SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12868 2025 – N. R.G. 00038958 2023 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 21 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. R.G. n. 38958 / 2023 promossa da:
, in persona del l.RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. che l o rappresenta e difende nel presente procedimento – P.
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e partita I.V.A. , con sede in 95030 Tremestieri Etneo (CT), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante in carica, dott. , codice fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati NOME COGNOME codice fiscale , e NOME COGNOME codice fiscale , nonché elettivamente domiciliato presso il primo, con studio in 00193 Roma, INDIRIZZO – P. C.F.
CONVENUTO-OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l’
ha convenuto nel presente giudizio il
chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: NEL MERITO: 1) in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 20569/2020 del 24/12/2020, RG n. 59054/2020, notificato in data 29/12/2020, perché illegittimo ed infondato per i motivi esposti in narrativa; 2) in ogni caso con vittoria delle spese e compensi di giudizio oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.’ Il giudice ha differito la prima udienza ex art. 171-bis c.p.c. alla data del 29 maggio 2024, invitando le parti al deposito di memorie ai sensi dell’art. 171 -ter c.p.c.. In data 3 novembre 2023 si è costituita parte convenuta-opposta, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a. rigettare l’avversa opposizione, laddove infondata in fatto, e diritto, perciò confermando il decreto ingiuntivo n. 8025 / 2023, del Tribunale di Roma (R.G. n. 18706 / 2023); b. registrato il pagamento parziale avvenuto in corso di causa, condannare a corrispondere, in favore di , la somma di Euro 15.437,31 aggiornata come da domanda, oppure la diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge e mora dal dì del dovuto al saldo; Con vittoria di spese, competenze ed onorari, nonché ogni più ampia riserva, anche in via istruttoria.’ All’udienza del 29 maggio 2024, celebrata in presenza, l’opponente, per il tramite del Procuratore dello Stato, si riportava all’atto introduttivo, ritenendo la causa matura per la decisione. L’opposto, comparso a mezzo dell’Avv. COGNOME in sostituzione dell’Avv. COGNOME deduceva l’assenza di memorie ex art. 171 -ter c.p.c. da parte dell’opponente, invocando il rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 115 c.p.c., il riconoscimento degli interessi moratori e delle spese legali, e chiedeva il passaggio in decisione. Il Giudice ha rinviato la causa per il passaggio in decisione assegnando i termini di cui all’art. 189 c.p.c. ed infine con ordinanza del 16 giugno 2025 ha trattenuto la causa in decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda dedotta in lite trae origine dalle seguenti circostanze desunte dagli assunti difensivi delle parti e dai documenti prodotti: in data 18 luglio 2019 il si è aggiudicato i lavori per lo smontaggio di un capannone esistente e la realizzazione di nuovi laboratori e uffici per la sede dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a . Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha emesso i certificati di pagamento bis n. 4 per € 32.471,10 ( in data 25 maggio 2021), bis n. 5 per 62.385,04, bis n. 6 per € 65.035,33 ( in data 17 maggio 2022). In data 8 settembre 2022 il RUP e il Direttore dei Lavori, entrambi del Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC Sicilia), hanno informano l’Istituto opponente dell’esistenza dei suddetti certificati di pagamento chiedendo lo stanziamento di fondi aggiuntivi per il “caro materiali”, per un totale di € 195.167,99. Conseguentemente è stato avviato l’iter per la liquidazione delle somme relative al caro materiali. Le fatture nn. 86, 87, 88 relative ai certificati di pagamento 4° bis, 5° bis e 6° bis, sono state rifiutate in quanto il RUP non aveva ancora adottato una determina per la liquidazione ed in quanto non sarebbe stato disponibile un impegno di spesa sul bilancio. In data 22 maggio 2023 il ha emesso le fatture n. 273, 274 e 275, nuovamente rifiutate per l’assenza della determina del RUP e la conseguente indisponibilità dell’impegno di spesa. In data 6 giugno 2023 il ha emesso le fatture n. 284, 285 e 286, con scadenza di pagamento in data 7 luglio 2023. In data 12 giugno 2023 l’Istituto opponente ha rilevato che il DURC del aveva scadenza in data 12/06/2023 e, quindi, dopo aver saldato la fattura n. 286 e dopo aver informato il , ha sospeso il pagamento delle fatture 284 e 285 in attesa di nuovo DURC. In data 23 giugno 2023 è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto ottenuto dal per il pagamento di € 171.641,87, oltre interessi e spese processuali. In data 26 giugno 2023 il DURC di è tornato disponibile sul portale INAIL e, nello stesso giorno, l’ opponente ha provveduto al pagamento delle fatture n. 284 e n. 285. Per quanto sopra esposto non può ritenersi censurabile il comportamento dell opponente che ha provveduto al pagamento delle fatture
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n. 284 e n. 285 quando il DURC è tornato disponibile sul portale INAIL. Le normative richiamate da parte convenuta opposta (art. 113 bis D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 26 c. 1 D.L. n. 50 del 2022, art. 1 septies c. 6 del D.L. n. 73 del 25-5-2021) non implicano il venir meno dell ‘ obbligo per la Pubblica Amministrazione di pagare nel momento in cui il DURC è stato regolarizzato o rinnovato. Considerato che nel caso di specie il DURC è tornato disponibile e controllabile sul portale INAIL in data 26-6-2023, solo da tale data è possibile imputare alla Pubblica Amministrazione eventuale ritardo nei pagamenti. Nel caso di specie, pertanto, il pagamento delle fatture 284 e 285 non può ritenersi tardivo in quanto non è contestato che il DURC è tornato disponibile e controllabile in data 26-6-2023, senza contare il fatto che la scadenza per il pagamento delle suddette fatture era in data 7-7-2023. Avendo la P.A. (Istituto opponente) già pagato tutte le fatture dedotte in lite in osservanza dell ‘ obbligo di preventiva verifica di regolare DURC, si deve dichiarare cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Tenuto conto che dal punto di vista dell ‘ interesse sostanziale ad un recupero immediato del credito la parte convenuta opposta si è attivata in sede monitoria a seguito di pregresse interlocuzioni non satisfattive, tenuto conto che in relazione alle fatture azionate in sede monitoria non può imputarsi alla P.A. (Istituito opponente) un comportamento omissivo o tardivo, essendo il pagamento avvenuto in conformità all ‘ obbligo di preventiva verifica e di preventivo controllo della sussistenza di regolare o di (per cui non si ritengono dovuti gli interessi pretesi da parte opposta nel presente giudizio), si profilano giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per l ‘ intervenuto pagamento delle fatture dedotte in lite. Revoca il decreto ingiuntivo opposto. Spese compensate.
Roma, 21-9-2025 Il giudice
Dott. NOME COGNOME