Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32539 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 1671/2023, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, il quale ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI COMO ;
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1094/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022;
al quale è stato riunito il ricorso n.r.g. 1674/2023, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI COMO ;
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1095/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022;
udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose opposizione, innanzi al giudice di pace di Como, avverso il verbale di contestazione redatto il 23 aprile 2021 dalla Polizia stradale, con il quale era stato accertato, tramite sistema di rilevazione «telelaser», il transito con il suo veicolo su strada comunale a velocità superiore al limite consentito, in violazione dell’art. 142, comma 9bis , c.d.s.
Con un successiv o ricorso, il COGNOME impugnò poi l’ordinanza prefettizia che, a titolo di sanzione accessoria, gli aveva inibito la guida nel territorio italiano per un periodo di sei mesi.
Entrambe le opposizioni furono respinte.
I separati appelli proposti dal COGNOME innanzi al Tribunale di Roma furono rigettati con le decisioni indicate in epigrafe.
Quanto alla sanzione principale, il tribunale, con la sentenza n. 1094/2022, condivise l’assunto del primo giudice, secondo cui l’impugnazione del verbale era preclusa dal fatto che il COGNOME aveva provveduto al pagamento, nelle mani degli agenti accertatori, della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 c.d.s.
Rilevò, inoltre, che per tale ragione non poteva essere neppure ammessa la querela di falso proposta in via incidentale dal trasgressore; la quale ultima, in ogni caso, doveva ritenersi inammissibile, non risultando corredata degli elementi di prova della dedotta falsità, come prescritto dall’art. 221, comma secondo, cod. proc. civ.
Con la sentenza n. 1095/2022, relativa alla sanzione accessoria, il tribunale rilevò, poi, che l’accertato pagamento dell’importo in misura ridotta, quantunque non ostativo al l’impugnazione della sanzione accessoria, non consentiva comunque lo scrutinio delle doglianze del COGNOME, circoscritte alla sola violazione principale, che costituiva il presupposto logico-giuridico del provvedimento di inibizione della guida.
Entrambe le sentenze sono state impugnate da NOME COGNOME con distinti ricorsi per cassazione, che articolano, rispettivamente, due e tre motivi di impugnazione.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese con riferimento ad entrambi i ricorsi.
Considerato che:
In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto soggettivamente connessi e caratterizzati, sotto il profilo oggettivo, dalla sostanziale unitarietà delle questioni trattate.
In proposito, giova richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la riunione delle impugnazioni -che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. , ove esse investano lo stesso provvedimento -«può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragion i di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà
sostanziale e processuale delle controversie» (così Cass., sez. U, n. 1521/2013; nello stesso senso, successivamente, Cass. n. 27550/2018 e Cass. n. 1704/2022).
Ciò posto, il primo motivo del ricorso n.r.g. 1671/2023 denuncia «violazione ed errata applicazione degli artt. 221 e 313 c.p.c.».
Il ricorrente deduce di aver proposto querela di falso avverso il verbale impugnato, ciò che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere il pagamento in misura ridotta quale «frutto di una violazione di legge», che, come tale, non poteva «assumere la valenza di ‘accettazione’ della sanzione ».
Al riguardo, richiamando le allegazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, egli rileva di essere residente all’estero e che la violazione era stata accertata mentre era alla guida di un veicolo con targa estera; nel frangente, pertanto, gli agenti verbalizzanti lo avevano indotto in errore, poiché gli avevano intimato il pagamento immediato di una somma omettendo di renderlo edotto della possibilità di avvalersi della facoltà di versare l’apposita cauzione, prevista dall’art. 207 , comma 2, c.d.s., non ostativa alla successiva impugnazione del verbale.
Tale omissione, a suo dire, inficiava la genuinità del verbale, legittimandolo a proporre la querela di falso alla quale, inopinatamente, né il giudice di pace né il tribunale avevano dato corso.
Con il secondo mezzo del medesimo ricorso, lamentando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente si duole della mancata ammissione, da parte del tribunale, della querela di falso da lui richiesta, con decisione che assume sorretta da «motivazione omessa e meramente apparente».
