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Pagamento diretto subappaltatore: la regola del tempo

Un’impresa subappaltatrice ha richiesto il pagamento diretto a diverse Amministrazioni pubbliche a seguito dell’inadempimento dell’appaltatore principale. La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: la disciplina applicabile ai pagamenti è quella in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara del contratto principale, non quella successiva vigente al momento della stipula del subappalto. Nel caso specifico, la normativa applicabile (anteriore al D.Lgs. 163/2006) prevedeva solo una facoltà, e non un obbligo, per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto subappaltatore. La Corte ha quindi confermato la totale autonomia tra il contratto di appalto e quello di subappalto.

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Pagamento Diretto Subappaltatore: Quando la PA Non Paga

La questione del pagamento diretto subappaltatore negli appalti pubblici è da sempre un tema delicato, che bilancia la tutela delle imprese più piccole con la certezza delle regole per la Pubblica Amministrazione. Una recente sentenza della Corte di Appello di Roma ha fornito un chiarimento cruciale su quale normativa applicare quando il contratto principale e il subappalto sono stati stipulati sotto l’impero di leggi diverse. La decisione sottolinea un principio fondamentale: a governare l’intera procedura è la legge vigente al momento del bando di gara originale, non quella in vigore al momento della stipula del subappalto.

I Fatti di Causa: Un Subappalto non Pagato

Il caso ha origine da un contratto di appalto stipulato nel 2005 tra alcune Amministrazioni pubbliche e un’impresa appaltatrice per la realizzazione di importanti opere. Successivamente, nel 2013, l’impresa appaltatrice affidava in subappalto una parte significativa dei lavori a un’altra società.

Quando l’appaltatore principale è divenuto inadempiente nei pagamenti, l’impresa subappaltatrice ha agito in giudizio direttamente contro le Amministrazioni committenti, chiedendo il pagamento delle proprie spettanze, sostenendo che queste avessero un obbligo diretto nei suoi confronti.

La Tesi dell’Impresa Subappaltatrice

L’appellante basava la sua richiesta sulla normativa in vigore al momento della stipula del suo contratto di subappalto (2013), in particolare sul D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). Questa legge, a differenza della precedente, prevedeva specifici obblighi per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto in caso di inadempimento dell’appaltatore. La tesi era che il principio tempus regit actum (‘il tempo regola l’atto’) dovesse applicarsi all’atto specifico del subappalto, rendendo così la nuova disciplina immediatamente efficace.

La Decisione della Corte d’Appello sul Pagamento Diretto Subappaltatore

La Corte di Appello ha respinto integralmente le richieste dell’impresa subappaltatrice, confermando la decisione di primo grado. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione del principio tempus regit actum nel contesto degli appalti pubblici.

Le Motivazioni

I giudici hanno chiarito che la procedura di affidamento di un contratto pubblico è un procedimento unitario, che inizia con la pubblicazione del bando di gara e si conclude con l’esecuzione dell’opera. Di conseguenza, la normativa che disciplina l’intero rapporto, inclusi i rapporti con i subappaltatori, è quella in vigore alla data di pubblicazione del bando, cioè nel 2005. Secondo la giurisprudenza consolidata, citata dalla Corte, non è possibile “parcellizzare” la disciplina applicabile, applicando leggi diverse a fasi diverse dello stesso procedimento.

La legge applicabile al caso di specie (L. 55/1990) non prevedeva un obbligo per la stazione appaltante, ma una mera facoltà di pagare direttamente il subappaltatore. Era una scelta discrezionale dell’Amministrazione, non un diritto esigibile dal subappaltatore. La Corte ha ribadito la completa autonomia giuridica tra il contratto principale (tra P.A. e appaltatore) e il subcontratto (tra appaltatore e subappaltatore). Il subappaltatore, in assenza di accordi diversi, può rivolgere le proprie pretese solo verso la sua controparte contrattuale diretta: l’appaltatore principale.

Le Conclusioni

La sentenza stabilisce un punto fermo di grande rilevanza pratica: un’impresa che accetta un subappalto in un’opera pubblica deve verificare la disciplina giuridica vigente al momento in cui è stato bandito l’appalto principale. Non può fare affidamento su leggi più favorevoli entrate in vigore successivamente. L’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la stazione appaltante e il subappaltatore impedisce a quest’ultimo di avanzare pretese di pagamento, salvo che la normativa originaria dell’appalto non lo preveda espressamente come un obbligo. Viene così riaffermata la necessità di certezza del diritto nelle procedure pubbliche, a tutela dell’affidamento di tutti i partecipanti, inclusa la stessa Pubblica Amministrazione.

In un appalto pubblico, la legge che regola il pagamento del subappaltatore è quella in vigore al momento del contratto principale o del subappalto?
Secondo la sentenza, la legge applicabile è quella in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara del contratto principale. L’intera procedura di appalto è considerata un procedimento unitario e non può essere soggetta a normative diverse entrate in vigore successivamente.

La pubblica amministrazione è sempre obbligata a pagare direttamente il subappaltatore se l’appaltatore principale non lo fa?
No. L’obbligo sussiste solo se previsto espressamente dalla normativa applicabile al contratto principale. Nel caso esaminato, la legge vigente al momento del bando (L. 55/1990) prevedeva solo una facoltà discrezionale per la P.A., non un obbligo.

Il subappaltatore può agire direttamente contro la stazione appaltante per il pagamento, anche se non esiste un contratto diretto tra loro?
Di norma no. La Corte ha ribadito che il rapporto contrattuale del subappaltatore è esclusivamente con l’appaltatore principale. Salvo che la legge disponga diversamente, il subappaltatore deve rivolgere le proprie pretese di pagamento unicamente verso l’appaltatore, non verso la stazione appaltante committente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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