferimento alle somme lorde dovute al lavorator e e ciò sia nel caso in cui la richiesta d’intervento del RAGIONE_SOCIALE faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto. In quest’ultimo caso, l’RAGIONE_SOCIALE deve provvedere alla conversione al lordo RAGIONE_SOCIALEe somme richieste e determinare l’importo da trattenere per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’imposta, salvo che le ritenute siano state già operate e versate all’Erario.
Conseguentemente al lavoratore va liquidata la corrispondente somma al netto e l’indicato procedimento contabile va rispettato anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette (Cass. n. 8517 del 2023, cit., in motivazione); procedimento non seguito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che pretende di operare le ritenute su una somma che, in base all’accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il
netto RAGIONE_SOCIALE‘emolumento maturato dal lavoratore e non corrisposto dal datore di lavoro.
In questa prospettiva, il ricorso va dunque rigettato.
Non si provvede alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2024.