Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11778 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9152 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliat o, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c., in Perugia, alla INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 80078750587 -in persona del legale rappresentante pro tempore .
avverso la sentenza n. 558/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 9.5.2013 il Comune di Marsciano citava a comparire dinanzi al Tribunale di Perugia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Premetteva che ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE realizzazione di un impianto fotovoltaico aveva in data 30.6.2010 stipulato con la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE atto con il quale era stato in proprio favore costituito il diritto di superficie su di un’area , in territorio di Marsciano, di proprietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE medesima sRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 3) .
Premetteva che si era concordato di compensare parte del corrispettivo con gli importi iscritti a ruolo a titolo di tributi e sanzioni dovuti all’amministrazione comunale dalla ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ nonché da NOME COGNOME, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, soci RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e parenti di NOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 4) .
Premetteva che, per effetto di un mero disguido occorso nella segnalazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE partita i.v.a., aveva indicato ad ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale proprio creditore anziché la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, società , quest’ultima , che ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva indicato , a sua volta, come debitrice del Fisco per l’importo di euro 88.903,81 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Premetteva che ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ , per le somme di cui la ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ era sua debitrice, aveva provveduto
a notificare ad esso attore atto di pignoramento presso terzi, sicché aveva provveduto al pagamento per un debito non già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ bensì RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somma di euro 43.207,03 (cfr. ricorso, pag. 5) .
Indi esponeva che , avvedutosi RAGIONE_SOCIALE‘errore, aveva richiesto la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo corrisposto e nondimeno ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ aveva riferito che l’importo era già stato ‘ quietanzato sulla posizione del contribuente ‘ ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘ regolarmente riversato agli enti beneficiari (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed Erario) nei termini di legge ‘ (cfr. ricorso, pag. 5) .
Chiedeva dunque condannare , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ., in subordine ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 cod. civ., l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, rispettivamente, degli importi di euro 39.203,16 e di 4.003,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Resisteva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.S.
Con sentenza n. 2924/2016 il tribunale accoglieva la domanda e condannava le parti convenute alla restituzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva il Comune di Marsciano.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva separato appello.
Resisteva il Comune di Marsciano.
Riuniti gli appelli, con sentenza n. 558 dei 16.7/10.9.2019 la Corte di Perugia a ccoglieva ambedue i gravami ed in riforma RAGIONE_SOCIALE‘appellata sentenza dichiarava non dovute le somme pretese dal Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Marsciano.
Premetteva la corte -per quel che qui rileva – che indubbiamente il Comune di Marsciano aveva provveduto a pagare ad ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ il debito che l’ ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ aveva nei confronti del Fisco, ‘ nella convinzione -causata da un proprio errore -di estinzione di un proprio debito dei confronti del creditore COGNOME‘ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Premetteva dunque che di certo il Comune appellato aveva agito quale solvens che aveva ‘utilizzato i propri mezzi per l’adempimento di un debito altrui e che il credito fiscale estinto dall ‘a dempimento del terzo era effettivamente esistente in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
EvideRAGIONE_SOCIALEva quindi che si configurava nella specie un indebito soggettivo ex latere solventis , siccome l’ accipiens -ovvero l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -era effettivamente creditore benché di un soggetto diverso dal solvens (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
EvideRAGIONE_SOCIALEva tuttavia che non era possibile far luogo alla restituzione, siccome l’errore in cui il Comune di Marsciano era incorso, alla stregua di quel che risultava per tabulas , non era scusabile (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 10 e 12) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Marsciano; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 bis d.P.R. n. 603/1972 e degli artt. 2033 e 2036 cod. civ.
Deduce che, nella specie, la Corte di Perugia avrebbe dovuto applicare non già l’art. 2036 cod. civ. bensì l’art. 2033 cod. civ. in tema di indebito oggettivo (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce che giusta la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘indebito oggettivo il diritto alla ripetizione prescinde dalla sussistenza di un errore (cfr. ricorso, pag. 13) .
Il primo motivo di ricorso è da respingere.
La Corte di Perugia non è incorsa nel denunciato ‘ error in iudicando ‘ sub specie di falsa applicazione di legge.
Questa Corte spiega che ricorre l ‘ ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno; si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile (cfr. Cass. 20.9.1971, n. 2611) .
Ne lla specie si versa nell’ipotesi di cui al 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2036 cod. civ., siccome si è senza dubbio al cospetto di una fattispecie di indebito soggettivo ex latere solventis .
