SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 7 2026 – N. R.G. 00000882 2024 DEPOSITO MINUTA 03 01 2026 PUBBLICAZIONE 03 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO di L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliera rel. est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 882/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all’udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.11.2025, vertente
TRA
. (già ) , in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , sig. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pineto (TE), alla INDIRIZZO , il tutto in forza di procura in calce all’atto di citazione in appello; Par
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore ;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 694/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
21.06.2024 -Appalto
Conclusioni della parte appellante:
‘ Voglia l’On.le Corte d’Appello L’Aquila: al pagamento della somma di € 94.228,10 (così come determinatasi in conseguenza del versamento dell’acconto di €
confermare la condanna del 19.776,90);
in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare lo stesso
al pagamento delle spese e compensi siccome liquidati nel decreto ingiuntivo n. 256/2016 ing. emesso in data 22.06.2016 (n. 494/2016) del Tribunale di Teramo;
condannare altresì lo stesso alla rifusione in favore dell’appellante delle spese e compensi maturati nel giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo iscritto al n. 1485/2016 RG Tribunale di Teramo, nella somma indicata all’atto del depo sito della comparsa conclusionale ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia;
condannare inoltre il medesimo alla corresponsione all’appellante degli interessi come indicati dal giudice designato nel decreto ingiuntivo, emesso in data 22.06.2016, sulla somma di € 114.000,00 e, quindi, su quella minore di € 94.228,10 sino al pagamento d el ridetto acconto di € 19.776,90 al tasso legale, sino alla diffida ad adempiere del 06.08.2015, e moratori, successivamente a tale data e sino al pagamento della ridetta somma;
condannare infine il appellato alla rifusione delle spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. ‘.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l’impugnata sentenza, resa all’esito del giudizio di primo grado n. 1485/2016 promosso dal contro l’allora (oggi ), con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 256/2016 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell’importo di € 114.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura, per esposizione debitoria derivante dal saldo di quanto dovuto, per il periodo tra il settembre del 2011 ed il settembre del 2012, in forza di contratto di appalto stipulato ‘ per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana ‘ – il Tribunale di Teramo così statuiva: ‘ -accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revoca il d.i. opposto n. 256/2016; -condanna il al
a corrispondere, in favore dell’ l’importo di € 94.228,10; -compensa integralmente le spese di lite tra le parti. ‘.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che l’opponente, a sostegno dell’opposizione, aveva dedotto di aver corrisposto ogni somma dovuta, fondando tale assunto sulle determinazioni dirigenziali con cui aveva man mano disposto le liquidazioni.
1.2. Dava inoltre atto che si era costituito il originario ricorrente in monitorio, chiedendo il rigetto dell’opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Ciò detto, il Tribunale, dopo aver spiegato che la causa era stata istruita a mezzo delle produzioni documentali e con l’espletamento delle prove orali, riteneva parzialmente fondata l’opposizione proposta dall’ente, rilevando: – che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite; che, nello specifico, secondo la copiosa giurisprudenza in materia, spettava all’opposto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e allegare l’inadempimento, pur qualif icato, mentre, di converso, spettava all’opponente dimostrare o che l’inadempimento non vi era stato o che esso non gli era causalmente o psicologicamente imputabile; – che, sempre secondo la giurisprudenza, ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato, tra cui anche la fattura emessa dalla parte ricorrente la quale, tuttav ia, nel caso dell’appalto privato, qualora il committente contesti l’entità del dovuto, può essere utilizzata come prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito, nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione ad esso; che, nella specie, con riferimento all’ an era stato dimostrato che, a seguito di aggiudicazione del servizio di raccolta differenziata, tra il Comune di e
l
era s tato stipulato il contratto di appalto n. 508 del 01.09.2011, in cui le parti
(dopo avere dato atto che alla suddetta aggiudicazione si era pervenuti a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto da medesimo dinanzi al TAR Abruzzo avverso la disposta aggiudicazione in favore di e che questa stessa società aveva presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato) avevano previsto che il pagamento del corrispettivo doveva avvenire mediante pagamento, per il periodo tra il 07.09.2011 ed il 06.01.2012, della somma mensile di € 33.372,30, oltre IVA, m entre, per il periodo compreso tra il 07.01.2012 e sino alla scadenza contrattuale di anni 5, della somma mensile di € 51.040,00, oltre IVA; – che, allo stesso modo, era dimostrato che tale differenziata entità del corrispettivo mensile trovava giustificazione nella circostanza che, sino a tutto il mese di gennaio 2012, il servizio avrebbe dovuto essere espletato alle modalità precedentemente in uso nel Comune di , ossia con il cd. sistema stradale, prevedendosi il maggiore corrispettivo s olo con l’avvio del nuovo servizio c.d. porta a porta, entro quello stesso gennaio 2012; – che con riguardo, invece, al quantum, secondo il principio della preponderanza civilista e, non avendo le audizioni dei testi fornito elementi atti a fondamento delle allegazioni di parte opponente, risultavano infondate le eccezioni di quest’ultimo, non potendosi dare rilevanza ad atti inter ni, unilateralmente emessi e non comunicati al opposto, quali le determinazioni dirigenziali con cui si era proceduto alle liquidazioni parziali del corrispettivo maturato; – che, inoltre, mai nessuna contestazione era stata formulata nei confronti di circa l’espletamento del servizio con accertamento evidentemente in fatto; – che, al contrario, la società opposta aveva depositato idonea documentazione con cui aveva provato la debenza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, mai evase, l’ammontare delle stesse e l’esecuzione dei servizi oggetto di causa; -che, in virtù degli atti depositati, emergeva l’a vvenuto pagamento, in favore di parte opposta, a scomputo della complessiva somma dovuta come ingiunta, di quella di € 19.776,90, sicché il decreto ingiuntivo doveva essere revocato con condanna dell’opponente al pagamento del residuo importo di € 94.228,1 0.
