SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 699 2025 – N. R.G. 00000915 2022 DEL 02 02 2025 PUBBLICATA IL 02 02 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di RAGIONE_SOCIALE contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALEe parti all’udienza in presenza del 14.1.2025 tra:
(CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. con sede in Roma (RM), alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma (00197), alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ( ) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al l’atto di appello. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1
-APPELLANTE –
CONTRO
(C.F.
), nonché per la
in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentati e difesi
Controparte_3
P.IVA_2
Controparte_4
dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE (C.F. FAX 069651400 0; PEC , domiciliataria ope legis in INDIRIZZO; P_IVA.P_IVA1
-APPELLATI –
Controparte_5
con sede in 37135 INDIRIZZO
(Vr), INDIRIZZO. P.IVA C.F. e n. R.I. Verona , sede secondaria per l’Italia di con sede legale in INDIRIZZO, iscritta nel Registro del Tribunale di Dusseldorf al n. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Procuratore RAGIONE_SOCIALE nata a Genova il DATA_NASCITA giusta procura del 06.03.2014 Rep.n.42.079 Notaio di Verona e in persona del procuratore speciale nato a Bollate il DATA_NASCITA, giusta procura del 1 7.12.2012 Rep. 40.378 Notaio di Verona, informata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. RAGIONE_SOCIALEa possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa stessa sito in Frascati (INDIRIZZO), INDIRIZZO, come da mandato posto in calce al l’atto di costituzione. P.IVA_4 P.IVA_5 CP_5 CP_5 Controparte_6 Persona_1 CP_7 Persona_1 C.F._2
-APPELLATA –
-APPELLATI CONTUMACI —
(CF. ( ), (CF. ( ), ) Controparte_8 CodiceFiscale_3 Parte_1 […] C.F._4 Controparte_9 CodiceFiscale_5
Oggetto: impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Roma n. 18758/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALEe parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. 18758/21 con cui il Tribunale, nel pronunciare sulle domande dalla appellante proposte nei confronti del RAGIONE_SOCIALEa Guardia di , e , nonché sulla domanda di manleva proposta dal nei confronti RAGIONE_SOCIALEa , ha così statuito: – Sezione specializzata in materia d’impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 17711/2018 R.G., così Controparte_1 Controparte_10 […] Controparte_11 Controparte_8 Controparte_9 Parte_1 CP_8 CP_5
‘ Il Tribunale di Roma provvede:
– Rigetta integralmente le domande proposte dalla Controparte_1
– Dichiara assorbita, nel rigetto di cui sopra e nella susseguente statuizione sulle spese, la domanda di garanzia e manleva proposta dall’Ing. nei confronti RAGIONE_SOCIALE . Controparte_8 CP_5 […
-Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta dall’Ing. nei confronti RAGIONE_SOCIALEa CPRAGIONE_SOCIALE […] Controparte_1
– Condanna la alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che liquida, per il e per la Guardia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché per ciascuno RAGIONE_SOCIALE altri convenuti e per la , in euro 23.937,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ‘ . Controparte_1 Controparte_10 CP_5
A sostegno del gravame l’appellante ha posto i seguenti motivi in fatto e diritto:
Nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza -errore e travisamento dei fatti -violazione di Legge.
Nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza -errore e travisamento dei fatti -vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione -omessa pronuncia.
Nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza -errore e travisamento dei fatti -violazione di Legge.
Nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza -errore e travisamento dei fatti -omessa pronuncia.
Nullità RAGIONE_SOCIALEa Sentenza – violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 4 e 5 DM 55/2014 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c.