Invero, ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per conto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era sicuramente creditrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, cosicché il diritto alla ripetizione postula senz’altro che il solvens , il Comune di Marsciano, si fosse reputato debitore in base ad un errore scusabile.
Con il secondo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 bis d.P.R. n. 603/1972, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce in ogni caso che le risultanze di causa danno conto RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di un suo errore inescusabile, atto ad impedire la ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘eseguito indebito pagamento (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce che l’unico errore ha riguardato la trasmissione, con l’informativa di cui all’art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973 inviata il 6.12.2011, di una partita i.v.a. differente rispetto a quella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sua effettiva creditrice, ossia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 15) , viepiù che non ha eseguito il pagamento controverso spontaneamente bensì a seguito del pignoramento presso terzi che le è stato notificato da ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce segnatamente che depongono per la sussistenza di un suo errore scusabile il contratto di superficie in data 30.6.2010, l’atto di pignoramento notificatogli da ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 4.1.2012, la missiva del 19.3.2012 , con cui ha rappresentato ad ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ l’errore incorso nella informativa ex art. 48 bis cit., l’ulteriore missiva del 17.4.2012 , con cui ha reiterato la propria richiesta di rimborso, l ‘ istanza di rimborso in data 12.10.2012 inoltrata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’ulteriore propria missiv a del 7.12.2012 e la missiva del 6.3.2013 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 15 – 16) .
Il secondo motivo di ricorso parimenti è da respingere.
C on il motivo in esame il ricorrente censura il giudizio ‘di fatto’ sulla cui scorta la Corte di Perugia ha disconosciuto la sussistenza di un errore scusabile.
E nondimeno soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di
legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia moti vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) .
Comunque , è da escludere recisamente che taluna RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua agitur , la corte territoriale ha ancorato il suo dictum .
Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.
Premette che con la citazione di primo grado aveva domandato in via subordinata la condanna RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE controparti altresì ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 cod. civ. e che con l a comparsa di costituzione in grado d’appello ha riproposto la domanda ex art. 2041 cod. civ. in ordine alla quale il tribunale non si era pronunciato, siccome assorbita nell’accoglimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE domanda di indebito (cfr. ricorso, pagg. 16 – 17) .
Indi deduce che la Corte di Perugia, benché abbia respinto la domanda di indebito, ha completamente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce al contempo che è incontestato che le controparti hanno conseguito un arricchimento cui si è correlato un suo impoverimento (cfr. ricorso, pag. 18) .
Il terzo motivo di ricorso è da accogliere; la sentenza n. 558/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia va perciò, in parte qua , cassata; e tuttavia la domanda ex art. 2041 cod. civ. è da respingere nel merito.
16. Indubbiamente, per un verso, con la citazione di prime cure il Comune di Marsciano aveva chiesto ‘in via subordinata, condannare le amministrazioni convenute (…) ex art. 2041 c.c. alla restituzione in favore RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione civica attrice degli importi da quest’ultima sine titulo corrisposti all’RAGIONE_SOCIALEte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riscossione’ (cfr. ricorso, pag. 6, ove sono testualmente riprodotte le conclusioni rassegnate nella citazione di prime cure) . E parimenti il Comune di Marsciano nella comparsa di costituzione in appello aveva provveduto a riproporre la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 17. Al riguardo cfr. Cass. 6.4.2021, n. 9265, secondo cui la parte vittoriosa in primo grado non ha l ‘ onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; Cass. 23.9.2004, n. 19126) .
Indubbiamente, per altro verso, la Corte di Perugia non si è pronunciata in ordine alla domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.
17. In questo quadro sovviene l’elaborazione di questa Corte alla cui stregua nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello -analogamente, su una domanda riproposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. proc. civ. – la Corte di
cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. (ord.) 16.6.2023, n. 17416; Cass. 28.6.2017, n. 16171) .
18. Or dunque, i l riscontro nella specie RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza nel merito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 2041 cod. civ. esperita dal Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Marsciano non postula alcun accertamento in fatto.
Da un canto, si spiega che l’a zione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno RAGIONE_SOCIALE‘altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ing iusta, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria (cfr. Cass. sez. un. 3.10.2002, n. 14215) .
Ebbene, nella specie la pretesa locupletazione non è avvenuta senza giusta causa, siccome e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE vantavano ragioni di credito nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
D’altro canto, si spiega che a i fini del rispetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE regola di sussidiarietà di cui all ‘ art. 2042 cod. civ. la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest ‘ ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall ‘ illiceità del
titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l ‘ ordine pubblico (cfr. Cass. sez. un. 5.12.2023, n. 33954) .
Ebbene, nella specie la domanda di ripetizione è stata, nel quadro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previsione di riferimento di cui all’art. 2036 cod. civ., ineccepibilmente respinta in difetto di prova di un errore scusabile.
Con il quarto motivo i l ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 274 cod. proc. civ.
Premette che avverso la sentenza di primo grado l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno proposto separati appelli poi riuniti (cfr. ricorso, pag. 19) .
Indi deduce che la Corte di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado in accoglimento del motivo di gravame concernente la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di indebito de qua agitur , articolato unicamente dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 19) .
Ded uce dunque che la corte d’appello ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per un motiv o che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha mai esperito (cfr. ricorso, pag. 19) .
Il quarto motivo di ricorso del pari è da respingere.
Il motivo in disamina, in spregio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 cod. proc. civ. , difetta di specificità e di ‘autosufficienza’ , siccome non riproduce il testo dei motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello spiegato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Propriamente, il Comune ricorrente si è limitato, a pagina 8 del ricorso, a far generico, sintetico riferimento ai motivi del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Certo, qualora venga denunciato -è il caso di specie un ‘ error in procedendo ‘ , quest a Corte di legittimità diviene anche giudice del ‘fatto
processuale’ ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181) .
E però il ricorrente non ha dato conto, così come avrebbe dovuto, degli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatt o processuale ‘ -l’omessa formulazione del motivo di gravame -in ordine al quale ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ ‘error in procedendo’ non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verific are autonomamente i documenti interessati dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘error) .
22. In ogni caso, allorché il ricorrente, a pagina 8 del ricorso, ha genericamente riferito i motivi RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , ha dato atto che l’istituto prevideRAGIONE_SOCIALEle aveva addott o l’insussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘indebito.
In tal guisa soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del ‘tantum devolutum quantum appellatum’ il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel ‘thema decidendum’ del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604; Cass. 22.7.2002, n. 10681) .
Con il quinto motivo i l ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.
Premette che la Corte di Perugia, in sede di riforma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, non ha accolto nessuno dei motivi del gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce dunque che la corte d’appello lo ha ingiustificatamente condannato a rimbo rsare le spese di lite anche in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 20) .
Il quinto motivo di ricorso analogamente è da respingere.
Evidentemente, le ragioni che inducono alla reiezione del quarto motivo di ricorso esplicano valenza pur ai fini del rigetto del quinto motivo di ricorso.
Comunque la condanna del Comune di Marsciano alla rifusione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE spese di lite pur in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE appieno si legittima alla luce del principio di causalità/soccombenza.
Questa Corte, infatti, spiega che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. 15.10.2004, n. 20335; Cass. 30.3.2010, n. 7625) .
27. Con il sesto motivo i l ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158, 275 e 276 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.lgs. n. 116/2017.
Deduce che estensore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è stato un giudice ausiliario, privo nondimeno del relativo potere (cfr. ricorso, pag. 21) .
Dedu ce quindi che l’impugnata sentenza è nulla (cfr. ricorso, pag. 21) .
Il sesto motivo di ricorso similmente è da respingere
È sufficiente evideRAGIONE_SOCIALEre che con la sentenza n. 41 del 17.3.2021 la Corte costituzionale ha dichiarato, sì, illegittime le norme del dec. leg. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, ma di fatto le medesime disposizioni restano operative ‘ fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE funzioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017 ‘ (così in motivazione sentenza n. 41/2021 cit.) .
Dunque, le corti d’appello possono avvalersi dei giudici ausiliari di appello fino a quando il legislatore non avrà dato corso alla riforma organica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE magistratura onoraria entro il 31.10.2025.
30. In dipendenza del rigetto dei motivi tutti -il terzo motivo all’esito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE statuizione di merito – di ricorso il ricorrente va condannato, come da dispositivo, a rimborsare a ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l ‘ impugn azione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sentenza n. 558/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia e, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta in via subordinata dal Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Marsciano;
rigetta tutti gli ulteriori motivi di ricorso;
condanna il ricorrente, Comune di Marsciano, a rimborsare alla controricorrente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, Comune di Marsciano, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 bis , d.P.R. cit.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Corte