1.4. Infine, da un lato , rilevava la correttezza dell’instaurazione del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Teramo, spiegando che, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione (con la conseguenza che
l’ingiunto che voglia eccepire l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, deve comunque proporre opposizione innanzi a tale ufficio giudiziario) e, dall’altro , evidenziava che la pronuncia si imponeva nella forma della sentenza, e non in quella diversa dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., in quanto il provvedimento con cui il giudice si pronuncia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, presenta un duplice contenuto che può essere di accoglimento ovvero di rigetto dell’opposizione e dichiarativo della validità/nullità del decreto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originaria opposta, invocandone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) erroneità, irragionevolezza e contraddittorietà della pronuncia, immotivata, di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Assenza di motivazione, violazione dell’art.132, comma 2 n. 4) c.p.c.; 2) erroneità, irragionevolezza, contraddittorietà della sentenza per l’operata compensazione integrale delle spese della controversia di opposizione a decreto ingiuntivo. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c . Assenza di motivazione, violazione dell’art.132, comma 2 n. 4 ; 3) omessa condanna dell’opponente alla rifusione alle spese liquidate nel procedimento monitorio; 4) erroneità ed irragionevolezza della omessa condanna dell’opponente/soccombente alla corresponsione degli interessi legali e di mora siccome statuito persino in sede di emissione di decreto ingiuntivo. Mancanza di motivazione, violazione art.132, comma 2, n.4).
Il non si è costituito in giudizio sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso della prima udienza del giorno 18.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., all’udienza del 04.11.2025 (anch’essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La parte appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l’udienza del 04.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all’esito della camera di consiglio del 7.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Corte -preliminarmente dato atto che, siccome dichiarato dallo stesso appellante nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 3.09.2025, il appellato ha provveduto nelle more del giudizio di appello a versare l’importo di € 94.228,10, al cui pagamento era stato condannato con l’impugnata sentenza dell’impugnata sentenza – rileva che l’appello è fondato e merita di essere accolto.
Meritevole di accoglimento si rivela, innanzi tutto, il primo motivo di gravame .
6.1. Con tale motivo l’appellante, premesso che il versamento da parte del dell’importo di € 19.776,90 (in ragione del quale il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo) è avvenuto in corso di causa, precisamente il 25.10.2016, denuncia la contra ddittorietà della sentenza nella parte in cui ha accolto parzialmente l’opposizione, nonostante abbia rigettato tutti i motivi di opposizione.
Evidenzia che, dalla lettura della sentenza, emerge il mancato accoglimento delle doglianze formulate dall’appellante, avendo accertato il totale adempimento contrattuale da parte del
opposto ed il pagamento dell’importo di € 19.776,90, effettuat o dal in corso di causa.
Spiega che al momento dell’introduzione della domanda monitoria, dell’emissione del decreto ingiuntivo, della notificazione dello stesso, nonché all’atto della notifica dell’opposizione da parte del e fino alla sua costituzione in giudizio di esso o pposto, l’importo dovuto dal ammontava ad € 114.000,00, mentre la rideterminazione del dovuto in corso di causa era stata conseguenza del successivo pagamento spontaneo da parte del dell’importo di € 19.776,90.
Sostiene pertanto che il pagamento spontaneo, effettuato nelle more del giudizio, di un acconto sul dovuto non poteva considerarsi motivo di accoglimento dell’opposizione a suo tempo spiegata.
6.2. Rileva il Collegio che in effetti il primo giudice, nonostante abbia rigettato tutti i motivi di opposizione, addivenendo alla revoca del decreto ingiuntivo in ragione del solo fatto, sopravvenuto in corso di causa, del versamento da parte del dell ‘importo di € 19.776,90, erroneamente ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione.