Riproposizione RAGIONE_SOCIALEe domande: fondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande formulate in primo grado dalla -richiesta di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe stesse previa riforma RAGIONE_SOCIALEa Sentenza impugnata. Controparte_1
Sulla base dei suddetti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, accogliere il proposto appello e, per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALEa Sentenza impugnata e in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande originariamente proposte dalla originaria attrice e non accolte in primo grado, così statuire:
1) in via principale, dato atto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di cui è causa, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, il diritto RAGIONE_SOCIALEa attrice nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute -in solido tra loro o, comunque, nei confronti di ciascuna di esse e per quanto di ragione – al pagamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del contratto di appalto e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 D.lgs. 163/2006 e/o RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 L. 55/1990, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 892.234,16, oltre iva e oltre interessi, legal i e moratori, da ritardato pagamento dei corrispettivi, e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni convenute Controparte_1 […]
per il RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e in solido tra loro al pagamento del predetto importo di € 892.234,16 o di quel diverso importo che sarà ritenuto dovuto all’esito del presente giudizio oltre iva e oltre interessi, legali e moratori, da ritardato pagamento dei corrispettivi. Comunque e in ogni caso, in via subordinata, condannare ciascuna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute per quanto di ragione e di competenza al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 892.234,16, o del diverso importo che sarà ritenuto dovuto all’esito RAGIONE_SOCIALEa istr uttoria, oltre iva e oltre interessi, legali e moratori, da ritardato pagamento dei corrispettivi; Controparte_12 Controparte_13
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute per non aver, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘appalto, dato corso alle verifiche di cui all’art. 17 del contratto di appalto e di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e/o all’art. 18 L. 55/1990; per non aver adottato gli atti di competenza volti a tutelare le ragioni del subappaltatore e per aver,
quindi, proceduto al pagamento di corr ispettivi in favore RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore nel difetto dei presupposti previsti per Legge; e, per l’effetto, condannare le predette Amministrazioni, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla impresa attrice e, in particolare, condannarli in solido tra loro o, comunque, in via subordinata, ciascuno di essi, per quanto di ragione e di competenza, al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo richiesto di € 892.234,16 – o di quel diverso importo che sarà ritenuto dovuto all’esito del presente giudizio oltre rivalutazione monetaria e interessi, Controparte_1
3) in denegata ipotesi di ritenuta inammissibilità e/o infondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande come sopra formulate, accertare il diritto di parte attrice alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe opere e RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite e non comp ensate, condannando, per l’effetto, le Amministrazioni appellate in solido tra loro o, comunque, ciascuna di esse per quanto di ragione e di competenza, alla relativa restituzione, ovvero, in via ancora più subordinata, condannando gli stessi, tutti in solido tra loro o, comunque, ciascuno per quanto di ragione e di competenza, al pagamento in favore di parte attrice di un importo corrispondente al relativo valore RAGIONE_SOCIALEe opere rese in regime di subappalto autorizzato, maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi;
4) accertare comunque e in ogni caso il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento, in relazione alle somme come sopra richieste a titolo di compenso, riaccrediti e indennità, ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa, RAGIONE_SOCIALE interessi legali e di mora stabiliti dall’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 109 del 1994, dall’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 30 del DM 145/2000, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori interessi ex art. 1224, comma 2, c.c., anch e secondo il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1184 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1283 c.c. In via subordinata, condannare le Amministrazioni appellate, in solido tra loro o, comunque in via subordinata, ciascuna di esse per quanto di ragione e di competenza al pagamento de gli interessi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224, comma 2, c.c. In via ulteriormente subordinata, condannare i convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 231 del 2002, ovvero al tasso legale. Condannare inoltre i convenuti al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi ex art.1283 c.c. a far data dalla presente domanda e l’iva, ove dovuta,
5) accertare altresì il diritto di parte attrice, con statuizione di condanna, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria e RAGIONE_SOCIALE interessi ex art. 1224 comma 2, o in subordine nella misura
legale, fino al soddisfo, sulle somme riconosciute a titolo di maggiori costi, oneri e danni. In via subordinata, condannare le Amministrazioni appellate, in solido tra loro o, comunque in via subordinata, ciascuna di esse per quanto di ragione e di competenza al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi di mora di cui agli artt. 133 del D .Lgs. 163/2006, all’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa Legge 109/94 e all’art. 30 DM 145/2000. Con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda. In via ulteriormente subordinata condannarla al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi ex D.lgs 231/2002, ovvero al tasso legale,
6) rigettare tutte le deduzioni, eccezioni e richieste formulate dalle Amministrazioni convenute in quanto inammissibili, generiche, non provate, sfornite di presupposto in fatto e, comunque, infondate,
7) in via istruttoria, con espressa riserva di modificare e precisare le domande, oltreché articolare richieste e deduzioni istruttorie che dovessero rendersi necessarie, anche in relazione al comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEe controparti, nelle modalità di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c., ammettere le istanze formulate con il presente atto e con le memorie ex art. 183 c.p.c.. Comunque e in ogni caso, previa revoca e/o parziale modifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 177 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza in data 8.04.2019 pronunciata in udienza, accogl iersi le istanze istruttorie formulate in atti -e per l’effetto, ordinarsi l’esibizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione ufficiale RAGIONE_SOCIALE‘appalto, disporsi consulenza tecnica d’ufficio e ammettersi la prova testimoniale -e fissare, previa rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa sul ruolo, apposita udienza per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEe ulteriori prove. In ogni caso, anche in accoglimento del quarto motivo di impugnazione formulato con il presente atto di appello, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate negli atti di primo grado (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) e testualmente riportate nel presente atto e, per l’effetto ordinandosi l’esibizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione ufficiale RAGIONE_SOCIALE‘appalto, disporsi consulenza tecnica di ufficio e ammettersi la prova testimoniale.
