Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17985 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31148/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2215/2021 depositata il 27/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
-La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha installato alcune macchinette per il gioco online nel bar gestito dalla società NOME COGNOME.
Dopo un certo periodo di tempo, quest’ultima ha rimosso le macchinette, in vista di un accordo con diverso gestore, circostanza che ha indotto RAGIONE_SOCIALE ad agire in giudizio per far constatare l’inadempimento dell’utilizzatore.
Costui, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, si è costituto ed ha eccepito, in riconvenzionale, la nullità del contratto, in quanto i pagamenti che la società RAGIONE_SOCIALE effettuava, e che costituivano il corrispettivo del diritto di utilizzare gli spazi del locale per installare le macchinette, erano effettuati in contanti, contro la normativa speciale che vieta l’uso del contante in quel tipo di affari.
L’utilizzatore ha altresì sostenuto di essere receduto dal contratto legittimamente, proprio a causa dei pagamenti irregolari che riceveva da parte del gestore (RAGIONE_SOCIALE).
1.2 -Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda principale, ed ha dunque ritenuto che l’utilizzatore (NOME COGNOME) aveva deciso di recedere dal contratto in modo illegittimo: ha di conseguenza pronunciato la risoluzione per inadempimento di costui.
NOME COGNOME ha proposto appello ribadendo l’inadempimento della controparte dovuto al fatto di avere pagato in contanti: tesi che la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto, pronunciando la risoluzione per inadempimento del gestore, RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultimo ricorre per cassazione con sette motivi. Chiede il rigetto NOME COGNOME con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
-La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto inadempiente la RAGIONE_SOCIALE per avere effettuato i pagamenti in contanti, contro la previsione di legge speciale che vieta di farlo.
2.1. La società contesta questa ratio con sette motivi.
Con il primo motivo si prospetta difetto assoluto di motivazione. Sostiene la ricorrente di avere posto, in appello, la questione della prevalenza della legge speciale (l. 136 del 2010) prevista per questo caso, rispetto alla normativa generale sui pagamenti (leggi n. 214 del 2011 e 208 del 2015), norma quest’ultima che consente il pagamento in contanti entro certi limiti.
Sostiene la ricorrente che il giudice di merito non ha speso alcun argomento su questa questione, ed ha applicato direttamente la legge speciale: avrebbe dovuto motivare invece le ragioni della prevalenza accordata a quest’ultima.
2.2. -Con il secondo motivo si prospetta nuovamente omessa motivazione, oltre che violazione delle leggi 98 del 2011 e 208 del 2015.
La ricorrente assume che i giudici di merito hanno apoditticamente ritenuto imperativa la norma speciale sul pagamento, senza darne ragione.
La risoluzione poteva essere pronunciata solo ove il comportamento della parte, che pagava in contanti, fosse stato contrario ad una norma imperativa: natura di cui occorreva dare conto.
2.3. -Con il terzo motivo si prospetta una violazione di legge nell’aver presupposto un collegamento negoziale tra due contratti, senza tuttavia darne conto, ed anzi senza che il collegamento vi fosse.
In particolare, da un lato, vi è il contratto di rete, ossia quello con cui l’amministrazione dei monopoli affida in concessione ad un determinato soggetto, in questo caso RAGIONE_SOCIALE, la gestione dei giochi online, dall’altro, vi è il contratto di cui si discute, di installazione dei macchinari: tra i due non vi sarebbe alcun collegamento e l’obbligo imposto nel primo di pagare con metodo tracciabile non riguarda il secondo. Invece la corte di merito avrebbe apoditticamente postulato un collegamento inesistente; piuttosto, la ricorrente assume di avere pagato in contanti, non già quale parte del contratto di installazione, bensì su delega del gestore concessionario, dunque in adempimento del contratto di rete.
2.4 -Il quarto motivo , che prospetta violazione delle citate leggi speciali sul divieto di pagamento in contanti, contiene una identica censura: il ricorrente assume di avere effettuato i pagamenti in contanti in quanto semplicemente delegato dal concessionario e ritiene che le prescrizioni imposte a quest’ultimo (di non pagare in
contanti), in quanto eccezionali, non sono estensibili agli altri soggetti.
2.5. -Il quinto motivo prospetta vizio di omessa motivazione proprio sulla carenza di legittimazione passiva della ricorrente.
Si ribadisce che la RAGIONE_SOCIALE è semplicemente colei che ha effettuato la installazione dei macchinari nel bar della società resistente: in tale qualità non può essere considerata inadempiente ad un obbligo (non pagare in contanti) che gravava invece sul concessionario della rete di giochi online. La circostanza che i gestori si determinino a stipulare contratti di installazione con i singoli esercenti è meramente accidentale e non determina alcun collegamento con il contratto di gestione della rete da parte del concessionario.
Questi motivi pongono una serie di questioni comuni e possono esaminarsi insieme.
Essi sono infondati.
Va premesso che questa Corte, in causa identica, avente quale parte proprio la ricorrente, ha già espresso il principio di diritto secondo cui i pagamenti effettuati in contanti, da parte del gestore nei confronti dell’utilizzatore, sono in violazione della normativa speciale, la quale è da ritenersi imperativa, ed ha ritenuto i due contratti come tra loro collegati (Cass. 7966/ 2023).