6.3. Come correttamente rilevato dall’appellante, la domanda svolta in sede monitoria (avente ad oggetto pretesa creditoria dell’importo di € 114.000,00) è risultata pienamente fondata con riferimento alla data di proposizione del ricorso monitorio, della emissione del
decreto ingiuntivo, della sua notificazione al e della proposizione da parte di quest’ultimo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, mentre la revoca del decreto ingiuntivo è conseguita al solo fatto del pagamento effettato dal nel corso del giudizio di opposizione dell’importo di € 19.776,90.
6.4. In accoglimento del motivo pertanto deve essere rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo pur dovendo darsi atto che al momento della pronuncia della sentenza di primo grado l’importo ingiunto era stato in parte pagato, con conseguente necessità di revo care il decreto ingiuntivo opposto e condannare l’opponente al pagamento della differenza.
Allo stesso modo condivisibili appaiono il secondo ed il terzo motivo di gravame , i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
7.1. Con il secondo motivo l’appellante si duole del fatto che, a fronte del rigetto dei motivi di opposizione e della pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo solo quale conseguenza dell’avvenuto pagamento in corso di causa di parte dell’importo ingiunto, il primo giudice ha irragionevolmente disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
Con il terzo motivo l’appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di porre a carico dell’opponente le spese della procedura monitoria, spiegando che il pagamento di una parte della somma dovuta nel corso della controversia non può considerarsi da solo sufficiente per e sentare l’opponente dal carico delle spese della procedura monitoria, anche in presenza di revoca del decreto ingiuntivo.
7.2 Con riguardo alle spese del giudizio di opposizione rileva il Collegio il difetto delle condizioni per procedere alla compensazione delle stesse, attesa la totale infondatezza dell’opposizione e la pronuncia di revoca solo quale conseguenza del pagamento i n corso di causa di parte dell’importo ingiunto.
7.3. Quanto al pagamento delle spese della fase monitoria si rileva come la Suprema Corte abbia avuto occasione di precisare che ‘ Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell’opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l’indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell’ingiunto le spese del procedimento, salva restando
l’opponibilità dell’avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo. ‘ (Cass. n. 7526/2007).
7.4. La sentenza di primo grado deve dunque essere riformata ed il
deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate in fase sommaria.
Fondato appare, infine, anche il quarto motivo di appello.
8.1. Con tale motivo l’appellante si duole della mancata condanna del alla corresponsione degli interessi legali e di mora sulla somma dovuta.
Sostiene che, essendo stato accertato il suo credito, non avendo il contestato nulla sul punto e, trattandosi di una ingente somma, la sentenza dovrà essere riformata, con conseguente condanna dell’ente al pagamento anche degli interessi suddetti.
Chiede, pertanto, la condanna dell’ente al pagamento degli interessi, per come indicati dal giudice designato nel decreto ingiuntivo, emesso in data 22.06.2016, sulla somma di € 114.000,00 e, quindi, su quella minore di € 94.228,10, sino al pagamento del r idetto acconto di € 19.776,90 al tasso legale, sino alla diffida ad adempiere, e moratori, successivamente a tale data e sino al pagamento della ridetta somma.
8.2. anche tale motivo appare meritevole di accoglimento, in quanto, dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, emerge che il giudice non ha condannato il opponente al pagamento degli interessi richiesti, e, comunque, ingiunti nel decreto monitorio di cui è lite, ma soltanto alla sorte capitale, al netto di quanto versato dall’ente nelle more del procedimento.
All’accoglimento dell’appello consegue la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi (in ragione della modesta complessità delle questioni involte in giudizio) relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata : -RIGETTA l’opposizione proposta dall’opponente e , dato atto dell’avvenuto pagamento nel corso del giudizio di primo grado dell’importo di € 19.776,90, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto; -dato ulteriormente atto dell’avvenuto pagamento nelle more del presente procedimento di appello dell’ulteriore importo di € 94.228,10 (pari all’importo di cui alla statuizione di condanna della sentenza di primo grado) CONDANNA l’appellato al pagam ento, in favore dell’appellante: a) degli interessi legali sulla somma di € 114.000,00 dalla data della diffida di pagamento (17.08.2015) alla data di deposito del ricorso monitorio; b) degli interessi di cui all’art. 1284 IV comma C.C sulla stessa somma dalla data di deposito del decreto ingiuntivo alla data di pagamento dell’acconto di € 19.776,90 (25.10.2016); c) degli interessi di cui all’art. 1284 IV comma C.C. sulla somma di € 94.228,10 dal 26.10.2016 alla data di pagamento di detta somma;
2) CONDANNA il al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese della procedura monitoria , liquidate in complessivi € 406,00 per esborsi ed € 2.135,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, ed alle spese di lite del primo grado di giudizio , che liquida in complessivi € 14.103,00 oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) CONDANNA il al pagamento in favore dell’appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.162,00, di cui € 1.165,00 per esborsi ed € 4.997,00 per compensi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 18.11.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME