SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2572 2026 – N. R.G. 00028175 2021 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico – AVV_NOTAIO – ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
, in persona del Presidente ‘pro tempore’ della Giunta Regionale( c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall’ AVV_NOTAIO ) pec ed elettivamente do ell’ avvo oma P. C.F.
Opponente
CONTRO
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO, pec come da procura in atti.
Opposta in persona del legale rappresentante pro-tempore e Dott. liato per la carica in INDIRIZZO, rappresentato e NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F. ) presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO Pec: elegge domicilio giusta procura in separato atto ai sensi dell’a C.F.
Terzo Chiamato oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 3872/2021 e domanda di pagamento somme nel merito.
Conclusioni per l’opponente : ‘Voglia l’adito Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ovvero che
essa non è la debitrice ovvero rigettare nel merito in fatto ed in diritto la richiesta di pagamento di parte opposta con revoca dell’ingiunzione, ovvero dichiarare il proprio difetto di giurisdizione’.
Conclusioni per parte opposta : ‘ Voglia il Tribunale, n el merito, rigettare l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o, accertare e dichiarare il diritto della a ricevere la cd. ‘quota sociale’ per la degenza: A. del Sig. , Os eparto RAGIONE_SOCIALE, dal 01/07/2017 al 18/05/2018, pari ad Euro 4.121,86; B. del Sig. , Ospite presso il reparto RAGIONE_SOCIALE dal 08/08/2017 al 21/03/2019 per Euro 6 g. , Ospite del reparto RAGIONE_SOCIALE dal 01/07/2017 al 09/12/2019 per Euro 45.936,40; D. Euro 74.555,31, per la degenza degli Ospiti nei reparti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elencati nella fattura rifiutata dal da intendersi parte integrante della presente memoria; E. Euro 14.756,14, per la degenze degli Ospiti nel reparto RAGIONE_SOCIALE elencati nella fattura rifiutata dal , da intendersi parte integrante della presente memoria. F. Euro 2.786,40 per la degenza dell’ , fattura n. 1149 del 11 dicembre 2019 di recente stornata dalla il pagamento è stato rifiutato dal e per l’effetto, condannare la (RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e rappresentante pro tempore, , in persona del legale rappresentate pro tempore, a corrispondere alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Euro 146.029,31, a cui de uro 2.786,40 (per la degenze dell’Ospite fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 11 dicembre 2019 stornata dalla ) oltre ri e/o legali dal dì del dovuto sino all’effettivo saldo o l iore o minore risultante di giustizia ‘ . P.
Conclusioni per la terza chiamata ‘ Voglia il Tribunale via cautelare rigettare l’eventuale richiesta di concessione di provvisor ne al decreto ingiuntivo telematico RNUMERO_DOCUMENTO/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 18/02/2021 essendo la pretesa monitoria, prima facie, infondata e non sorretta da prova alcuna, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Nel merito, accertata e dichiarata l’insussistenza del credito ingiunto, revocare e/o annullare integralmente il decreto ingiuntivo NUMERO_DOCUMENTO 59445/2020 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della . In subordine revocare l’opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi sopra esposti e comunque errato nel suo importo. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori come per legge ‘ .