8) in ogni caso, quanto alla statuizione sulle spese in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni appellate, riformare la decisione impugnata liquidando le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘attrice e in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni appe llate in somme che risultino dalla corretta applicazione dei parametri del D.M. 55/2014, con particolare riferimento all’esatta individuazione del valore tabellare applicato, Controparte_1
all’attribuzione del compenso esclusivamente per le fasi processuali effettivamen te svolte da ciascuna parte e alla corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEe attività difensive espletate.
9) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado, comprese iva, cpa, spese generali al 15% di tariffa, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni appellate’.
Per il si è costituita la Avvocatura RAGIONE_SOCIALE la quale, nel contestare l’avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso: impugnazione perché Controparte_14
‘ Vogli a codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettare l’avversa inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ‘ .
Si è altresì costituita la quale ha ugualmente concluso nei seguenti termini: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza NUMERO_DOCUMENTO
IN VIA PRELIMINARE
– accertare e dichiarare la rinuncia da parte di alle domande proposte nei confronti e RAGIONE_SOCIALE‘Ing. e, pertanto, in considerazio ne RAGIONE_SOCIALEa acquiescenza espressa prestata dalla appellante rigettare ogni domanda eventualmente formulata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa costituenda società di assicurazione CP_1 CP_5 Controparte_8
NEL MERITO
In ipotesi di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa istanza preliminare principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per la inoperatività RAGIONE_SOCIALEa Polizza Tutela Legale n.11056014 in favore RAGIONE_SOCIALE‘Ing. nel caso assicurativo di specie, per le ragioni esposte nella parte motiva RAGIONE_SOCIALE‘atto ed anche e per l’effetto rigettare l’eventuale domanda di manleva CP_5 Controparte_8
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE rigettare ogni domanda formulata nei confronti di poiché infondata in fatto ed in diritto; CP_5
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe eccezioni preliminari sopra spiegate e, quindi, nel caso in cui il Giudice ritenesse sussistente la copertura assicurativa per la Tutela Legale di in favore RAGIONE_SOCIALE‘Ing. limitare l’indennizzo dovuto, in considerazione di quanto disposto dall’art. 1 del CP_5 CP_8
Contratto di Assicurazione n.NUMERO_DOCUMENTO nonché del massimale assicurato ed ammontante ad € 50.000,00.
Con vittoria di spese e competenze ‘.
Non si sono costituiti gli altri appellati dei quali è stata dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 18.6.2024 la causa è stata assunta a decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Essendo stata altresì proposta istanza per la discussione orale ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 14.1.2025 la Corte ha trattenuto la causa a sentenza sulle conclusioni RAGIONE_SOCIALEe parti.
Come emerge dagli atti processuali, la odierna vicenda scaturisce da un precedente contratto di appalto rep. n. 442 del 28.07.2005, tra il RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE per conto RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE, con cui aveva affidato alla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) la esecuzione d i ‘ Lavori di costruzione del nuovo insediamento RAGIONE_SOCIALEa a Ponte Galeria -II° Lotto funzionale ‘ per un importo complessivo di € 12.945.576,03. Controparte_4
Senonchè, n el corso dei lavori, l’impresa appaltatrice aveva affidato, previa autorizzazione concessa, talune lavorazioni in subappalto. In particolare, con contratto di subappalto stipulato in data 25.01.2013, l’appaltatrice aveva affidato alla odierna appellante la esecuzione dei ‘ lavori a corpo per la formazione RAGIONE_SOCIALE impianti meccanico, idrico-sanitario, antincendio, elettrico e speciale e di completamento (esclusa la fornitura di tutti i componenti) ‘ per un importo complessivo di € 1.715.800,91, oltre iva ove dovuta . CP_1 […]
Sulla base di tali premesse, la ha, in via principale, formulato richiesta di condanna tanto del che RAGIONE_SOCIALEa -in solido tra loro o ciascuno per quanto di rispettiva competenza – al pagamento, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 892.234,16 oltre IVA ed interessi legali e moratori, sul presupposto che, a fronte del mancato pagamento dei corrispettivi di sua spettanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘appaltatrice subcommittente, l’obbligo di pagamento del dovuto per le opere eseguite in subappalto fosse a carico RAGIONE_SOCIALEe predette Amministrazioni. CP_1 Controparte_10 Controparte_4
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa predetta azione la ha invocato il disposto del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché l’art. 17 del Capitolato speciale di appalto, allegando che, in forza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni richiamate, la stazione appaltante aveva lo specifico obbligo di verificare che l’appaltatrice provvedesse regolarmente al pagamento del dovuto in favore dei subappaltatori e, in caso di inadempimento, era tenuta a sospendere i versamenti in acconto in favore RAGIONE_SOCIALE‘appaltatrice, provvedendo, invece, al versamento diretto dei corrispettivi di spettanza dei subappaltatori. Controparte_1
Il Tribunale ha respinto detta domanda principale, sul presupposto che ‘ con riferimento al contratto di appalto per cui è causa non trova applicazione il citato disposto del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; e tanto in considerazione del fa tto che il contratto di appalto dedotto in lite è stato stipulato nel 2005 ed all’esito di una gara bandita ben prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006′.
A tal fine, il Collegio ha altresì richiamato i principi RAGIONE_SOCIALEa S.C. a mente RAGIONE_SOCIALEa quale ‘In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEe opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore a tale modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde RAGIONE_SOCIALEa relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo spettante all’appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all’art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest’ultima natura contr attuale’ (in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, 2 agosto 2011, n. 16917; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2018, n. 15786).
L’appellante lamenta la erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia con riferimento a t ale specifica motivazione.
In particolare, infatti, il Tribunale avrebbe violato le seguenti disposizioni:
art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto -Schema di contratto di appalto; b) art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006 (sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 L. 55/1990) anche in combinato
disposto con l’art. 37, com ma 11, D.lgs. 163/2006; c) art. 13, comma 2, lett. a), L. 180/2011; d) art. 118, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006.
Ove fosse stata fatta corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina, ne sarebbe dovuta derivare la conclusione che le disposizioni di riferimento ponevano a carico RAGIONE_SOCIALEa Stazione appaltante l’obbligo di provvedere, in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, al diretto pagamento in favore del subappaltatore dei corrispettivi dallo stesso maturati in corso d’opera.
Infatti, secondo la tesi RAGIONE_SOCIALEa appellante, ‘u na tale deduzione è errata, non avendo minimamente considerato il Tribunale che -sebbene il contratto di appalto era stato stipulato in data 28.07.2005, sotto la vigenza, invero, RAGIONE_SOCIALEa L. 109/1994 e RAGIONE_SOCIALEa L. 55/1990 -il contratto di subappalto e i relativi atti aggiuntivi erano stati stipulati a distanza di ben oltre 8 anni (in data 25.01.2013 il contratto di subappalto e successivamente gli ulteriori atti integrativi) sotto la vigenza, quindi, del D.Lgs. 163/2006 che, come noto, ha espressamente abrogato molteplici disposizioni, tra le quali anche l’art. 18 L. 55/1990 che, sino ad allora, aveva disciplinato il subappalto nell’ambito dei contratti pubblici per l’esecuzione di lavori. Orbene, in applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole generali che governano la successione RAGIONE_SOCIALEe leggi nel tempo e del principio tempus regit actum , appare chiaro che, in assenza di una disciplina transitoria, ogni atto soggiace alla disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa sua adozione. È del resto chiaro l’orient amento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte che, ragionando proprio sulla applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina del subappalto di cui alla L. 55/1990, ha statuito che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALEa predetta disciplina ‘ occorre avere esclusivo riguardo alla data di aggiudicazione del subappalto , rimanendo del tutto irrilevante quella di conclusione del contratto principale’ (Cass. 4605/2017). Il che, quindi, conferma l’applicabilità, nella specie, non più RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui alla L. 55/1990 e RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto di appalto principale (2005), bensì RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 medio tempore entrato in vigore come successivamente modificate e integrate fino al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto di subappalto.
Risultava -e risulta -quindi chiaro che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie dovesse trovare pacifica applicazione la disciplina di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 . ‘
Detta norma, in particolare, al comma 3, stabilisce che ‘ nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia RAGIONE_SOCIALEe fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria RAGIONE_SOCIALE‘affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite’.
Dunque, essendo pacifico l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa appaltatrice da una parte e il corretto adempimento da parte RAGIONE_SOCIALEa appellante, i convenuti avrebbero dovuto provvedere direttamente al pagamento in favore di quest’ultima RAGIONE_SOCIALEe somme relative ai lavori eseguiti come da contratto di sub appalto.
Ad avallare tale ulteriore conclusione, vi sarebbe poi la disciplina prevista dall’art. 37 comma 11, che stabilisce che ‘qualora nell’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto o RAGIONE_SOCIALEa concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappal to con i limiti dettati dall’articolo 118,
comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l’elenco RAGIONE_SOCIALEe opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionat i con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite dallo stesso , nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo’.
Ora è evidente che il fulcro RAGIONE_SOCIALEa questione attiene alla disciplina applicabile nella fattispecie in oggetto poiché diverse sarebbero le conseguenze.
Occorre, a tal fine, prendere necessariamente le mosse da quanto previsto nel contratto di appalto del luglio 2005 (quindi in epoca precedente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina di cui al D.L.vo 163/06. In esso è ‘ espressamente effettuato il richiamo al capitolato speciale di appalto a cui l’appaltatore è tenuto ad attenersi.
All’art. 17 del detto capitolato , come correttamente riportato nella sentenza appellata, si legge testualmente: ‘E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento RAGIONE_SOCIALE stati di avanzamento lavori, copia RAGIONE_SOCIALEe fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori e/o cottimisti, con le indicazioni RAGIONE_SOCIALEe ritenute di garanzia effettuate. […] E’ facoltà RAGIONE_SOCIALEa Committente di corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice i pagamenti a questa dovuti nel caso non p rovveda l’appaltatore’. E nella parte iniziale RAGIONE_SOCIALE‘art. si dice espressamente: ‘Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 secondo comma RAGIONE_SOCIALEa Legge 19.3.50 n. 55′.
Dunque, è chiaro il riferimento alla disciplina di cui alla citata Legge 55/90.
In definitiva, era prevista la sola facoltà e non l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa amministrazione di corrispondere direttamente al subappaltatore i pagamenti non eseguiti dall’appaltatore che si fosse reso inadempiente.
Sostiene tuttavia la difesa appellante, che avrebbe comunque dovuto trovare applicazione la nuova disciplina in virtù del principio ‘tempus regit actum’ sicchè, essendo stato il contratto di sub appalto stipulato successivamente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina ex D.L.vo 163/06, a questa comunque si sarebbe dovuto fare in ogni caso riferimento.
La questione è stata già più volte affrontata dalla Giurisprudenza soprattutto amministrativa, la quale ha in modo consolidato affermato che ‘nella gare pubbliche la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità del principio del tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale RAGIONE_SOCIALEa procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la pubblica amministrazione che non vi si può sottrarre; pertanto, anche per ragioni di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALEe prime, deve escludersi che lo ius superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, altrimenti venendo sacrificati i principi di certezza e buon andamento, con sconcerto RAGIONE_SOCIALEe stesse ed assoluta imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle amministrazioni di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute s uccessivamente alla adozione del bando’ (Cons. di RAGIONE_SOCIALE Sez. V^ 25.3.2021 n. 2521).
E ancora: ‘dallo stretto intreccio tra fase pubblicistica e fase di esecuzione di un contratto pubblico deriva che non si possa suddividere un procedimento unitario in singoli subprocedimenti -sulla base del quadro normativo vigente al momento di ogni fase -altrimenti verificandosi la parcellizzazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile ad una sequenza di eventi che, invece, sono destinati a raggiungere un unico e complessivo risultato consistente nella realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento’ (C.d.S. n. 1318/2020).
Dunque, ritiene il Collegio che non sia in alcun modo ipotizzabile che in virtù di un contratto stipulato nel 2013 tra appaltatrice e subappaltatrice, possa ritenersi sorto in capo alla P.A. un obbligo di provvedere al pagamento diretto dei lavori eseguito dalla odierna appellante in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALEa appaltatrice stessa.
E’ chiaro che tale obbligo non può dirsi essere sorto in capo alla RAGIONE_SOCIALE anche a voler ri tenere che il subappalto sia stato, come del resto era già normativamente previsto, autorizzato dalla stazione appaltante.
In tal senso, è pienamente condivisibile il richiamo operato dal Tribunale alla consolidata giurisprudenza di Legittimità, per cui ‘ In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEe opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore a tale modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue
che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde RAGIONE_SOCIALEa relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo spettante all’appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all’art. 1671 cod. civ., rivestendo anche quest’ultima natura contrattuale’ (in tal senso, C ass. Civ., Sez. II, 2 agosto 2011, n. 16917; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2018, n. 15786).
Tale orientamento sulla completa autonomia contrattuale del contratto di subappalto rispetto a quello principale, è stata ulteriormente confermato ancor più di recente dalla S.C. (Ord. Sez. I^ 7401/2021).
In sostanza, il rapporto, in virtù del contratto di subappalto era sorto direttamente tra la appaltatrice RAGIONE_SOCIALE e la e quest’ultima solo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sua controparte contrattuale poteva far valer giustamente le proprie pretese contrattuali, non potendosi ricercare la responsabilità diretta RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa immediata applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista dal l’ art. 13, comma 2, lett. a), L. 180/2011. Si ricorda, sul punto, che la predetta disposizione ha introdotto l’obbligatorietà del pagamento diretto avendo espressamente statuito che ‘nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso RAGIONE_SOCIALEe micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante nei vari stati di avanzamento NUMERO_DOCUMENTO
Né a conclusioni diverse può pervenirsi anche alla stregua del richiamato parere RAGIONE_SOCIALE‘AVCP n. 3/2004 che si è pronunciata nei seguenti termini : ‘l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo previsto dall’art. 18 comma 3 bis RAGIONE_SOCIALEa legge 55/1990, può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei
confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 119 del DPR 554/99 e la successiva escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia fideiussoria, di cui agli artt. 30 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 109/94 e 101 del DPR n. 554/99′. Si tratta di un parere rilevante sempre e solo in relazione all’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa appaltatrice che può costituire causa di risoluzione ma che non poneva alcun obbligo a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A. nel caso di specie.
La sentenza è stata censurata anche nella parte in cui è stata respinta la domanda risarcitoria sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione RAGIONE_SOCIALEe regole in tema di affidamento del contraente, non avendo in particolare essa effettuato, a detta RAGIONE_SOCIALEa appellante, i dovuti controlli sugli adempimenti RAGIONE_SOCIALEa appaltatrice e sulla esecuzione dei lavori e relativa documentazione (fatture emesse non trasmesse e quant’altro).
Ma con riferimento a quanto dedotto dalla I.G.I.T. non può che valere quanto sopra già detto con specifico riferimento alla totale autonomia dei due contratti per escludersi la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa P.A..
Con il secondo motivo, la si duole RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per difetto di specifica allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE‘assoluta incapienza RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale RAGIONE_SOCIALE‘impresa appal tatrice RAGIONE_SOCIALE così erroneamente omettendo, di fatto, di pronunciare in modo completo su tutti i profili dedotti in giudizio dall ‘odierna appellante, dai quali invece sarebbe emersa la sussistenza di una responsabilità RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute che con la loro condotta avrebbero cagionato un danno ingiusto all’odierna appellante che andava quindi risarcita. CP_1
Il Tribunale, nel rispetto del noto principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’ ha così motivato:
‘la in via gradata, ha formulato una domanda di risarcimento dei danni, indirizzata nei confronti di tutte le parti convenute e fondata sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa ‘lesione del suo diritto di credito’ determinata dalla violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi di vigilanza e di controllo imposti dalla normativa sopra richiamata proprio a tutela dei diritti dei subappaltatori. Orbene, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, ritiene il Tribunale che la cennata domanda possa essere vagliata senza neppure procedere al previo esame Controparte_1
RAGIONE_SOCIALEe eccezioni preliminari sollevate dai vari convenuti. Ed infatti, al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di parte attrice conduce l’assorbente considerazione che la -pur gravata dall’onere di specifica allegazione e prova non ha né dedotto né dimostrato l’assoluta incapienza RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; e ciò sebbene la definitiva perdita RAGIONE_SOCIALEa possibilità di veder soddisfatto, in tutto o in parte, il credito di pertinenza esperendo i rimedi consentiti nei confronti del proprio debitore costituisca presupposto indefettibile per l’utile accesso all’azione risarcitoria all’attenzione ed, in particolare, per l’apprezzamento, nell’an e nel quantum, del pregiudizio effettivo e passibile di ristoro’ Controparte_1
La appellante ritiene non condivisibile tale conclusione poiché la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEo stato di incapienza del passivo RAGIONE_SOCIALEa impresa RAGIONE_SOCIALE non costituiva affatto il presupposto per l’accesso alla domanda risarcitoria.
Ma, anche a voler ritenere corretta la decisione del Primo Giudice, questi avrebbe dovuto allora sospendere il giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa suddetta procedura concorsuale.
Al riguardo, la difesa RAGIONE_SOCIALEa ha formulato specifica istanza di produzione del piano di riparto finale nella suddetta procedura da cui risulterebbe la sua ammissione per soli € 8.000,00. NUMERO_DOCUMENTO1
Ciò detto, ritiene la appellante che ferma restando che risulta incontestato e comunque documentato il danno subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento conclamato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione, come detto in precedenza, sarebbe individuabile nella violazione dei seguenti obblighi comunque esistenti in capo alla stessa:
a) verificare che l’impresa appaltatrice avesse trasmesso le fatture quietanzate RAGIONE_SOCIALEa subappaltatrice riferite ai lavori eseguiti nel periodo antecedente alla emissione del SAL; b) sospendere, in caso di mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALEe predette fatture, ogni pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa appaltatrice; c) trattenere presso di sé le somme dovute all’appaltatrice (quanto meno sino alla concorrenza dei crediti maturati dalla subappaltatrice) sino a quando quest’ultima non avesse consegnato tutte le fatture quietanzate del la subappaltatrice, così fornendo la prova di aver assolto a tutti gli obblighi di pagamento posti a suo carico; d) escutere la polizza fideiussoria prestata dalla appaltatrice a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni di contratto e quindi anche del pagamento dei compensi dei subappaltatori.
Al riguardo, la difesa ha fatto espresso richiamo anche alla nota a firma congiunta del RUP e del DL in data 5.02.2016 in ordine alla applicabilità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e, quindi, alla conseguente rassicurazione alla subappaltatrice del diretto pagamento dei corrispettivi a valere sui crediti residui maturati dall’appaltatore quali accertati all’esito RAGIONE_SOCIALEo stato di consistenza e, poi, invece, nel difetto di alcuna motivazione, omesso un qualsivoglia pagamento.
Non può che richiamarsi quanto già sopra in precedenza affermato con riferimento alla autonomia contrattuale dei due contratti ed agli obblighi derivanti a carico RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione con riferimento alla sola impresa aggiudicatrice.
In ordine al tema del risarcimento derivante dalla condotta dei funzionari, in relazione alla cui posizione, peraltro, non vi è stata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la appellante ha richiamato nuovamente alcuni documenti prodotti nel giudizio di primo grado e, in particolare, la istanza del luglio 2015 con cui, dando atto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, essa ebbe a richiedere il pagamento diretto RAGIONE_SOCIALEe fatture non pagate a tutto il luglio 2015, nonchè la successiva diffida del mese di ottobre e, da ultimo, la risposta del febbraio 2016 con cui i funzionari del RAGIONE_SOCIALE ebbero ad evidenziare che in ogni caso ‘il prossimo pagamento potrà essere effettuato ai subappaltatori , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 D.L.vo 163/06, sol o a definizione RAGIONE_SOCIALEa procedura di recesso contrattuale con la stessa impresa RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 134 del D.L.vo 163/06’ .
Ora, da ciò emerge chiaramente che la era ben consapevole di nulla poter pretendere prima RAGIONE_SOCIALE‘eventuale esercizio d el recesso dal contratto di appalto e ciò, finanche nonostante l’erroneo richiamo alla disciplina del citato art. 118 del D.L.vo 163/06. CP_1
Resta il fatto che, trattandosi di un rapporto del tutto diverso ed autonomo come più volte argomentato, il contratto di subappalto non costituiva in alcun modo fonte di responsabilità né diretta, né tanto meno da contatto sociale, né ex art. 2043 c.c. per la Amministrazione che ebbe ad esercitare le facoltà riconosciutole dal contratto di appalto nei limiti RAGIONE_SOCIALEa sua discrezionalità.
Ciò, di per sé, consente di ritenere che la domanda attorea nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni era del tutto infondata, anche a prescindere dalle considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla mancata allegazione specifica ed alla prova RAGIONE_SOCIALEa incapienza RAGIONE_SOCIALEa
procedura concorsuale a cui era stata sottoposta la impresa RAGIONE_SOCIALE e in relazione a cui in questa sede la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di formulare istanza per la produzione del piano di riparto.
Con il terzo motivo, si lamenta la erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui è stata respinta anche la domanda subordinata di restituzione RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite e, comunque, del pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme sostenute per la loro esecuzione quanto meno a titolo di indennizzo , avendo l’amministrazione il d iritto di ritenerle e per avere la stessa provveduto regolarmente al pagamento di quanto dovuto alla impresa appaltatrice.
La sentenza viene appallata anche nella parte in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva del in quanto soggetto non deputato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe opere sebbene destinatario RAGIONE_SOCIALEe stesse. Controparte_15
In realtà, secondo la appellante, la legittimazione passiva di quest’ultimo sarebbe evidente ove solo si tenesse conto che la domanda attorea era anche quella di ottenere una pronuncia di condanna ex art. 2043 c.c. , anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘effettivo destinatario RAGIONE_SOCIALE‘opera appaltata.
