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Pagamento prima della notifica: chi paga le spese?

Una sentenza chiarisce le conseguenze del pagamento di un debito avvenuto dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo ma prima della sua notifica. Il Tribunale di Roma ha stabilito che, in tal caso, il decreto va revocato e le spese della procedura monitoria non sono dovute dal debitore, il quale resta però obbligato a corrispondere gli interessi di mora maturati. La decisione si fonda sul principio che la fondatezza del decreto, ai fini delle spese, va valutata al momento della notifica e non del deposito.

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Pubblicato il 27 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Pagamento prima della notifica: una guida alle spese legali

Il tempismo nei pagamenti è cruciale, specialmente quando è in corso un’azione legale. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre un’importante lezione sull’effetto del pagamento prima della notifica di un decreto ingiuntivo. Comprendere questa dinamica può fare la differenza tra dover sostenere ingenti spese legali o evitarle del tutto, pur rimanendo obbligati a versare gli interessi per il ritardo.

Il Contesto del Caso

La vicenda nasce da un contratto di noleggio di ponteggi. Una società creditrice, non avendo ricevuto il pagamento di alcune fatture, ottiene un decreto ingiuntivo per un importo di circa 5.700 euro, oltre a interessi e spese legali.

Il punto cruciale della controversia è ciò che accade dopo: la società debitrice salda l’intero importo del capitale dovuto dopo l’emissione del decreto da parte del giudice, ma prima di riceverne la notifica ufficiale. A seguito di ciò, la debitrice si oppone al decreto, sostenendo di non dover pagare né le spese della procedura monitoria né gli interessi, dato che il debito principale era stato estinto.

L’impatto del pagamento prima della notifica sulle spese

Il Tribunale ha affrontato la questione centrale: chi deve sostenere i costi della procedura di ingiunzione se il debito viene saldato prima che l’ordine di pagamento venga formalmente notificato al debitore?

Richiamando un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (ordinanza n. 29642/2020), il giudice ha chiarito un principio fondamentale: la fondatezza del decreto ingiuntivo, ai fini della condanna alle spese, non deve essere valutata al momento del suo deposito in tribunale, ma al momento della sua notificazione.

Questo significa che se al momento della notifica il credito per il capitale è già stato soddisfatto, il decreto ingiuntivo perde la sua giustificazione. Di conseguenza, le spese legali sostenute dal creditore per ottenerlo non possono essere addebitate al debitore.

La Decisione del Tribunale

Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha preso una decisione articolata che bilancia le ragioni di entrambe le parti.

Ripartizione delle Spese e Interessi di Mora

Il giudice ha innanzitutto revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato cessata la materia del contendere per la sorte capitale. Tuttavia, ha specificato che il pagamento tardivo, sebbene avvenuto prima della notifica, non cancella il diritto del creditore a ricevere gli interessi di mora maturati dal giorno di scadenza delle fatture fino al saldo effettivo. Pertanto, la società debitrice è stata condannata a pagare tali interessi.

Per quanto riguarda le spese legali, la sentenza ha distinto due fasi:

1. Spese della fase monitoria (decreto ingiuntivo): Sono state poste interamente a carico del creditore, poiché il pagamento del capitale prima della notifica ha reso ingiustificata, a posteriori, la procedura.
2. Spese della fase di opposizione: Essendoci una soccombenza reciproca (la debitrice ha ottenuto la revoca del decreto ma è stata condannata a pagare gli interessi), il Tribunale ha compensato le spese per un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico della debitrice, considerata la parte prevalentemente soccombente.

Le Motivazioni

La logica della decisione risiede nella distinzione tra il diritto sostanziale al credito e le regole procedurali per il suo recupero. Il diritto del creditore a ottenere il pagamento, inclusi gli interessi per il ritardo, è fuori discussione. Tuttavia, il diritto a vedersi rimborsate le spese per un’azione giudiziaria dipende dalla necessità di tale azione al momento in cui essa produce i suoi effetti per la controparte, ovvero con la notifica. Poiché il debito era già stato estinto, la notifica del decreto ingiuntivo non era più necessaria per recuperare il capitale, e quindi i relativi costi non potevano essere addebitati al debitore.

Le Conclusioni

Questa sentenza offre due importanti indicazioni pratiche. Per i debitori, dimostra che agire con prontezza, anche se in ritardo, può portare a un significativo risparmio sulle spese legali di un’eventuale procedura monitoria. Per i creditori, sottolinea l’importanza di verificare lo stato dei pagamenti prima di procedere con la notifica di un decreto ingiuntivo, per evitare di doverne sostenere i costi. In ogni caso, il diritto a percepire gli interessi di mora per il ritardato pagamento rimane un punto fermo a tutela di chi ha subito il danno dal mancato rispetto delle scadenze.

Se pago un debito dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo ma prima della sua notifica, devo pagare le spese legali del decreto?
No, secondo questa sentenza, se il pagamento del capitale avviene prima della notifica formale, le spese della procedura monitoria (cioè per ottenere il decreto) restano a carico del creditore.

Il pagamento del capitale prima della notifica mi esonera anche dal pagamento degli interessi di mora?
No, il pagamento tardivo del debito principale non elimina l’obbligo di versare gli interessi di mora maturati dalla data di scadenza originaria fino al giorno dell’effettivo pagamento.

Chi paga le spese del giudizio di opposizione se il decreto viene revocato per pagamento avvenuto prima della notifica?
Le spese vengono ripartite in base alla soccombenza reciproca. Nel caso analizzato, l’opponente (debitore), pur ottenendo la revoca del decreto, è stato condannato a pagare gli interessi. Essendo risultato parzialmente perdente su questo punto, ha dovuto rimborsare la maggior parte (tre quarti) delle spese di lite del giudizio di opposizione alla controparte (creditore).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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