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 13.04.2021 ritualmente notificato, la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n 59445/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 18/02/2021, c on il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 146.029,31 a titolo di pagamento della cd. ‘quota sociale’ per la degenza di individuati pazienti su istanza di
Va precisato che la società opposta gestisce una struttura RAGIONE_SOCIALE psichiatrica accreditata denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sita in Tivoli (Rm). L’attività della struttura si concretizza: a) nella cura e riabilitazione dei pazienti affetti da problemi mentali e psichici; b) in attività di assistenza agli anziani. Nello specifico la struttura è suddivisa oggi in varie sottoarticolazioni a seconda della necessaria cura e attenzione che si deve garantire all’Ospite, che sono: RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE per trattamenti RAGIONE_SOCIALE territoriali ), ove vengono accolti pazienti provenienti dall’SPDC, 30 posti accreditati; –COGNOME ( RAGIONE_SOCIALE per trattamenti comunitari RAGIONE_SOCIALE ), in cui vengono accolti pazienti subacuti per un massimo di 60 giorni, 20 posti accreditati; COGNOME ( RAGIONE_SOCIALE per trattamenti comunitari estensivi ) in cui vengono accolti pazienti RAGIONE_SOCIALE destinati alla comunità, per un massimo di 2 anni, 20 posti accreditati; RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE elevata RAGIONE_SOCIALE assistenziale RAGIONE_SOCIALE sanitaria ), suddivisa in 4 nuclei, in cui vengono accolti pazienti RAGIONE_SOCIALE destinati ad un eventuale reinserimento
sociale, 70 posti accreditati; RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a media RAGIONE_SOCIALE assistenziale RAGIONE_SOCIALE sanitaria ), 20 posti accreditati; RSA , 40 posti accreditati (20 posti di mantenimento assistenziale alto e 20 posti di mantenimento assistenziale basso).
La presente pretesa ha come antecedente la pronuncia del Consiglio di Stato n. 8608/2019 che ha annullato la DGR 395/2017 nella frazione in cui tale determina aveva dettato le disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture psichiatriche RAGIONE_SOCIALE -riabilitative; determina che, a sua volta, aveva come antecedente il DCA della n. 562 del 24.11.2015 che rimodulato il meccanismo della c.d compartecipazione alla s el paziente -o se del caso anche a carico del Comune di residenza.
Quindi, a far data dal 01.07.2017, una parte della retta giornaliera era stata posta a carico del paziente ricoverato presso la struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riabilitative psichiatriche RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, ovvero a carico del Comune di residenza del paziente (nel caso di ISEE dell’ospite, non superiore ad € 20.000,00) quelle prestazioni RAGIONE_SOCIALE-riabilitative a carattere RAGIONE_SOCIALE-sanitario (quindi non puramente assistenziale), nelle quali la componente sanitaria non è nettamente distinguibile da quella sociale (vedi Cassazione sul punto); pertanto, tali prestazioni non possono gravare interamente sul cittadino o sul – pur potendosi ammettere, a certe condizioni, un concorso alla spesa da parte dell’utente del s
Nello specifico il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’applicazione della compartecipazione dovesse applicarsi solamente per le strutture a bassa RAGIONE_SOCIALE terapeutica e bassa RAGIONE_SOCIALE assistenziale, ossia per le c.d. RAGIONE_SOCIALE a fasce orarie, escludendo pertanto dalla compartecipazione gli ospiti ricoverati nelle strutture ad alta RAGIONE_SOCIALE assistenziale (H24) e media RAGIONE_SOCIALE assistenziale (H12). E quindi veniva richiesta l’emissione del decreto ingiuntivo di pagamento della diaria per le prestazioni psichiatriche H24 e H12 che, prima delle sentenza Cons. Stato 8608/2019 che ha annullato la DGR 395/2017, erano a carico del paziente o Comune di residenza, ma che dopo tale sentenza devono essere pagate dal .
Nell’opposizione della veniva, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovend sser proposta dinanzi al giudice amministrativo, potendosi qualificare come azione di ottemperanza al giudicato amministrativo. Ovvero, doveva esser pronunciato il difetto di legittimazione passiva della essendo l’ente territoriale estraneo al rapporto obbligatorio azionato che era -in realtà -intercorrente tra la ingiungente e la RAGIONE_SOCIALE che aveva determinato i livelli massimi di spesa per ciasc re del servizio, determinandosi alla sottoscrizione degli specifici contratti, con le strutture private accreditate per l’assistenza in hospice e psichiatrica.
Nel merito veniva eccepito il superamento del limite di budget. Sottoscrivendo il contratto, aveva accettato tutte le condizioni, ivi comprese quelle relative all’accettazione del limite i spesa a carico del SSN. Infine, il credito non poteva ritenersi esigibile in quanto la sentenza del Consiglio di Stato non aveva fatto sorgere, di per sé, alcun diritto al riconoscimento del credito determinato nel suo ammontare.
Con tempestiva comparsa si è costituita l’ingiungente che ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha contestato l’eccepito difetto di giurisdizione, rientrando la controversia in quelle meramente contrattuali per le quali è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, ed ha chiesto il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo la il soggetto deputato alla corresponsione delle somme richieste quale ente onerato del finanziamento della spesa sanitaria convenzionata. Sembrava, dunque, singolare che l’Ente Regionale da un lato afferm asse di non aver
integrato i tetti di spesa delle e dall’altro di essere carente di legittimazione passiva (perché legittimata passiva è l’ cui, l’Ente non a vrebbe fornito i fondi (ampliando i cd. tetti di spesa). Cont Cont
Non si opponeva, se del caso, alla chiamata in causa del terzo 5.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituita anche l che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte ingiungente. Ha evidenziato c a del Consiglio di Stato ha solo stabilito l’illegittimità del provvedimento che disciplina l’assetto delle strutture di assistenza per pazienti RAGIONE_SOCIALE o assistenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ad alta e media RAGIONE_SOCIALE assistenziale) ma non ha accertato un diritto di credito liquido ed esigibile a favore delle strutture operanti nel settore.
Doveva considerarsi che, nel caso di specie, il contratto di budget stipulato tra la e la non conteneva le somme oggi richieste dalla società né, tantomeno, i fond alla
per le strutture ad alta e media RAGIONE_SOCIALE assistenziale erano sufficienti per coprire il che si è creato con la più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
Nel merito il credito non poteva, quindi, ritenersi esigibile in quanto i tetti di spesa risultano essere limiti invalicabili oltre i quali nulla è dovuto all’erogatore. E formulava le conclusioni di cui in epigrafe.
Con provvedimento emesso all’esito dell’udienza del 22.06.2022, veniva rigettata la richiesta concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI c.p.c.
All’esito del deposito delle memorie di precisazione delle domande eccezioni e dei mezzi di prova, il G.I. osservato che, nella fattispecie, non fosse in contestazione la pretesa al pagamento di prestazioni c.d. extrabudget, ma la pretesa al pagamento di prestazioni in conseguenza ed in esito al richiamato dictum di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8608/2019, ( che ha stabilito l’esclusione dalla compartecipazione alla spesa degli ospiti ricoverati nelle strutture ad alta RAGIONE_SOCIALE assistenziale (H24) e media RAGIONE_SOCIALE assistenziale (H12), alla cui categoria appaiono quelle oggetto delle fatture prodotte in sede di monitorio) e che non era -peraltro -contestata l’effettuazione delle prestazioni sanitarie da parte della ricorrente nelle comparse di risposta e negli atti delle strutture pubbliche convenute, disponeva consulenza tecnica di ufficio nominando allo scopo c.t.u. la dr.ssa
cui richiedeva, esaminati gli atti ed i documenti depositati dalle parti, l’accer dell’esistenza del c.d. ‘avanzo di budget’ idoneo a soddisfare la pretesa avanzata dalla parte convenuta. Al riscontro dell’esistenza dell’avanzo, occorreva procedere a quantificare la pretesa creditoria avanzata dalla struttura in relazione agli interventi di ‘media ed alta RAGIONE_SOCIALE assistenziale’ meglio illustrati dalla parte opposta, con computo sulla sorte capitale degli interessi moratori nella misura legale e maggior danno, quantificato nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell’art. 1284 cod. civ.’.
Accettato l’incarico, il c.t.u depositava la relazione di consulenza tecnica di ufficio all’esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel
testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Dev’esser immediatamente rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della . In via pregiudiziale deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che l’odierna controversia non coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. di cui all’art. 133 comma 1 lett. c) d.lvo. n. 104/2010, avendo ad oggetto l’accertamento, alla luce della normativa vigente, dei corrispettivi pretesi da parte attrice a fronte delle prestazioni erogate.
Nella fattispecie non trattasi in alcun modo di questione di ‘ottemperanza’ ad una sentenza del GA, quanto di pretesa al pagamento di un credito vantato nei confronti del soggetto pubblico all’esito dell’annullamento del provvedimento amministrativo che aveva diversamente disciplinato nei termini rappresentati la c.d compartecipazione alla spesa sociale per le strutture psichiatriche RAGIONE_SOCIALE -riabilitative.
Il criterio fondante il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, salvi i casi di giurisdizione esclusiva, è incentrato ormai quasi esclusivamente sulla rilevazione dell’avvenuto esercizio di un potere pubblico, che viene ancorato all’esistenza di una discrezionalità nell’agire della Pubblica Amministrazione. Ci si è quindi progressivamente allontanati dal discrimine che si fonda sull’indagine dalla situazione soggettiva per far ricadere gli sforzi ricostruttivi sull’azione amministrativa: ciò che principalmente rileva è la natura vincolata o meno dell’atto amministrativo, o più in generale di una decisione, e quindi l’esistenza o meno di un’area di discrezionalità, più o meno ristretta, all’interno della quale può agire il potere pubblico. Qualora il giudice ordinario dovesse riscontrare l’esistenza di un perimetro di discrezionalità e quindi la natura non vincolata dell’atto, sarà tenuto a declinare la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, poiché la situazione giuridica lesa da un atto discrezionale viene qualificata come interesse legittimo. Premesso ciò, nessuna discrezionalità -una volta annullata la DGR 395/2017 emanata sulla base del DCA Lazio n. 562 del 24.11.2015 che aveva stabilito il meccanismo della c.d. compartecipazione alla spesa a carico del paziente -o se del caso anche a carico del Comune di residenza, che ne costituiva il presupposto -residua in capo alla PA circa il pagamento, o meno, delle prestazioni RAGIONE_SOCIALEassistenziali svolte all’esito della stipula del contratto intercorso con la parte pubblica.
Riguardo poi all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, deve osservarsi che non rileva, a fronte della domanda per come spiegata (ovvero diretta al pagamento delle prestazioni non remunerate perché eccedenti l’attività programmata) la titolarità del potere di stabilire, in via generale, i tetti di spesa per le strutture eroganti le prestazioni assistenziali (facente indubbiamente capo alla , ma ciò che rileva è l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento (secondo i criteri ed entro il limite assegnato dalla .
Ora, con riferimento alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio dal lato passivo, deve rilevarsi che l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993, convertito nella L. n. 423/1993, stabilisce che ‘nei rapporti (…) con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ente incaricato del pagamento del corrispet tivo anziché l’RAGIONE_SOCIALE‘.
Devono essere quindi applicati nella specie i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 31.8.2007 n. 18448 (cfr. anche Corte di Cassazione del 30.6.2015 n. 13333), secondo cui il legittimato passivo del pagamento della prestazione autorizzata dal soggetto convenzionato/accreditato con il SSN/SSR è la Regione, quale ‘ente incaricato del pagamento’. Tale interpretazione appare infatti in linea con la tendenza legislativa ormai stabilizzata ad un progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di
convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, motivata da esigenze di controllo della spesa pubblica e distribuzione del finanziamento. Ne deriva che la la quale provvede, al trasferimento diretto delle risorse per conto delle sul cui territorio insistono le strutture, è il soggetto effettivamente legittimato a contraddire esente giudizio. E quindi una responsabilità tra e atteso che l’errore derivante dall’illegittima normativa regionale ora annullata -è imp la mentre la quale ente erogatore dei fondi, è obbligata in via esecutiva al solo pagamento. Tuttavia , a seguito dell’annullamento del sistema di compartecipazione, l’obbligo di corrispondere integralmente la retta per le prestazioni erogate grava in definitiva sulla , che ne sostiene la copertura finanziaria, e non può essere trasferito né ai Comuni né omeno alle strutture accreditate, meri esecutori del servizio sanitario pubblico. Cont Cont Cont Cont