In tal senso, osserva di aver formulato innanzi al giudice di pace la seguente istanza: «In tale contesto, limitatamente alle omesse annotazioni/avvertimenti di cui all’art. 207 C.d.S., si è costretti alla formale proposizione di querela di falso avverso il verbale in esame
nella parte in cui lo stesso parrebbe attestare che il ricorrente abbia ‘deciso’ di procedere al pagamento in misura ridotta e non al versamento della cauzione. L’assunto ‘parrebbe’ è utilizzato senza ammissione alcuna della circostanza, in considerazione del fatto che è documentale l’omesso richiamo nell’atto impugnato delle prescrizioni di cui all’art. 207 c.d.s. La querela verrà proposta personalmente dalla parte in sede di prima udienza ai sensi del disposto di cui all’art. 313 c.p.c., a seguito di appo sita valutazione preliminare operata dall’RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE ».
Quindi, evidenzia di aver reiterato tale istanza anche in sede di appello, con ciò adempiendo al precetto normativo richiamato dal tribunale, in considerazione del fatto che nel corpo dell’atto erano indicati «dati documentali indiziari» a supporto della propria tesi.
Infine, sostiene la contraddittorietà della decisione, rilevando che lo stesso tribunale aveva comunque ritenuto «irrilevante ai fini della decisione» la dedotta falsità, in quanto «la preclusione alla proposizione del ricorso giurisdizionale prescinde dalle informazioni (eventualmente) fornite dagli agenti verbalizzanti e deriva ex lege dal pagamento della sanzione in misura ridotta»; così statuendo, infatti, lo stesso giudice d’appello aveva dato contezza del fatto che gli elementi di prova a sostegno della querela erano costituiti, per l’appunto, dalle informazioni che dovevano essere richieste agli agenti accertatori.
2.1. I due motivi risultano connessi e possono, pertanto, essere scrutinati congiuntamente.
Gli stessi sono infondati e, come tali, vanno rigettati.
2.2. Invero, il giudice d’appello ha rilevato che, in ordine alla violazione contestata, vi era prova in atti dell’intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta da parte del trasgressore.
Si tratta, com’è noto , di adempimento normalmente conseguente al rilievo di una violazione commessa alla guida di un veicolo immatricolato all’estero .
L’ art. 207, comma 1, c.d.s. prevede, infatti, che «quando con un veicolo immatricolato all ‘ estero o munito di targa TARGA_VEICOLO viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell ‘ agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall ‘ art. 202. L ‘ agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo».
Pertanto, rilevato che, conformemente alla citata previsione del c.d.s. e sulla base di quanto risultava dagli atti, il COGNOME aveva effettuato il pagamento in misura ridotta, correttamente la sentenza impugnata ha affermato che non erano consentiti rimedi giudiziali di sorta avverso la violazione contestata.
Posta tale circostanza, da sola idonea a sorreggere la decisione di rigetto dell’opposizione, il tribunale ha poi ritenuto in ogni caso inammissibile la querela di falso proposta avverso il verbale, rilevando che il COGNOME aveva «omesso di dedurre i necessari elementi di prova su cui si fonderebbe la dedotta falsità, previsti dall’art. 221, secondo comma, c.p.c., quale requisito formale della querela di falso sotto pena di nullità».
2.3. La pronuncia impugnata, così compendiata per la parte oggetto di censura, appare anzitutto scevra dai denunciati vizi di contraddittorietà ed apparenza.
Il ragionamento del giudice d’appello , al contrario, è assolutamente comprensibile nel suo contenuto; e ciò che il ricorrente denunzia come profilo di contraddittorietà della sentenza costituisce, invece,
esposizione di due rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sorreggere la complessiva statuizione.
2.4. Né, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale statuizione risulta erronea.
Quanto, infatti, alla prova del versamento, il tribunale ha dato conto dell’esistenza di documentazione univoca, costituita dal verbale e dalla ricevuta di pagamento elettronico, osservando che l’ammontare della somma escludeva la riconducibilità del pagamento alla diversità finalità cauzionale, prevista dall’art. 207, comma 2, c.d.s. e non idonea a precludere l’impugnazione .
Quanto, poi, all’inammissibilità intrinseca della querela, la sentenza d’appello ha richiamato la pronunzia n. 10874/2018 di questa Corte, secondo cui «l ‘ atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell’art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l ‘ indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile ‘ ictu oculi ‘ dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla’ ».
Tale rilievo è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è sufficiente qualunque tipo di prova, anche presuntiva (Cass. n. 4720/2019; in precedenza, v. Cass. n. 1537/2001), ma è comunque necessario che la presentazione di querela contenga un’indicazione dei dati probatori; e la querela proposta, per come riprodotta nel ricorso, non contiene l’indicazione, neppure per implicito, di elementi di prova idonei a supportarne le affermazioni.