In effetti, la censura si mostra del tutto inconferente, atteso che il contratto di subappalto non ha visto come parte il RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, alcuna responsabilità né attiva, né omissiva era ad essa ascrivibile.
Ma, a prescindere da quanto detto, esclusa ogni forma di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni e rilevato l’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE‘opera eseguita alla impresa appaltatrice che era il soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contrattuali da parte RAGIONE_SOCIALEe stesse, davvero sarebbe ingiusta una pronuncia di condanna nei loro confronti.
Con il quarto motivo la è a lamentare la mancata ammissione da parte del Tribunale dei mezzi di prova richiesti. CP_1
La doglianza, come le altre, non è tuttavia meritevole di accoglimento.
Le risultanze documentali acquisite già in modo abbondante, hanno offerto un quadro assolutamente esaustivo dei rapporti intercorsi tra le parti, sicchè ogni ulteriore attività istruttoria anche in questa sede sarebbe solo defatigatoria ed irrilevante.
Con il quinto ed ultimo motivo la appellante si duole RAGIONE_SOCIALEa erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, avendo a suo dire il Collegio giudicante violato le
disposizioni RAGIONE_SOCIALE artt. 4, comma 5 e 5 del D.M. 55/2014, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 comma 1 c.p.c..
In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto specificare il valore RAGIONE_SOCIALEa causa ed il criterio RAGIONE_SOCIALEa liquidazione (massimo, medio o minimo) e, inoltre, avrebbe dovuto operare una distinzione tra le varie parti convenute e terza chiamata in causa, anche con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe singole fasi del giudizio di primo grado rispetto alla effettiva attività difensiva solta dai rispettivi difensori.
In particolare, osserva la appellante, successivamente alla costituzione in giudizio le A mministrazioni convenute hanno depositato le sole memorie di cui all’art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c., omettendo di depositare in atti le difese conclusionali e omettendo altresì di presenziare a tutte le udienze.
Orbene, va premesso che il Tribunale ha motivato in ordine ai criteri di liquidazione adottati, avendo fatto espresso riferimento sia al valore RAGIONE_SOCIALEa causa, sia alla complessità del giudizio.
Quanto al valore RAGIONE_SOCIALEa causa, esso è stato ricavato da quanto indicato dalla stessa parte attrice (€ 892.234).
Tenendo conto di tale indicazione, il valore medio di liquidazione sarebbe stato complessivamente pari ad € 29.193 (di cui € 4.607,00 per la fase RAGIONE_SOCIALEo studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase RAGIONE_SOCIALEa trattazione/istruttoria), 8.013,00 per la fase decisoria.
Ebbene, il Collegio ha provveduto alla liquidazione attendendosi a valori anche inferiori al medio, avendo liquidato in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni per la concreta attività svolta la somma di € 23.937,00 per tutte le fasi effettivamente svolte.
Al riguardo, la RAGIONE_SOCIALE ha proprio di recente affermato che ai fini del riconoscimento del compenso all’RAGIONE_SOCIALE per la fase decisionale RAGIONE_SOCIALEa controversia non rileva che lo stesso non abbia depositato le memorie conclusionali e le repliche, anche perché detta fase comprende anche le ulteriori attività successive alla stessa sentenza (Cass. Ord. 5289/23).
Corretta, dunque, anche sotto tale profilo si appalesa la sentenza impugnata che va confermata.
Venendo al regime RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza quanto a quelle sostenute dalla difesa pubblica e si liquidano al valore medio RAGIONE_SOCIALEa causa come sopra già indicato.
Quanto alla terza NOME, citata in giudizio ai soli fini del contraddittorio ma senza che alcuna domanda sia stata svolta nei suoi confronti, la sua costituzione in giudizio è stata del tutto superflua, per cui sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando su ll’appello proposto da avverso la sentenza n. 18758/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte, così provvede: Parte_2
rigetta l’appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni costituite, RAGIONE_SOCIALEe spese e competenze del presente grado che per l’intero liquida, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe singole fasi, in € 26.155,00 di cui € 5.706,00 per la fase RAGIONE_SOCIALEo studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7.644,00 per la trattazione ed € 9.487,00 per la fase d ecisionale, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Compensa per intero le spese tra la appellante e nonché le altre parti non costituite. CP_5
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza nei confronti RAGIONE_SOCIALE appellanti, dei presupposti richiesti dall’art. 13 comma 1 quat er primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore
Dott. NOME COGNOME