Nel merito, l ‘assunto che la sentenza del Consiglio di Stato a bbia un effetto erga omnes non comporta, in automatico, che il G.O. possa ordinare alla PA deputata ( in prima battuta, secondo le sue competenze) l’ integrazione dei tetti di spesa modificando il singolo contratto ed il limite di budget ivi inserito. Cont
Nondimeno deve evidenziarsi non esser state contestate le prestazioni svolte in favore degli assistiti di cui alle conclusioni di
In ordine al quesito circa la ‘capienza’ del budget assegnato, rettamente il consulente tecnico di ufficio ha redatto due calcoli. Con il primo ha sommato l’avanzo di budget relativo agli anni 2017,2018,2019. All’esito della sommatoria ha riscontrato la presenza, come sostenuto dalla parte ingiungente, di un avanzo complessivo di € 320.761,08 che è certamente capiente al fine di soddisfare la pretesa di pagamento della somma di € 146.029,31 avanzata dalla società opposta. Tale determinazione è stata ottenuta procedendo dalla sottrazione dai budget assegnati dalla alla struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ( € 5.730.918,48) il fatturato della società opposta di complessi ,40
Il secondo calcolo invece, è stato fatto analizzando singolarmente l’esistenza di avanzo di budget anno per anno e verificando la capienza dello stesso riferita alle pretese relative alle prestazioni sanitarie psichiatriche di quell’anno. E secondo questo computo, il consulente avrebbe riscontrato l’esistenza dell’avanzo di budget che copre la pretesa di pagamento di solo per gli anni 2017 e 2018, laddove per l’anno 2019 l’avanzo è idoneo a coprire la pretesa € 90.760,66. In base a tale secondo calcolo, l’importo complessivo dovuto alla in quanto rientrante nei limiti degli avanzi di budget degli anni 2017, 2018, 2019 considerati mente ed in relazione a quella parte della richiesta di pagamento riferita solo a ciascuno di tali anni, sarebbe secondo il CTU di euro 124.760,66.
E’ questa la modalità operativa corretta per effettuare il ricalcolo della capienza del limite di budget, che non può esser onnicomprensiva.
Inoltre, gli interessi legali sulla sorte capitale, si computano non dalla scadenza individuata in ciascuna fattura ma dalla comunicazione alla degli atti di costituzione in mora compiuti dalla In aggiunta a quanto richiestosi in decreto, deve computarsi il credito relativo alla dege ite ( fattura n. 1149 del 11.12.2019 stornata da ) oltre interessi mora lla richiesta di pagamento effettuata
La conseguenza è quindi l’accoglimento dell’opposizione per le ragioni rappresentate e la revoca del decreto ingiuntivo.
In via di merito, la dev’esser condannata al pagamento, in favore di al titolo sopra indi a di € 124.760,66 oltre interessi legali calcolati dalla data di messa in mora dell’ ( 22.05.2020) sino all’effettivo soddisfo. Al
parziale si aggiunge la condanna al pagamento della somma di € 2786,40 oltre interessi legali calcolati nella medesima modalità per le prestazioni erogate all’ospite .
Le spese processuali vengono poste a carico della ed ad esse si aggiungono le spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate in favore dr.ssa
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’opposizione proposta da , contro la chiamata in causa del terzo
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
Accoglie, per le limitate ragioni evidenziate in parte motiva, l’opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 3872/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.02.2021.
C)
Accoglie, in sede di merito, la domanda proposta da
e condanna la
al pagamento delle prestazioni meglio individ usioni che qua liquida – quanto alla sorte – in € 124.760,66 , oltre interessi legali calcolati dalla data di messa in mora del 22.05.2020 sino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 2786,40, oltre interessi legali calcolati nella medesima modalità (per le prestazioni erogate all’ospite non ricomprese nel decreto ingiuntivo).
Condanna la al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che quantifica e li ura di € 14.103,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali (€ 2.115,45), oltre IVA e C.p.A e pone a carico di parte opponente le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate al c.t.u. dr.ssa nella misura di € 10.069,50 oltre IVA e C.P.
Compensa – tra
e
le spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/02/2026.
Il AVV_NOTAIO COGNOME firmato digitalmente.