SENTENZA TRIBUNALE DI TRENTO N. 279 2025 – N. R.G. 00002642 2023 DEL 01 04 2025 PUBBLICATA IL 01 04 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE
In persona del AVV_NOTAIO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
in persona del legale rappresentante con sede legale in INDIRIZZO (P. IVA ) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bolzano (C.F. ), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed in calce all’atto di citazione presso il cui studio, sito in INDIRIZZO e la sua pec elegge domicilio; Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona del l.r.p.t., corrente in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F. e NOME COGNOME (C.F. ) del Foro di Verona, in forza di procura allegata al ricorso monitorio rubricato al n. 2094/23 R.G. Tribunale di Trento, e domiciliatrice nel loro studio in INDIRIZZO; Controparte_1 P.IVA_2 C.F._2 C.F._3
OPPOSTA
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE
In via principale:
-accogliere l’opposizione e per l’effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 691/2023 del 01.09.2023 reso nel procedimento R.G. 2094/2023 IL Tribunale di Trento perché infondato in fatto tenendo indenne parte attrice / opponente da qualsivoglia pretesa creditoria ex adverso azionata;
-tenere indenne dal pagamento di spese di giudizio, accessorie e tassa di registro relative alla fase monitoria di cui al decreto ingiuntivo n. 691/2023 dd. 01.09.2023 -Parte_1
In via istruttoria:
si insta fin d’ora, nel caso di contestazione, per l’ammissione dei capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante di sulle circostanze dedotte in parte narrativa, da intendersi qui integralmente rretroscritti, premessa la parola ‘loro’, espunto da ogni commento e valutazione, con riserva di indicare i testi. Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di compenso professionale oltre 4% C.A.P. 22% IVA, rimborso delle spese generali nella misura 15% ex D.M. 147/22 e di ogni successiva spesa occorenda.
CONCLUSIONI DELL’OPPOSTA
-condannare la società in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma pari a € 5.721,00 in favore dell’odierna opposta; Parte_1
-condannare controparte a rifondere le spese legali, oltre anticipazioni ed accessori come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 02.08.2023, il Tribunale di Trento con decreto n. 691/2023 dd. 31.08.2023, ingiungeva a di pagare, in favore di la somma di € 14.721,00, oltre ad interessi e spese di procedura, in relazione alla fattura n. 74/E dd. 04.09.2020, rimasta impagata. Parte_1 Controparte_1
Avverso detto decreto ingiuntivo -notificato in data 06.09.2023 unitamente al ricorso monitorio -proponeva opposizione con atto di citazione dd. 16.10.2023, notificato in pari data, chiedendo, in via principale, accogliere l’opposizione e, per l’effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo stesso in quanto infondato in fatto, in via subordinata, accertare l’erroneità e/o illegittimità della somma ingiunta, rideterminando per l’effetto il suo importo; spese di giudizio rifuse. Parte_1
In particolare, a sostegno dell’opposizione esponeva: 1) che aveva eseguito per conto dell’opponente presso un cantiere di Cavalese posa di pavimenti in porfido, di cui alla fattura n. 74NUMERO_DOCUMENTOE dd. 04.09.2020, azionata in sede monitoria; 2) che la somma ingiunta era errata, avendo provveduto l’opponente a versare gran parte dell’importo fatturato; 3) che a comprova di ciò Parte_1 Controparte_1
tramite il proprio legale, chiedeva in data 08.05.2023, a saldo dell’importo fatturato, la somma di € 5.721,00 (v. all. 2); 3) che nonostante l’intervenuto pagamento e la pec Controparte_1
inviata da in data 08.05.2023, veniva notificato in data 06.09.2023 il decreto ingiuntivo opposto per l’importo di €14.721,00. CP_1
Costituitosi con comparsa dd. 11.12.2023 l’opposta la quale, nel riconoscere l’effettuazione da parte dell’opponente di pagamenti in acconto per complessivi €9.000,00, chiedeva, in via preliminare, emettere, nei confronti di ordinanza di condanna ex art. 186 ter cpc al pagamento della somma di €5.721,00, in via principale, condannare l’opponente al pagamento della somma di €5.721,00 in favore dell’opposta; spese di giudizio rifuse . Controparte_1 Parte_1
Con ordinanza dd. 03.05.2024 il G.I., nell’accogliere l’istanza ex art. 186 ter cpc formulata da parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 11.12.2023, ordinava a di pagare immediatamente, in favore di la somma di €5.721,00, oltre alla rifusione delle spese, fissando udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1 Controparte_1
All’udienza dd. 12.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, preme evidenziare, per un verso, che l’opponente non ha eccepito alcunché in ordine alla prestazione resa da controparte, limitandosi a contestare l’entità dell’importo a saldo, dovuto nella minor misura di €5.721,00 rispetto alla somma ingiunta pari ad € 14.721,00, stante l’intervenuto pagamento di €9.00,00 Per l’altro, che nel riconoscere il pagamento di detto importo, ha sostanzialmente ammesso l’erroneità della somma richiesta in sede monitoria. Controparte_1
In punto di diritto si rammenta che ‘la disciplina contenuta nell’art. 186 ter, con riferimento all’ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita, infatti detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui gli artt. 177 e 178, c 1, e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale’ (v. Cass. S.U. nn. 1820/2007 e 22245/2006).
Ne consegue, previa revoca sia del decreto ingiuntivo opposto che dell’ordinanza ex art. 186 ter cpc dd. 03.05.2024, la condanna dell’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di €5.721,00.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– revoca l’ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa in data 03.05.2024;
– condanna l’opponente, in persona del legale rappresentante pro -tempore, al pagamento, in favore dell’opposta, in persona del legale rappresentante pro – tempore, della somma di €5.721,00; -spese di giudizio interamente compensate.
Trento, 01.04.2025
Dott. NOME COGNOME