Da gli stralci del ricorso introduttivo e dell’atto di appello riportati dal ricorrente, infatti, emerge la descrizione di un operato dei verbalizzanti privo di profili di contrarietà con le previsioni dell’art. 207 c.d.s. (che non contiene alcun obbligo informativo a carico degli
accertatori); non si ravvisa, pertanto, alcun elemento significativo, neppure per via presuntiva o indiretta, della falsità denunciata.
Conseguentemente, il ricorso iscritto al n. RG 1671/2023 va respinto.
Passando all’esame del ricorso n. RG 1674/2023, il primo motivo denuncia « violazione ed errata applicazione dell’art. 202 c.d.s.».
Anche in relazione alla sanzione accessoria, il ricorrente assume che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare che il pagamento della sanzione principale in misura ridotta da lui effettuato era «frutto di una violazione di legge», così da ricondurre l’effetto preclusivo dell’ impugnazione a un atto amministrativo emesso «in violazione dei diritti costituzionali del cittadino, tra cui l’art. 24 Cost.» .
Con il secondo mezzo, deducendo «violazione ed errata applicazione dell’art. 202 c.d.s. in relazione all’art. 54 c.p., omesso esame di un fatto decisivo», il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe trascurato di considerare le allegazioni da lui svolte in punto alla sanzione principale, «sia in relazione alla scriminante dello stato di necessità, sia con riferimento all’errata taratura del telelaser» .
Tali circostanze erano state da lui dedotte innanzi agli agenti accertatori, i quali, tuttavia, avevano omesso di verbalizzarle; di ciò non aveva tenuto conto l a sentenza d’appello, che si era limitata a statuire in punto ammissibilità del gravame.
Il terzo motivo, infine, lamenta violazione dell’art. 202 c.d.s. e omesso esame di un fatto decisivo, «inerente al funzionamento del telelaser».
Il ricorrente assume che il tribunale non avrebbe esaminato le deduzioni da lui formulate in ordine all’intrinseca legittimità dello strumento tecnico utilizzato per accertare la violazione principale.
I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono inammissibili.
6.1. Come si è già rilevato, la sentenza impugnata ha preso le mosse dal rilievo in base al quale il pagamento della sanzione in misura ridotta, effettuato dal trasgressore ai sensi dell’art. 202 c.d.s., si pone quale alternativa al ricorso amministrativo o giurisdizionale, precludendone l’esperimento ove effettuato nelle forme e nei termini di cui al primo comma della richiamata disposizione.
In questo senso, dopo aver osservato che il pagamento in questione era stato effettuato, il tribunale ha concluso che il ricorrente non poteva, come invece ha fatto, impugnare la sanzione accessoria contestando la sussistenza della violazione principale.
Tale statuizione si pone in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, tracciato a partire dalla sentenza n. 20544 del 2008 resa a Sezioni Unite, secondo cui il pagamento in misura ridotta, conformemente alla costruzione normativa di cui all ‘ art. 202 c.d.s., non influenza l ‘ applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un ‘ incompatibilità (oltre che un ‘ implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione principale irrogata sia alla violazione contestata, che della prima costituisce il presupposto giuridico (nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 37999/2021).
6.2. A questa ricostruzione, il ricorrente ha opposto il rilievo in base al quale il pagamento in misura ridotta sarebbe stato in realtà «frutto di una violazione di legge», in quanto gli agenti accertatori lo avevano richiesto omettendo di rendere gli avvisi di cui all’art. 207 c.d.s., ai quali erano invece tenuti.
Siffatta circostanza -negli stessi termini già evidenziati in relazione alla prima sentenza impugnata -è stata tuttavia esaminata ed esclusa dal tribunale, che ha ritenuto esservi prova documentale del pagamento della sanzione, negando che quest’ultimo fosse
riconducibile a diversa finalità e che vi fossero profili di illegittimità nell’operato dei verbalizzanti.
Con tale, decisivo, rilievo la prima censura non si confronta, né il ricorrente fornisce altri elementi dai quali potrebbe trarsi conferma dell’assunto in base al quale il pagamento della sanzione in misura ridotta si sarebbe dovuto ritenere «frutto di una violazione di legge».
Il primo motivo, pertanto, non coglie la ratio decidendi .
I restanti due motivi, attenendo alla violazione principale, sono inammissibili perché concernono profili di contestazione preclusi dall’avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.
Anche il secondo ricorso va, pertanto, rigettato.
7. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME