Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5007 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5007 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
R.G.N. 17178/23
C.C. 12/2/2026
ORDINANZA
Appalto -Subappalto -Pagamento corrispettivo -Azione verso il committente sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, anche quali successori della cessata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
nonché
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo curatore pro -tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 832/2023, pubblicata il 25 maggio 2023, notificata a mezzo PEC il 25 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
viste le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE in qualità di committente -, COGNOME NOME -in qualità di direttore generale -e COGNOME NOME -in qualità di responsabile unico del procedimento -nonché il fallimento della RAGIONE_SOCIALE -in qualità di appaltatrice -, chiedendo: A) che l’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME fossero condannati, in solido, a titolo di responsabilità contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE ed extracontrattuale delle persone fisiche evocate, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 291.086,65 ( recte euro 191.086,65), oltre interessi commerciali,
somma corrispondente all’importo che era stato versato -e che non avrebbe dovuto esserlo -dalla committente all’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, a seguito delle denunce di inadempimento inviate dalla RAGIONE_SOCIALE -quale subappaltatrice, in ordine ai lavori di ricostruzione dell’ala sinistra del nuovo blocco e di realizzazione del blocco scala di sicurezza, con ristrutturazione del corpo centrale e del corpo di collegamento con il monoblocco -; B) che i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento della somma da quantificare in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni per la condizione di dissesto dell’impresa procurata con la loro attività, in violazione delle previsioni di contratto e di legge, nonché per l’attività posta in essere, atta ad impedire il recupero degli importi dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE; C) che i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento, in favore dei soci della RAGIONE_SOCIALE, della somma da quantificarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, in ordine allo ‘svilimento’ delle partecipazioni della RAGIONE_SOCIALE, conseguente ai ripetuti e coordinati inadempimenti dell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava l’esistenza di alcuna responsabilità contrattuale a suo carico -per assenza di alcun rapporto negoziale intercorso con la RAGIONE_SOCIALE -nonché di alcuna responsabilità extracontrattuale per lesione di un diritto di credito, essendo estranea ai fatti di causa e, comunque, non avendo tenuto alcuna condotta connotata da colpa.
Si costituivano altresì separatamente COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali evidenziavano l’infondatezza della pretesa azionata nei loro confronti, in mancanza di idonea prova circa la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a loro carico, precisando che il credito dell’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE era stato ceduto a Banca Ifis, sicché legittimamente erano state trattenute le somme oggetto di cessione.
Rimaneva contumace il fallimento della RAGIONE_SOCIALE Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2195/2019, depositata il 30 settembre 2019, dichiarava l’improcedibilità delle domande spiegate nei confronti del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, respingeva le domande proposte verso l’RAGIONE_SOCIALE, in ragione dell’intervenuto giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani n. 1555/2018, e rigettava le domande avanzate verso gli altri convenuti, non ravvisandosi alcuna responsabilità nel loro operato.
2. -Proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, lamentando: 1) che erroneamente era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda formulata verso il fallimento della RAGIONE_SOCIALE; 2) che nessun riflesso poteva avere il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani sulla causa pendente, poiché erano diversi le parti e il petitum ; 3) che le prove erano state valutate erroneamente, emergendo dalle stesse la responsabilità dei convenuti per omissione dei controlli dovuti, per non aver attivato le procedure di legge -pur sapendo che la RAGIONE_SOCIALE non stava pagando la subappaltatrice -e per avere
ingenerato l’affidamento nella RAGIONE_SOCIALE circa il loro intervento nel caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatrice, con l’indebito trattenimento delle somme spettanti e con la condotta ostativa adottata nel recupero del credito in via giudiziaria; 4) che erroneamente non era stata considerata la mancata richiesta delle fatture quietanzate dalla subappaltatrice prima di procedere al pagamento dell’appaltatrice; 5) che non vi era stata alcuna pronuncia sulla domanda di risarcimento danni per il procurato dissesto dell’impresa RAGIONE_SOCIALE e per gli ostacoli frapposti al recupero del credito; 6) che illegittimamente non erano state ammesse le prove articolate a supporto della pretesa risarcitoria per lo svilimento delle partecipazioni sociali dei soci.
Resistevano separatamente al gravame l’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali instavano per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della pronuncia appellata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la sentenza richiamata n. 1555/2018 del 17 luglio 2018, pronunciata dal Tribunale di Trani, a definizione dell’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, riguardava il medesimo rapporto tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quale subappaltatrice della RAGIONE_SOCIALE, in relazione al quale la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto di agire in via diretta contro
l’RAGIONE_SOCIALE per il recupero del proprio credito nei confronti della PF; b ) che tale sentenza era entrata nel merito del rapporto intercorrente tra le parti, giungendo ad affermare la mancanza dei presupposti richiesti per l’esercizio del diritto di credito direttamente nei confronti della committente, in quanto non risultava applicabile l’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, posto che la possibilità di pagamento diretto da parte della committente, in favore della subappaltatrice, era prevista solo se indicata nel bando di gara e, in ogni caso, previo contraddittorio con l’appaltatrice affidataria, bando di gara che, tra l’altro, non era stato depositato in nessuno dei due giudizi; c ) che si trattava, pertanto, della stessa questione sottoposta al vaglio di entrambi i giudizi, sicché correttamente si era ritenuto che essa fosse coperta dal giudicato, di cui era stata depositata regolare certificazione; d ) che doveva essere confermata anche l’esclusione di responsabilità del direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE, stante la mancanza di alcun obbligo di pagamento diretto; e ) che, quanto alla posizione del responsabile unico del procedimento (rispetto al quale era stato contestato di avere accettato quietanze liberatorie sottoscritte dalla sola PF e non anche dalla RAGIONE_SOCIALE), il quadro probatorio era carente, in mancanza della dimostrazione di alcun comportamento gravemente colposo dei due funzionari convenuti in giudizio, fermo restando che, comunque, non potevano essere disposti pagamenti diretti verso la subappaltatrice; f ) che il rigetto della domanda di risarcimento danni conseguen ti al provocato dissesto dell’impresa RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi implicito, sicché non vi era alcuna omessa pronuncia; g ) che la domanda risarcitoria proposta dai soci, in
ordine allo svilimento delle loro partecipazioni sociali, era stata rigettata sulla scorta della corretta valutazione delle prove offerte dalle parti.
-Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME, anche quali successori della cessata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Hanno resistito, con separati controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
È rimasta intimata la Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
-In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata, i ricorrenti e i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare, i controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dai soci, nella specifica veste di successori della estinta RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per carenza di prova della loro legitimatio ad causam , quanto alla dimostrazione che la pretesa creditoria oggetto di causa fosse stata loro attribuita.
1.1. -L’eccezione è destituita di fondamento , benché il prodotto bilancio finale di liquidazione non riporti tale credito litigioso.
Infatti, l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025).
Ebbene, di tale allegazione e prova i controricorrenti non hanno fornito alcun elemento.
-Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che facesse stato in giudizio la sentenza n. 1555/2018 del Tribunale di Trani, vertente tra parti differenti, con la conseguente lesione dei principi di cui al giudicato civile, al diritto di difesa, al giusto processo e al contraddittorio.
Osservano gli istanti che erroneamente sarebbe stato reputato coperto da giudicato il rapporto tra l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’assenza di alcuna modalità di pagamento diretto della committente verso la subappaltatrice; e ciò anche con riferimento ai rapporti con il direttore generale e il responsabile unico del procedimento. Per converso, con il decreto ingiuntivo opposto davanti al Tribunale di Trani, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe richiesto all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 191.086,65, quale residuo credito di cui al lodo arbitrale intervenuto con la RAGIONE_SOCIALE, mentre, nel presente giudizio, sarebbe stata fatta valere la responsabilità contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE ed extracontrattuale del direttore generale e del responsabile unico del procedimento, per l’importo di euro 191.086,65, alla stregua dell’indebito pagamento effettuato dalla committente in favore dell’appaltatrice dopo le denunce di inadempimento inviate dalla subappaltatrice.
Sicché sarebbe stata esclusa l’efficacia riflessa del giudicato, attesa la eterogeneità delle parti (posto che i soci non erano parti del giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Trani) e del petitum .
2.1. -Il motivo è infondato.
2.1.1. -La sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani n. 1555/2018 del 17 luglio 2018 ha, infatti, accertato che la RAGIONE_SOCIALE -subappaltatrice -non aveva alcun titolo per agire nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE -committente -e che quest’ultima non era il soggetto tenuto al pagamento verso la prima.
Ha, inoltre, rilevato che il richiamo generico all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 non avrebbe potuto comportare il pagamento
diretto della stazione appaltante in favore del subappaltatore, il che avrebbe presupposto l’espresso inserimento di tale facoltà nel bando di gara, in ogni caso previo contraddittorio con l’affidatario appaltatore.
Ebbene la produzione di tale bando di gara non era avvenuta. Del resto, ha aggiunto la pronuncia emarginata, il richiamo all’art. 118 contenuto nell’art. 4 del contratto di appalto non avrebbe costituito prova sufficiente a ritenere esistente l’impegno in capo all’RAGIONE_SOCIALE, in mancanza della dimostrazione dell’inserimento di una clausola ad hoc nel bando di gara. Né la possibilità di effettuare il pagamento diretto risultava dal verbale di concordamento e accettazione di condizioni contrattuali del 6 marzo 2009.
Secondo la pronuncia del Tribunale di Trani, tale possibilità di pagamento diretto non sarebbe neanche stata comprovata dalla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE, in altre occasioni, avesse pagato direttamente il corrispettivo alla RAGIONE_SOCIALE.
Anche l’azione in surroga della RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata inammissibile e infondata.
2.1.2. -Ne discende che il giudicato riguardava proprio la possibilità di configurare una responsabilità della committente per il mancato pagamento diretto verso la subappaltatrice, ossia il petitum della vertenza poi intrapresa davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Tale vincolo oggettivo del giudicato si estendeva in via diretta, sul piano subiettivo, ai soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quali ‘aventi causa’ ex art. 2909 c.c. della società appaltatrice.
Infatti, nel caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i soci partecipanti alla compagine societaria succedono alla società, seppure con le limitazioni previste dalla legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28578 del 28/10/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 24135 del 28/08/2025; Sez. 5, Ordinanza n. 9085 del 07/04/2025).
D’altronde, con riferimento alla posizione dei soci in proprio, prima che la società fosse cancellata e si estinguesse, correttamente è stato evocato il concetto di ‘efficacia riflessa’ del giudicato formatosi nei confronti della società verso i soci con riguardo al lamentato ‘svilimento’ delle partecipazioni sociali, quale conseguenza del mancato pagamento diretto della committente in favore della subappaltatrice (di cui, con la sentenza passata in cosa giudicata, sono stati esclusi i presupposti mediante la negazione di una situazione giuridica che non ammetteva la possibilità di un diverso accertamento).
È dato, in proposito, configurare una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che ha formato oggetto del processo definito dinanzi al Tribunale di Trani e quella facente capo ai soci -quali terzi estranei al predetto giudizio -, priva dei requisiti del diritto autonomo; e ciò anche allorché solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29301 del 23/10/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 5377 del
21/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019).
Per l’effetto, correttamente si è sostenuto che tale giudicato, debitamente certificato, facesse stato nel giudizio da cui è scaturita la sentenza impugnata.
2.1.3. -Quanto alla posizione del direttore generale e del responsabile unico del procedimento, proprio in assenza di alcuna facoltà di pagamento diretto, la Corte d’appello ha dichiarato l’infondatezza della pretesa azionata nei loro confronti, anche all’esito dell’emersione di un quadro probatorio carente.
3. -Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il mancato o insufficiente esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione agli artt. 2697, 1175, 1176, 1337, 1375, 2043 c.c. nonché agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., all’art. 18, terzo comma, della legge n. 55/1990, all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, per avere la Corte territoriale mancato di esaminare uno o più fatti storici risultanti dagli atti processuali che, se esaminati, avrebbero determinato un esito differente della lite, con riferimento alla prova della sussistenza degli addebiti contestati.
Obiettano gli istanti che vi sarebbe stata la prova in atti -come da documenti prodotti e prove costituende assunte -dell’avvenuto pagamento della committente -con la cooperazione del direttore generale e del responsabile unico del procedimento -, in favore dell’appaltatrice, nonostante fosse noto che la subappaltatrice non avesse ricevuto, a sua volta, i pagamenti dall’appaltatrice, ingenerando, per giunta, nella RAGIONE_SOCIALE il legittimo affidamento in ordine a tale
pagamento diretto, tanto da indurla a desistere dall’originaria decisione di sospendere i lavori.
4. -Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il mancato o insufficiente esame di un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte distrettuale adottato una pronuncia viziata nel suo contenuto sotto il profilo logico, in considerazione dell’errato apprezzamento delle prove utilizzate ai fini del percorso decisionale, con il conseguente travisamento della prova.
Deducono gli istanti che dai documenti depositati e dalle dichiarazioni testimoniali rese sarebbe emerso che la RAGIONE_SOCIALE si era affidata alla committente, al suo direttore generale e al responsabile unico del procedimento, che avrebbero dovuto vigilare sulla correttezza dell’operato dell’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, intervenendo, in caso di mancato pagamento, con le procedure previste dalla legge. E ciò senza che avesse rilievo la cessione del credito di RAGIONE_SOCIALE a Banca Ifis.
4.1. -I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono inammissibili.
Infatti, si ricade in un’ipotesi di ‘doppia conforme’ ex art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di un giudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi in ordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto.
E tanto appunto perché nei due gradi di merito le ‘questioni di fatto’, relative alla esclusione di responsabilità del direttore
generale e del responsabile unico del procedimento, in difetto di alcuna facoltà di pagamento diretto della committente verso la subappaltatrice, sono state decise in base alle ‘stesse ragioni’ e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo di escludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.
Né è dato configurare alcun travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell’informazione probatoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13085 del 16/05/2025; Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024).
Le censure mirano, piuttosto, ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa debitamente esaminati per giungere ad una conclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
-In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per l’RAGIONE_SOCIALE e per COGNOME NOME in complessivi euro 10.200,00 ciascuno, di cui euro 200,00 per esborsi, e per COGNOME NOME in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME