SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1332 2024 – N. R.G. 00000638 2023 DEL 06 11 2024 PUBBLICATA IL 07 11 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO CIVILE SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME      – Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME        – Consigliere istruttore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:contratto di compravendita
Fra:
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sito in INDIRIZZO Ł elettivamente domiciliato, come da mandato  in atti Parte_1
Appellante –
-contro-
Controparte_1
e
CP_2
-Appellati contumaci –
Conclusioni delle parti
Per l’appellante :
‘Piaccia  alla  Corte  di  Appello, contrariis  reiectis ,  in  parziale riforma della sentenza n. 2879/2022 del Tribunale di Genova:
– accertare che i Signori e non hanno adempiuto all’obbligazione di pagamento della somma di € 75.000,00 in f avore CP_1 CP_2
prevista dal contratto di vendita 26/07/2012; Parte_2
 conseguentemente,  condannare  i  Signori e a pagare  all’appellante,  a  integrazione  della  somma  di  €  45.000,00 stabilita  in  primogrado,  l’ulteriore  somma  di  €  30 .000,00,  oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalla scadenza del 31/07/2014′ Per gli appellati: CPNUMERO_DOCUMENTO1 CP_2
‘
IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale di Genova con la sentenza n.2879 del 20 dicembre 2022 decideva due cause riunite.
Nella  prima (RG  n.  12799/18)
,  in  origine  un  rito  semplificato, chiamava in giudizio e chiedendo  il  pagamento  del  residuo  prezzo  di  75.000,00  €  (  sui 150.000,00 € pattuiti) in relazio ne alla vendita ai convenuti di un immobile con atto del 26 luglio 2012. Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e si costituivano riconoscendosi debitori  della  somma  di  45.000  €  (in relazione  alla  quale  venne emessa  una  ordinanza  ex  art.  186  ter  c.p.c.  di  pari  importo)  ma sostenendo che avevano versato su indicazione della la somma di 30.000,00 Euro su un conto corrente in Polonia di producendo la documentazione relativa al bonifico. Controparte_1 Controparte_3 Pt_1 Persona_1
Nella  seconda  causa (RG  n.  3919/2020 ) citava  in giudizio sostenendo che con lui aveva fatto un contratto per l’acquisto di uno strumento finanziario internazionale con garanzia di restituzione del capitale ed interessi annui del 3%. Parte_1 Controparte_4
La versava l’importo di 50.000 € sempre sullo stesso con to corrente in Polonia di , che si qualificava come director del facilitator . Pt_1 Persona_1 CP_5
In  base  a  quanto  esposto  la domandava  la  condanna  alla restitu zione dell’importo versato oltre al risarci mento dei danni. Le due cause erano riunite. Pt_1
Il  Tribunale con  la  sentenza  nella  seconda  causa  riteneva  il contratto nullo perchØ assolutamente generico, non riteneva accoglibile la domanda di restituzione di 50.000,00 Euro in quanto non versata al ma alla ; riconosceva però un risarcimento del danno di 50.000 € a favore dell’attrice. CP_4 Parte_3
Per quanto riguarda la prima causa il Tribunale se condannava i due convenuti a versare la somma di 45.000,00 di cui si riconoscevano debitori, riteneva per contro che effettivamente avessero pagato una parte del prezzo con il versamento ad Parte_3
Infatti:
-il conto corrente della dove i due convenuti avevano versato 30.000,  Euro    era  esattamente  lo  stesso  in  cui  la aveva versato l’importo di 50.000,00 Euro; Per_1 Pt_1
-la teste aveva confermato che la aveva detto ai due acquirenti di versare una parte del prezzo che dovevano pagare su quel conto corrente; Tes_1 Pt_1
-meno credibile appariva il teste , figlio della -non  esistevano altri elementi per sostenere che i due acquirenti conoscessero a loro volta la e facessero investimenti presso la stessa; Testimone_2 Pt_1 Per_1
-era  stata  la  stessa nei  suoi  atti  a  sostenere  che  la provvista per effettuare la provvista per l’investimento estero era stata ottenuta vendendo un suo immobile; Pt_1
-non  si  poteva  escludere  che  la volesse  effettuare  un investimento aggiuntivo di altri 30.000 Euro a quello originario di 50.000,00 Euro; Pt_1
-il fatto che i due acquirenti avessero tempo fino al 31 luglio 2014 per effettuare il saldo prezzo non inficiava la ricostruzione.
-le causali dei versamenti fatti dalla e dai due acquirenti riportavano rispettivamente ‘accto casa ‘e ‘saldo 1° casa’ indizio di un collegamento di due tranche di investimento. Pt_1
proponeva appello limitatamente al suo rapporto con e chiedendo  la  condanna  degli Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
stessi a pagarle la residua somma di 30.000,00 €. Secondo l’appellante sul fatto oggettivo che sia i due appellati sia lei avevano versato rispettivamente 30.000 e 50.000 alla il Tribunale  aveva  costruito  una  serie  di  presunzioni  su  cui  aveva costruito ulteriori presunzioni. Per_1
Infatti:
-ben potevano e avere anche loro Controparte_1 Controparte_3
fatto degli investimenti tramite la Per_1
-era poco credib ile che l’indicazione di effettuare il versamento fosse  fatta  oralmente  senza  che  gli  appellati  pretendessero  una dichiarazione scritta;
-la teste era poco credibile essendo poco probabile che fosse in loco  ed era smentita dalla testimonianza del figlio della che era sicuramente piø attendibile; Tes_1 Pt_1
-era naturale che la non avesse ipotizzato eventuali rapporti fra e e la perchØ la cosa era irrilevante ai fini di causa; Pt_1 Controparte_1 Controparte_3 Per_1
-la somma derivante dalla vendita immobiliare e reinvestita nello strumento finanziario estero ammantava appunto a 50.000,00 e e niente altro;
-aveva  errato  il  Tribunale  a  non  considerare  che  la  somma  di 30.000,00 Euro era ulteriore rispetto all’accor do della con Pt_1
CP_4
limitato a 50.000 Euro;
-il  Tribunale  non  aveva  spiegato  come  mai
e
Controparte_1
[…]
avevano versato la somma di 30.000 Euro dopo soli 11 giorni  dal  rogito  quando  avevano  ancora  due  anni  per  pagare  il residuo. CP_3
In sostanza quindi il Tribunale aveva violato il principio dell’onere della prova.
e non si costituivano e rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_3
Dopo  che  le  parti  costituite    avevano  precisato  le  conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all’udienza del 24 ottobre 2024 e successivamente decisa in camera di consiglio.
3. L’appello è infondato e la sentenza appellata risulta condivisibile.
in  data  8  agosto  2012,  ossia  13  giorno  dopo  la stipulazione del contratto di compravendita immobiliare, effettuò questo bonifico di 30.000,00 Euro a in Polonia che nelle sue difese ha spiegato come versamento  di una parte del saldo ancora dovuto alla . Controparte_1 Parte_3 Pt_1
Il  numero  del  conto  corrente  e  la  beneficiaria  ( corrispondono esattamente con quelli a cui la avrebbe fatto un bonifico di 50.000,00 Euro il giorno dopo, il 9 agosto 2012. Parte appellante sostiene che  era possibile che i due appellati avessero voluto fare anche loro un investimento e che casualmente abbiano fatto proprio lo stesso tipo di investimento della In proposito si fanno tre considerazione: Parte_3 Pt_1 Pt_1
-la prima è che tale ipotesi, formulata solo nell’atto di appello, Ł priva di qualsiasi supporto probatorio o indizio;
-la  seconda  Ł  che  appare  improbabile  che  i  due  acquirenti  che dovevano versare ancora 75.000,00 immobilizzassero 30.000,00 Euro in un improbabile investimento che garantiva solo il 3% di redditività (e che poi si sarebbe rivelata sostanzialmente una truffa ai danni della ); Pt_1
-la terza Ł che ci possono anche essere delle coincidenze ma che i due  appellanti  facciano  un  versamento/investimento  in    un  conto corrente polacco proprio il giorno prima che la facesse  a sua volta un versamento sullo stesso conto corrente polacco, con la stessa  beneficiaria  e  con  una  causale  estremamente  simile  appare NUMERO_DOCUMENTO
improbabilissimo;  molto  piø  sensato  Ł  ipotizzare  che  vi  sia  un collegamento fra i due versamenti e che abbia fatto il bonifico seguendo le indicazioni date dalla per pagare un ulteriore acconto sul prezzo della casa. Controparte_1 Pt_1
E’ esattament e quello che ci racconta la teste che racconta che quel giorno aveva incontrato in Genova INDIRIZZO (posta  ad auna ventina di metri dall’ufficio del AVV_NOTAIO ove venne redatto l’atto) il e che aveva sentito la dire  al di  versare  30.000,00  Euro  sul  conto  corrente  di Testimone_3 CP_1 Pt_1 CP_1
. Parte_3
Secondo  l’appellante  questa  testimonianza  sarebbe  smentita  dalla dichiarazione del figlio della , che non riporta fra i presenti davanti al AVV_NOTAIO e che riferisce che la madre era sempre stata con lui mentre era arrivato da solo (la moglie era da lui rappresentata per procura). Pt_1 Testimone_2 Per_2 CP_1
Ora, oltre al fatto che il rapporto di parentela rende il un po’ meno attendibile si osserva che la non ha mai sostenuto di essere salita dal AVV_NOTAIO e che il fugace passaggio della che dice di avere incontrato e non accompagnato il ben può essere sfuggito all’attenzione e/o al ricordo nel teste Tes_2 Tes_1 Tes_1 CP_1 Tes_2
Parte appellante sottolinea inoltre che appare strano che avendo due anni per pagare il residuo prezzo il abbia effettuato il versamento  pochi  giorni  dopo;  in  realtà  non  appare  un  fatto incongruo,  gli  appellati  potrebbero  ad  esempio  avere  ricevuto  un pagamento o smobilizzato un investimento e versata la nuova tranche di pagamento. CP_1
Parte appellante segnala un contrasto fra l’investimento di 50.000,00 Euro pattuito e gli 80.000,00 Euro dati dalla somma dei due versamenti.
Correttamente però il Tribunale osserva che Ł ben possibile che la avesse stipulato due investimenti e che abbia prodotto solo quello da 50.000,00 Euro. Pt_1
La osserva infine che appare strano che il non si sia fatto dare una controdichiarazione scritta in relazione al versamento in Polonia. Pt_1 CP_1
Ma all’epoca non vi era l’attenzione attuale verso il tracciamento dei pagamenti, tanto è vero che nell’atto notarile ci si limita a scrivere  che  i  75.000  Euro  erano  stati  versati,  ed    in  fondo  la documentazione del bonifico in Polonia con relativa causale di saldo della 1° casa era comunque una possibile prova come poi lo Ł stata. Tirando le fila del discorso fra l’ipotesi di una improbabilissima ed incredibile coincidenza di investimenti da parte della e Pt_1
del ed una molto piø ragionevole ipotesi di un pagamento fatto  su  indicazione  della ,  ipotesi  che  trova  preciso riscontro  su  elementi  probatori  dati  dalla  documentazione  del bonifico e da una dichiarazione testimoniale la Corte opta per questa seconda soluzione della causa e respinge pertanto l’appello. CP_1 Pt_1
Nulla sulle spese essendo la parte appellata rimasta contumace. Dichiara ai fini dell’applicazione    dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53. .
Definitivamente  pronunciando,  respinta  ogni  contraria  o  diversa istanza sull’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Genova n.2879 del 20 dicembre 2022 respinge l’appello e conferma la sentenza appellata. Parte_4
Nulla sulle spese.
Dichiara ai fini dell’applicazione    dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l’appello è stato interamente rigettato.
Dispone  che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 30 ottobre 2024 Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO.   NOME COGNOME