Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18229/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
–NOME – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 1372/2021 depositata il 30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14349/2017 emesso, su richiesta di CTA, dal Tribunale di Monza, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 111.087,10 quale corrispettivo per una serie di trasporti.
La opponente NOME eccepì in via preliminare che il credito era prescritto, e nel merito chiese la revoca del decreto ingiuntivo in quanto nulla era dovuto.
Si costituì l ‘ opposta CTA chiedendo il rigetto dell ‘ opposizione. CTA allegò di avere effettuato trasporti che avevano quale destinataria RAGIONE_SOCIALE, e che essa aveva operato quale sub-vettore su incarico di RAGIONE_SOCIALE. La stessa lamentò che i trasporti non le erano stati retribuiti e sostenne che il corrispettivo gravava su RAGIONE_SOCIALE, quale destinatario della merce, in base agli artt. 1689 e 1692 c.c.
Con sentenza 418/2020, il Tribunale di Monza revocò il decreto ingiuntivo e condannò CTA al pagamento delle spese di giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta sentenza CTA propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Milano, esponendo di avere eseguito le prestazioni commissionatele da RAGIONE_SOCIALE e che sussisteva un valido contratto di trasporto intercorso fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in virtù del quale RAGIONE_SOCIALE aveva affidato a RAGIONE_SOCIALE il servizio di ritiro dei resi editoriali presso alcuni distributori con consegna presso i propri magazzini.
CTA chiese pertanto la riforma della sentenza del Tribunale di Monza e la conferma del decreto ingiuntivo n. 14349/2017, anche tenuto conto del fatto che il credito non era prescritto, stante la tempestiva interruzione effettuata con la costituzione in mora notificata.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell ‘ appello e la conferma integrale della sentenza appellata. In via subordinata chiese che venisse accertata l ‘ intervenuta prescrizione dei diritti al corrispettivo del trasporto azionati da CTA, con conseguente revoca e/o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 1372/2021, depositata in data 30/4/2021, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Milano ha rigettato l ‘ appello, condannando CTA alla rifusione delle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso con ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo la ricorrente principale denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all ‘ art. 1689 comma 2 cod. civ. e dell ‘ art. 1692 comma 2 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ , sostenendo che quando le merci sono pervenute alla società destinataria, che le ha ritirate per sua stessa ammissione, tale società deve ritenersi, solo per questo, obbligata a corrispondere il corrispettivo del trasporto al subvettore.
A detta della ricorrente, la Corte territoriale è caduta in contraddizione, poiché gli stessi presupposti per i quali ha accertato l ‘ inadempimento di CTA e la conseguente risoluzione contrattuale non sono stati poi giudicati idonei ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno. Inoltre, a detta della ricorrente, ‘ per i medesimi fatti di causa, nessuno dei soggetti passivi sopra individuati, ovvero, committente dei trasporti e destinatario delle merci, sono stati entrambi sollevati dall ‘ obbligo di pagamento
dell ‘ obbligazione pecuniaria del trasporto in favore di COGNOME quale vettore effettivo del trasporto eseguito in favore di RAGIONE_SOCIALE, le cui prestazioni non sono in discussione. Ma soprattutto, ciò che è sconcertante, è costituito dal dato oggettivo che, la Corte Meneghina fa emergere implicitamente dalla stesura della propria motivazione. Infatti, la Corte di Appello, non è in grado di individuare il soggetto legittimato passivo a cui il vettore possa rivolgersi per fare valere le proprie ragioni di credito, avendo escluso dal novero dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell ‘ obbligazione in un solo colpo sia il committente dei trasporti sia il destinatario delle merci ‘ (così a p. 8 del ricorso).
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è soggetto diverso dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la ‘ dichiarazione di volerne profittare ‘ , ai sensi dell ‘ art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo ( ex multis , Cass., sez. III, ord. 15/05/2018, n. 11744; conformi Cass., sez. 6-2, ord. 03/08/2021, n. 22149; Cass., sez. III, sent. 01/12/2003, n. 18300 ‘ Il trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è, come è noto, una stipulazione, tra mittente e vettore, le sole parti in senso tecnico del contratto, a favore del terzo (destinatario). E ‘ naturale pertanto che chiunque, purché vi abbia interesse, può assumere l ‘ iniziativa di una siffatta stipulazione a favore del terzo, con la quale tuttavia, in base ai princìpi generali della materia, viene a quest ‘ ultimo attribuita la semplice titolarità di un diritto e giammai un debito (art.1411 c.c.).
A differenza però di quanto avviene nel contratto a favore di terzi, il destinatario non può dichiarare di voler profittare del contratto fin dalla sua stipulazione, ma deve attendere che il trasporto sia avvenuto e le cose siano state fisicamente dislocate nel luogo di destinazione, solo da tale momento essendo abilitato a rendersi titolare dei diritti che derivano dal contratto. Più precisamente, ai sensi dell ‘ art. 1689 c.c., i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario solo dal momento in cui quest ‘ ultimo, essendo a conoscenza che le cose sono giunte a destinazione ovvero essendo scaduto il termine entro il quale le cose sarebbero dovute giungere a destinazione, richiede la consegna delle cose stesse al vettore. Fino alla dichiarazione del destinatario, il contratto resta efficace nei confronti del mittente stipulante e a questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore promittente (art.1411 c.c.) ‘
2.1 La Corte territoriale, premessa l ‘ adesione a tali principi giurisprudenziali, ha motivato al riguardo che nel caso di specie non risulta contestato in giudizio: (i) che il trasporto effettuato dal sub vettore CTA sia avvenuto per iniziativa del vettore principale RAGIONE_SOCIALE; (ii) che la consegna a RAGIONE_SOCIALE sia avvenuta, e che quindi RAGIONE_SOCIALE abbia profittato del trasporto, con ciò integrandosi gli estremi della norma di cui all ‘ art 1411 c.c.; (iii) dal che conseguiva la legittimazione di CTA di richiedere a RAGIONE_SOCIALE il pagamento dei trasporti effettuati (cfr. pp. 8-9 della sentenza). Ha tuttavia aggiunto che ‘ Senonché CTA, pur provando l ‘ interruzione della prescrizione mediante atto di messa in mora del 25/5/2015, non ha fornito la prova richiesta da controparte circa il fatto che i trasporti dei quali si chiede il pagamento, e cioè quelli di cui alla richiesta monitoria per euro 111.087,10, siano relativi alle merci destinate a RAGIONE_SOCIALE ‘ (così a p. 9, 4° §, della sentenza).
2.2 In realtà, « il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ‘ ipso iure ‘ al mittente non soltanto nei ‘ diritti nascenti dal
contratto di trasporto verso il vettore ‘ , ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell ‘ art. 1689, 2° comma, cod. civ., nell ‘ obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è ‘ condicio iuris ‘ dell ‘ esercizio di quei diritti (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 cit., cui si è allineata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018) » (così Cass., sez. III, ord. 15/09/2020, n. 19185; conforme Cass., sez. 6-3, ord. 03/08/2021, 22149).
2.3 Nel caso di specie, non è contestata l ‘ esecuzione dei servizi di trasporto effettuati dal sub-vettore CTA su iniziativa del vettore principale RAGIONE_SOCIALE in favore della società RAGIONE_SOCIALE; parimenti accertata e incontestata è l ‘ effettiva consegna delle merci in favore della società RAGIONE_SOCIALE, la quale, con il ritiro delle merci, ha profittato del trasporto, integrando gli estremi del disposto di cui all ‘ art. 1411 c.c., come motivato dalla stessa sentenza gravata (p. 9 della sentenza).
2.4 Di conseguenza, alla stregua dei principi sopra riportati, l ‘ obbligo di NOME di pagare il corrispettivo a NOME deriva dal fatto che la prima ha accettato la riconsegna delle merci nel proprio deposito, come risulta dalla bolle di consegna regolarmente sottoscritte, anche se nessun rapporto contrattuale è mai esistito tra RAGIONE_SOCIALE e CTA, in quanto è proprio la riconsegna delle merci da parte del vettore al destinatario indicato nelle bolle di consegna a determinare l ‘ obbligo di pagamento delle spese di trasporto.
2.5 La sentenza, pur muovendo da premesse corrette, non ha pertanto fatto corretta applicazione concreta dei principi sopra richiamati.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, assorbito il ricorso incidentale [ con il quale la ricorrente incidentale denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5,
c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli art. 345 e 346 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ‘ , esponendo di aver eccepito, fin dalla comparsa di costituzione in appello, la formulazione di domande nuove, e quindi inammissibili, in sede d ‘ appello da parte dell ‘ odierna ricorrente CTA (nello specifico, secondo la controricorrente, la domanda volta ad accertare l ‘ esistenza di un contratto di subtrasporto con beneficiaria di tale trasporto, ex art. 1411 c.c, RAGIONE_SOCIALE) ( 1° motivo ); denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2951 c.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ , in quanto la Corte territoriale, affermando l ‘ intervenuta prescrizione per effetto della comunicazione in data 25/5/2015, è incorsa nel lamentato vizio in relazione all ‘ art. 2951 c.c., avendo ritenuto non applicabile tale norma, sostenendo che ‘ documentalmente tale interruzione per effetto della lettera 25/5/2015 citata non può essere avvenuta, essendo già maturato a tale data il termine annuale previsto dall ‘ art., 2951 c.c. rispetto alle asserite prestazioni, che per stessa affermazione ed ammissione della CTA sarebbero riferibili al periodo ottobre 2012 -giugno 2013 ‘ (2° motivo ); denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli art. 1689 e 1411 c.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ , in quanto presupposto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 1689 c.c. al contratto di subtrasporto è che il destinatario risulti essere terzo beneficiario, mentre nel caso di specie NOME era al contempo mittente e destinataria di beni propri (copie delle sue pubblicazioni), delle quali non ha certamente richiesto la riconsegna operando semplicemente la ricezione di quanto da lei stessa commissionato e fermo restando la non riferibilità dei trasporti dedotti da CTA., sicché fanno difetto i presupposti per l ‘ applicazione dell ‘ art. 1689, ai sensi della già richiamata Cass., sez. III, sent. 01/12/2003, n. 18300. Sempre in relazione all ‘ art. 1689 c.c., la ricorrente incidentale rileva che la norma prevede la richiesta di ‘ riconsegna ‘ della merce da parte del
terzo, e cioè la manifestazione di voler approfittare del contratto altrui, circostanza non rinvenibile nel rapporto dedotto, ove NOME, che non aveva alcun rapporto con COGNOME, in quanto committente e destinataria, era portatrice dell ‘ unico interesse quale unica parte. Neppure vi è stata la richiesta in sé considerata, peraltro illogica per il motivo di cui sopra e che per quanto non si richiedano forme particolari, deve comunque consistere in un atto consapevole con il quale il destinatario esprime la volontà di aderire al contratto tra altri soggetti ( 3° motivo ) ], con rinvio alla Corte di Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, disponendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l ‘ incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.