SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12854 2025 – N. R.G. 00010646 2021 DEPOSITO MINUTA 20 09 2025 PUBBLICAZIONE 20 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado10646/2021 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO in virtù di procura allegata telematicamente all’atto introduttivo;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo attuale studio in Roma, INDIRIZZO in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -nolo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
In decisione all’udienza in data 22 maggio 2025 con la concessione dei termini di legge, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell’atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.17065/2020 del giorno 2.11.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.44143/2020, con il quale era ingiunto alla RAGIONE_SOCIALEil pagamento, in favore della dell’importo di euro 5.694,00, oltre interessi e spese del monitorio, liquidate in €.730,00 per compensi e 145,50 per esborsi.
Detto pagamento era richiesto dalla parte opposta per il pagamento delle fatture relative ai compensi dovuti in relazione al contratto di nolo di ponteggi intercorso tra le parti.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e mutato il rito introdotto con ricorso ex art.702 bis c.p.c..
La parte opponente chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo l’avvenuto pagamento della sorte capitale e ritenendo non dovuti interessi moratori e spese del monitorio, nonché, in ogni caso, di condannare controparte ex art.96 c.p.c.
In subordine, chiedeva di condannare essa opponente al solo pagamento delle spese legali e degli interessi moratori, parametrati all’ultimo versamento effettuato dopo l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma comunque prima della notificazione dello stesso.
La società opposta si costituiva in giudizio non contestando l’intervenuto pagamento della sorte capitale e chiedendo:
in via principale, il rigetto dell’atto di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme dovute dall’odierna opponente a titolo di spese della procedura monitoria ed interessi moratori;
in via subordinata, di accertare la legittimità dell’azione monitoria, nonché, comunque, il diritto di essa opposta al pagamento degli interessi di mora (rimasti impagati) e delle connesse spese legali e, per l’effetto, di condannare la parte opponente al rimborso in suo favore delle spese della procedura monitoria e degli interessi moratori così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, di rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
Il Tribunale, preliminarmente, rileva come vada dichiarata la cessata materia del contendere in ordine al pagamento della sorte capitale, circostanza non contestata e documentata dalla parte opponente.
In ordine agli interessi, essendo stato tardivo l’intervenuto pagamento delle fatture rispetto alle scadenze di pagamento delle stesse, come pattuite nell’ordine inerente al contratto di nolo in oggetto, e considerato che trattasi di transazioni commerciali, sono dovuti alla parte opposta gli interessi ex art.231/2002 sugli importi delle singole fatture dalla scadenza all’avvenuto saldo.
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la va condannata al pagamento, in favore della degli interessi ex art.231/2002 sugli importi delle singole fatture in oggetto dalla scadenza all’avvenuto saldo.
In ordine alle spese del monitorio, premesso che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. II, ordin.29642/2020), ‘la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto’ si rileva come, nel caso di specie la parte più consistente del pagamento della sorte capitale era stata versata prima dell’emissione del decreto, mentre la residua sorte capitale era stata versata prima della notificazione del decreto stesso.
Si ritiene, quindi, che, anche se nel caso di specie parte del pagamento è avvenuto dopo l’emissione del decreto, rilevato che, come detto, la fondatezza del decreto deve ‘essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto’, si ritiene che anche in questo caso le spese del monitorio possano rimanere a carico della parte ingiungente, essendo stata pagata la sorte capitale, comunque, prima della notifica del decreto.
Non si ritiene vi siano i presupposti per la chiesta pronuncia ex art.96 c.p.c. nei confronti della parte opposta, in quanto la parte opponente è rimasta soccombente in ordine alla richiesta di interessi.
Per quanto detto, si ritiene assorbita la questione di ammissibilità della produzione della documentazione di parte opponente relativa alla corrispondenza intercorsa tra le parti per la riservatezza della stessa, in quanto documentazione superflua ed irrilevante.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese del procedimento nei limiti di un quarto; rilevata la prevalente soccombenza della parte opponente, la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, per i residui tre/quarti.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo nel loro complesso (su cui calcolare i tre/quarti) in conformità ai criteri e tariffe di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) per lo scaglione di valore di competenza.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della sorte capitale con revoca del decreto ingiuntivo n.17065/2020 del giorno 2.11.2020 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.44143/2020;
condanna la al pagamento, in favore della degli interessi ex art.231/2002 sugli importi delle singole fatture azionate, dalla scadenza all’avvenuto saldo;
rigetta la richiesta di parte opposta della condanna di parte opponente al pagamento delle spese del monitorio e rigetta la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto;
condanna la alla rifusione, in favore della dei residui tre/quarti delle spese di lite che si liquidano complessivamente (su cui calcolare i tre/quarti)
in € 1.600,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 20.09.2025
Il Giudice
NOME COGNOME