Sono affermazioni che vanno ribadite.
Ciò ha una conseguenza di rilievo: che la decisione impugnata è dunque conforme a diritto, e che, se anche la sua motivazione fosse carente o errata, essa va corretta senza bisogno di cassare.
Ciò detto, innanzitutto va apportato un chiarimento preliminare: l’articolo 10, 2° comma del DL n. 16 del 2012 prevede <>.
Ove è chiaro che l’obbligo di non effettuare pagamenti in contanti grava su ‘tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera’ e dunque non solo al concessionario, come pretende la ricorrente, ma a chiunque intervenga nella filiera con qualsiasi tipo di contratto volto a consentire il gioco online, e dunque anche a chi installa le macchinette necessarie a quel gioco.
Con la conseguenza che la norma si rivolge alle parti del contratto di installazione, a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo sia collegato o meno con quello di gestione della rete, di cui è parte il concessionario.
Che poi la norma sia imperativa è circostanza che discende da alcune semplici considerazioni: innanzitutto essa impone l’obbligo nell’interesse generale, che è l’interesse a tracciare i pagamenti ed evitare che, per contro, il pagamento in contanti costituisca un mezzo di riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Ed è evidente che un obbligo imposto alle parti nell’interesse generale non è da costoro derogabile; in secondo luogo, la natura inderogabile, e dunque imperativa, della norma deriva dal suo coordinamento con l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, il quale impone (al primo comma) a tutti i soggetti della filiera del gioco online (dunque anche agli installatori) di effettuare le operazioni solo su conto corrente presso banche o Poste Italiane, ed al comma 9 bis prevede altresì che <>.
Dunque, è evidente che la norma non solo contiene un precetto (divieto di pagamento in contanti) ma altresì una sanzione (risoluzione del contratto in caso contrario), ed è pertanto norma che non lascia libere le parti di derogarvi, ma considera causa di risoluzione il pagamento in contanti fatto in spregio al divieto stesso.
Che poi tale norma si imponga su quella generale relativa ai pagamenti in contanti, e che consente tali pagamenti entro certi limiti di valore (1000 o 3000 euro), è evidente di per sé: si tratta di norma speciale, poiché essa regola un particolare tipo di pagamenti, quelli all’interno del gioco online, e dunque per la sua stessa specialità deroga a quella generale.
Infine, anche a voler affrontare la questione del collegamento negoziale, esso deriva dalla stessa prospettazione della ricorrente: il contratto con cui si installano le macchinette serve a realizzare la causa concreta di quello di gestione della rete; il concessionario di quest’ultima non vedrebbe realizzato il suo interesse se nei singoli esercizi non venissero installate le macchinette per il gioco online, di cui per l’appunto il concessionario è gestore, con la conseguenza che l’un contratto serve all’altro, ne realizza la causa.
Né vale obiettare che i gestori non sono obbligati a stipulare contratti di installazione delle macchinette, volendosi con ciò dire che può farlo direttamente forse il concessionario: l’obiezione non ha fondamento posto che, pur se non obbligati, quando però lo facciano, pongono in essere un contratto collegato all’altro.
2.6. -Il sesto motivo , che prospetta omessa motivazione, rimprovera alla Corte di Appello di non avere tenuto conto della circostanza che, anche qualora il pagamento avvenga in contanti,
esso è comunque tracciabile e comunque consente ugualmente la tracciabilità.
Il motivo è infondato.
La non tracciabilità del pagamento in contanti è già stabilita dalla legge: è il legislatore che ha stimato come non tracciabile il pagamento in contanti, e dunque non v’è bisogno che il giudice di volta in volta lo motivi o verifichi se, nel caso concreto, la tracciabilità è consentita, poiché questo concreto accertamento gli è impedito dalla valutazione preventiva ed astratta fatta dal legislatore, secondo cui il pagamento di quel tipo, in contante, non consente controlli sulla provenienza del denaro.
2.7. -Il settimo motivo prospetta violazione di legge ed omessa motivazione sul comportamento scorretto dell’utilizzatore (NOME COGNOME).
Il ricorrente evidenzia come, pur essendo stato il contratto stipulato nel 2010, l’esercente ha eccepito l’irregolarità del pagamento in contanti anni dopo, e solo dopo avere deciso di passare ad un altro gestore o installatore di macchinette, e dunque ha fatto l’eccezione per semplice pretesto di risolvere il rapporto.
Il motivo è infondato, ma nei termini che seguono.
La risoluzione è stata pronunciata per violazione dell’obbligo di pagare con metodi tracciabili: questa sanzione non può essere evitata dal comportamento contrario a correttezza da parte dell’esercente, in quanto ha una propria ed autonoma ragione, che è, per l’appunto, il fatto di avere pagato in contanti, ragione di suo sufficiente.
Il comportamento di chi, pur avendo per anni accettato quel tipo di pagamento, ne eccepisce l’irregolarità in modo strumentale quando è comodo eccepirla, può anche costituire comportamento contrario a correttezza, rilevante se abbia comportato danni risarcibili, ma non per escludere la risoluzione del contratto che, come si è detto, ha una sua autonoma ragione giustificatrice.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese attesa la novità della questione, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/06/2024.